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Intercettazioni telefoniche, trascrizioni e comparazioni fonetiche: le cause principali degli errori giudiziari

La strada entra nella casa, Umberto Boccioni, 1911
La strada entra nella casa, Umberto Boccioni, 1911

Le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono gli strumenti principali delle indagini in materia di criminalità organizzata e non solo. Quanti dibattiti abbiamo ascoltato sull’imprescindibilità dell’uso dello strumento captativo per garantire la repressione di fenomeni malavitosi nel nostro Paese.

 

Intercettazione: nozione

Nel silenzio del legislatore, il significato di questo termine è stato necessariamente elaborato dalla giurisprudenza.

Un’autorevole definizione è stata offerta dalle Sezioni unite (SU, 6/2000).

Vi si chiarisce che «l’intercettazione telefonica consiste nella captazione di comunicazioni che si svolgono tra terze persone senza impedirne la prosecuzione e senza che gli interlocutori (o almeno uno di essi) ne siano a conoscenza» e ancora che «l’intercettazione consiste nell’apprensione in tempo reale del contenuto di una comunicazione in corso».

A sua volta, la Consulta (Corte costituzionale, sentenza 83/1993), ha affermato che «la particolare disciplina predisposta dagli artt. 266-271  sulle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soltanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti della comunicazione medesima».

Dal complesso di queste decisioni, alle quali si è aggiunto il contributo della dottrina, si desume che l’intercettazione consiste nella captazione occulta e contestuale del contenuto di una conversazione o comunicazione tra soggetti, mediante modalità idonee, con intromissioni operate da soggetti terzi rispetto ai conversanti, con apparecchiature in grado di fissarne l’evento e tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del carattere riservato dello scambio comunicativo.

Si ha dunque un’intercettazione nel senso indicato dall’art. 266 c.p.p. quando:

  • si captino conversazioni o comunicazioni tra due o più persone; non è quindi classificabile come intercettazione l’acquisizione dei tabulati telefonici, proprio perché non riguarda forme comunicative;
  • si captino conversazioni o comunicazioni che i partecipanti intendono mantenere riservate; non è quindi intercettazione l’ascolto di una conversazione tenuta, ad esempio, ad alta voce in un luogo pubblico;
  • chi capta sia estraneo alla conversazione o comunicazione; la captazione e la registrazione fatte da uno dei partecipanti non sono equiparabili a un’intercettazione ma sono comunque attività legittime e il supporto su cui è impressa la registrazione è equiparabile a un documento ai sensi dell’art. 234 che può essere acquisito nel giudizio penale e utilizzato come fonte di prova; sono invece illecite (e si traducono nel reato previsto dall’art. 615-bis Cod. pen.) le stesse attività quando siano compiute da un privato estraneo alla conversazione o comunicazione;
  • si utilizzino strumenti di captazione sofisticati quanto basta per impedirne la rilevazione attraverso normali cautele;  
  • lo si faccia in modo occulto, cioè all’insaputa di almeno uno dei soggetti impegnati nella conversazione o comunicazione;
  • lo si faccia in tempo reale, mentre la conversazione o la comunicazione sono in corso;
  • non si impedisca la prosecuzione della conversazione o comunicazione.

 

Intercettazioni e trascrizioni

Con le intercettazioni si acquisisce un flusso comunicativo tra alcuni interlocutori e le successive trascrizioni sono la trasposizione in parole scritte della conversazione captata.

Ed è proprio sulle trascrizioni delle intercettazioni che si basano molte delle misure cautelari richieste ed ottenute dalle Procure della Repubblica della penisola.

Quali sono i criteri linguistici e tecnico-scientifici che il trascrittore segue nella trasposizione in testo delle parole intercettate? A questo interrogativo, basilare per garantire la trasparenza e la certezza della corrispondenza tra parlato registrato e trascritto, nessuno può rispondere compiutamente, poiché non sono previste regole uniformi da seguire.

Attualmente permane infatti la grave assenza di un protocollo nazionale in tema di trascrizioni forensi che indichi quali debbano essere le buone prassi “minime” affinché venga prodotta una trascrizione scientificamente attendibile. Permane altresì l’assenza di un albo nazionale e, soprattutto, di un percorso formativo unico per i trascrittori (Consigliamo anche "Le trascrizioni delle intercettazioni: una terra senza regole e garanzie": Link).

Il legislatore e gli operatori del diritto, in primis i magistrati e gli stessi avvocati, non sono consapevoli del vulnus di garanzia presente nell’ambito delle trascrizioni.

 

Intercettazioni e trascrizioni il pensiero della Cassazione

La stessa Cassazione liquida la problematica della certezza della genuinità di una trascrizione, con posizioni diametralmente all’opposto a quella degli studiosi linguisti e fonetisti, stabilendo che: La trascrizione della intercettazione costituisce una mera trasposizione grafica del loro contenuto” Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2018 n. 24744 e Cassazione penale sez. VI, 15 marzo 2016 rv. 266775.

La preoccupante semplificazione continua: “La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497.

 

Intercettazioni e comparazione fonetiche il pensiero della Cassazione

La Cassazione in due recenti sentenze ha ritenuto che la ricognizione fonetica delle voci registrate, può essere svolta anche dall’interprete nominato ex articolo 143-bis c.p.p. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate.

Cassazione penale sezione II, n. 33115 udienza 2 luglio 2021: “la voce di C. M. è stata riconosciuta con certezza sia dall'interprete di lingua senegalese che dai militari operanti ..." (sulla validità ed utilizzabilità degli esiti della ricognizione vocale da parte dell'interprete, v. Sez. 2, n. 32255 del 27/10/2020, Cera, Rv. 280064, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l'interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui - in esecuzione del medesimo incarico - attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un'attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l'intellegibilità delle intercettazioni”.

La Cassazione semplifica la materia senza considerare minimamente le mille implicazioni presenti nelle trascrizioni di conversazioni e nelle comparazioni fonetiche: rumori di sottofondo, quali criteri ortografici vengono adottati? Come si trascrivono le sovrapposizioni, i colpi di tosse, le risate, gli starnuti? L’influenza del cotesto (la lettura preventiva dei brogliacci), l’uso di termini dialettali o le conversazioni tra alloglotti ove parlare di “mera trasposizione” e di “operazioni di carattere materiale” senza che ci sia bisogno di “alcun contributo scientifico” è imbarazzante.

 

Intercettazioni, trascrizioni e comparazione fonetiche: il pensiero della comunità scientifica

La questione di quali siano i criteri linguistici da seguire nella trascrizione di una intercettazione, oppure la necessità di conoscere quali siano gli elementi indicativi della suggestività di una domanda ed infine, quali siano i protocolli scientifici da impiegare per garantire una procedura di valutazione conforme ai risultati trascrittivi delle registrazioni sia nell’ambito di identificazione del parlatore e sia nell’ambito delle semplici trascrizioni di conversazioni, per citare alcune tematiche, sembra non interessare alla Suprema Corte.

La comunità scientifica internazionale dei linguisti e dei fonetisti esprime da tempo delle raccomandazioni in tema di trascrizioni forensi. In particolare, la professoressa Franca Orletti mette sull’avviso che la vaghezza è caratteristica di ogni testo parlato” e, pertanto, una trascrizione troppo “pulita” raramente è affidabile.

Nei casi, poi, di dubbia intellegibilità del dato fonico sarebbe doveroso astenersi dal trascrivere una propria supposizione, mentre “sarebbe preferibile indicare le varie alternative, a maggior ragione quando il parlato originario è in dialetto o in lingua straniera. In quest’ultimo caso si dovrebbe ricorrere a un ‘morpheme-by-morpheme line’, cioè dedicare una linea della trascrizione alla indicazione del morfema pronunciato nella lingua straniera e direi anche per il dialetto, così da consentire di controllare quale dato fonico è stato percepito e trascritto” così acutamente scrive Iacopo Benevieri, responsabile della commissione di Linguistica Forense della Camera penale di Roma.

Nella pratica la gran parte dei giudici richiede le trascrizioni direttamente in lingua italiana lasciando che l’incaricato effettui una doppia traduzione dialetto-italiano (lingua straniera-italiano) e orale-scritto ed una personale interpretazione dell’eloquio e quindi dei fatti.

Sempre Benevieri, in merito alla situazione attuale, chiosa: “Finchè la carenza di protocolli e linee guida permarrà, ogni trascrittore potrà approcciarsi all’attività di trascrizione in modo personale e soggettivo”.

 

Intercettazioni, trascrizioni e comparazioni fonetiche e gli errori giudiziari

Questa sorta di Far West moltiplica i casi di errori giudiziari nel nostro Paese, come statisticamente e doverosamente raccontato dall’associazione Errorigiudiziari.com.

L’affermazione non è peregrina se esaminiamo i numerosi casi di persone innocenti che hanno trascorso decine di anni in carcere per una frase mai detta o per una parola fraintesa.

Andrea Paoloni, il patriarca della fonetica forense italiana, denunciava che: "La confusione regna sovrana: nei tribunali si vedono ipotesi di lavoro ridicole". Queste dure parole sono condivise da Luciano Romito, professore di fonetica all’Università della Calabria e tra gli esperti più autorevoli in Italia, che ricorda episodi sconcertanti. "In un’intercettazione, dei calabresi parlavano di granate: il perito pensava che fossero bombe, ma si riferivano a melograni, in dialetto". Questa “svista” è costata mesi di carcere a degli innocenti.

Nel 2014, nel processo alla cosiddetta "Lady Asl" in cui l’imputata era la ex direttrice sanitaria dell’Asl di Bari, Lea Cosentino, un perito scrisse la frase "li prendiamo per fessi a tutti e due" al posto di "li firmiamo per evitare tutti i problemi".

Le cronache giudiziarie degli ultimi trent’anni sono popolate di trascrizioni approssimative, che snaturano il senso delle frasi captate dai microfoni. E se accade con i file audio delle conversazioni dei cosiddetti colletti bianchi, che parlano spesso un italiano altrettanto immacolato, possiamo immaginare cosa avvenga con le caaptazioni nei dialetti e vernacoli presenti nella penisola.

Gli errori in fonetica forense non sono aneddoti isolati. Un sondaggio realizzato dal professor Romito nel 2007, interpellando una cinquantina di periti italiani, ha svelato che il 35% di loro utilizzava metodi non scientifici, secondo le linee guida fissate dalla International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA). Tra queste, il semplice ascolto, la screditata tecnica del voiceprint (impronta digitale vocale o confronto di sonogrammi) e una serie di altri metodi bollati come "indefinibili".

Tuttavia il problema non è esclusivamente italiano. Un questionario realizzato dall’Interpol l’anno scorso su 44 periti appartenenti a corpi di polizia di tutto il mondo ha rilevato che ben il 48% di loro utilizza, fra le altre tecniche, varianti del voiceprint (la percentuale è del 36% fra i 22 esperti Europei).

L'affidabilità di questa pratica in Italia è controversa fin dai suoi albori, quando il professore padovano Toni Negri, vicino all'area di Potere Operaio, fu in un primo momento identificato con il telefonista delle Br del caso Moro per mezzo della tecnica del voiceprint ritenuta oggi priva di base scientifica.

I motivi degli errori descritti derivano da una prassi inveterata e abusata, per le trascrizioni delle intercettazioni, l’uso da parte del trascrittore del brogliaccio dove la polizia giudiziaria annota e riassume il contenuto delle intercettazioni.
"Il brogliaccio della polizia giudiziaria viene usato dal perito come base per la sua trascrizione, e questa a sua volta viene poi usata da altri periti e consulenti: così gli errori si amplificano”, spiegava il professor Andrea Paoloni, scomparso nel 2015.

Mentre per la comparazione fonetica, tesa ad individuare l’identità dell’interlocutore, la causa principale degli errori secondo il prof. Luciano Romito è la mancanza di professionalità e l’uso di tecniche non riconosciute dalla comunità internazionale come scientifiche.

"La voce non è come il Dna o l'impronta digitale: basti pensare come cambia se si parla a un bambino o a un adulto", afferma Juana Gil Fernandez, a capo dell’Istituto Cervantes di Lione. Per questo, i periti più rigorosi parlano di similitudini fra parlatori, non d’identificazione. Ciò nonostante, in diversi casi di errore giudiziario le perizie presentano i risultati in termini d’identificazione positiva o negativa. In più, la similitudine non dimostra nulla di per sé. "Anche se trovassi due voci molto simili, dovrei domandarmi: quanto sono frequenti altre voci altrettanto simili?", spiega Geoffrey Morrison, professore di scienze del discorso forense all’Università di Aston e portabandiera dell’uso di metodi più rigorosi nella fonetica forense.

Nel luglio 2015, la European Network of Forensic Sciences Institutes (Enfsi) ha raccomandato di usare basi di dati di voci per mezzo di un metodo statistico chiamato “rapporto di verosimiglianza”. Ma secondo il sondaggio di Romito, solo il 13% dei tecnici italiani usa questo standard internazionale. Il sondaggio internazionale dell’Interpol, realizzato solo su esperti dei corpi di polizia, rivela che il 41% presenta i suoi risultati per mezzo di rapporti di verosimiglianza (oltre ad altri formati).

 

Intercettazioni, trascrizioni e comparazioni fonetiche

In conclusione, il quadro appare sconfortante e dimostra la mancanza di consapevolezza delle problematiche presenti nelle trascrizioni e nelle comparazioni vocali, continuando piuttosto ad investire enormi risorse per intercettare, ma nulla per garantire certezza scientifica alle trascrizioni e alle comparazioni fonetiche.

Tutto questo è eclatante ma non viene minimamente accennato in nessuna delle relazioni di apertura dell’anno giudiziario.

Orletti, F., 2016, “La trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali: un esercizio di analisi della conversazione applicata”, in “Parlare insieme. Studi per Daniela Zorzi”, a cura di F. Gatta, pp. 49-64, Bononia University Press).

J.A. Edwards & M.D. Lampert, “Talking data: transcription and coding in discourse research”, pp. 91-121, NY: Lawrence Erlbaum Associates

Geoffrey Morrison Aston University http://geoff-morisson.net/

Iacopo Benevieri, Audio ergo transcribo su Giustizia a Parole 20.02.2020 e La Riforma sulle intercettazioni e il linguaggio in esilio su Giustizia a parole 02.03.2020 https://www.facebook.com/groups/1352326014931521/?ref=share

Gil Fernandez, J. - E. San Segundo (Eds.) (2015). La percezione della parola. Numero monografico, Journal of the Spanish Linguistics Society, 41(1). Madrid: Società spagnola di linguistica.

Gil Fernandez, J. - E. San Segundo (2015). "Nuovi contributi allo studio della percezione del parlato", in J. Gil Fernández e E. San Segundo (Eds.) Percezione del linguaggio (pp. 7-21). Numero monografico, Gazzetta spagnola di linguistica, 41(1). Madrid: Società spagnola di linguistica.

Andrea Paoloni Davide Zavattaro, “Intercettazioni telefoniche e ambientali“, Centro Scientifico Editore, 2007.

Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, cofondatori dell’associazione Errorigiudiziari.com, da 25 anni punto di riferimento imprescindibile per capire le cause degli errori giudiziari in Italia.

Luciano Romito, “Manuale di Linguistica Forense“, Bulzoni Editore, 2013.

Mario Malcangi, “Informatica applicata al suono“, Libreria Clup, 2004.