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Le trascrizioni delle intercettazioni: una terra senza regole e garanzie

Intercettazione
Intercettazione

L’uso delle intercettazioni nel campo delle indagini è lo strumento tecnico più diffuso di ricerca della prova. Molteplici sono le sentenze che si basano sugli esiti delle intercettazioni e delle perizie foniche. La magistratura, inquirente e giudicante, indica le intercettazioni quale strumento imprescindibile per la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione ed ai reati dei colletti bianchi.

Ma quali metodologie vengono seguite dai periti trascrittori, al fine di garantire la genuinità e la corrispondenza dell’elaborato alla realtà registrata? Alla domanda non c’è risposta, in quanto i Tribunali italiani procedono in ordine sparso senza una regola comune.

In primo luogo, si dovrebbe regolamentare la categoria dei periti o dei tecnici e le regole che governano la loro nomina.

Il secondo aspetto, forse più importante è l’assenza di protocolli scientifici da impiegare nelle aule di Tribunale per garantire una procedura di valutazione conforme ai risultati trascrittivi delle registrazioni sia nell’ambito di identificazione del parlatore e sia nell’ambito delle semplici trascrizioni di conversazioni.

La frequentazione delle aule del Tribunale di Roma ci porta ad affermare che si procede in ordine sparso in merito all’identificazione del parlatore, ci sono magistrati che nel conferire l’incarico peritale richiedono di utilizzare un preciso metodo ed altri, la maggioranza, lasciano piena libertà di scelta al Consulente o al Perito.

Gli errori giudiziari sono dietro l’angolo, quando si procede senza una base scientifica comprovata e senza accertarsi che la tecnica utilizzata sia replicabile a testata.

Senza voler fare strumentali polemiche si riportano due casi giudiziari: nell’estate del 2010 la Procura della Repubblica di Milano - DDA richiese ed ottenne 160 ordinanze di custodia cautelare, nell’inchiesta contro la ndrangheta “Infinito”.

Tra gli arrestati, anche l’ex direttore della Asl di Pavia e un assessore comunale al commercio. L’accusa è di aver versato 2.000 euro per l’acquisto di voti alle elezioni comunali di Pavia.

L’ordinanza di custodia cautelare si basa sulle intercettazioni telefoniche, la stampa riporta virgolettate le frasi captate, tra le quali: “ho comprato i due voti” e “rischiamo un po’ troppo”.

In realtà, le espressioni corrette risultanti da una nuova perizia trascrittiva, disposta in dibattimento, risulteranno essere: “ho contato i suoi voti” e “adesso chiamo Luca Tronconi”.

In buona sostanza, dallo stesso testo fonico sono derivate due “trascrizioni integrali” diametralmente opposte ai fini giudiziari.

La vicenda si conclude con la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, emessa dal Tribunale di Pavia del 12 ottobre 2011.

Negli Stati Uniti la celebre sentenza Daubert nel 1993 ha segnato uno spartiacque e da allora il Giudice "prima di accettare un lavoro peritale, deve accertare che la teoria o la tecnica utilizzata sia replicabile a testata, che la stessa teoria o tecnica sia stata pubblicata e accettata da ricercatori del settore e che l’errore potenziale venga chiaramente riportato e che la tecnica utilizzata sia accettata dalla comunità scientifica" Luciano Romito, La competenza linguistica nelle perizie di trascrizione e di identificazione del parlatore.

La comparazione fonetica necessita di un protocollo metodologico comune, il quale abbia una base di consenso larga e scientifica.

I Giudici e gli avvocati e in primis i periti fonici devono comprendere che la fonetica e la linguistica forense sono delle scienze da inserire nella criminalistica.

I periti fonici devono uniformarsi ai criteri scientifici e il Giudicante e gli avvocati devono pretendere ed esseri consapevoli della necessità di utilizzare parametri e regole univoche sui dati da estrapolare, sulle metodologie di estrapolazione delle misure, sulla statistica da utilizzare ed infine sulla formulazione delle risposte da fornire.

Tali raccomandazioni sarebbero ancora più impellenti per la Polizia Giudiziaria, un caso emblematico passato sotto silenzio riguarda le trascrizioni di una intercettazione ambientale operata, all’interno di un Bar di Messina, da alcuni ispettori della DIA.

Nel corso del processo, emerse che quanto trascritto non corrispondeva minimamente a quanto registrato nella bobina depositata in atti. I Giudici stabilirono che le trascrizioni non avrebbero dovuto essere effettuate data la cattiva qualità del sonoro, che non permetteva di verificare quanto registrato.

Anche nell’ambito delle semplici trascrizioni di conversazioni captate, la maggioranza dei giudici richiede la trascrizione direttamente in lingua italiana lasciando che l’incaricato effettui una doppia traduzione dialetto-italiano e orale-scritto ed una personale interpretazione dell’eloquio e quindi dei fatti.

Sono tanti gli innocenti che hanno visto la loro vita segnata dagli errori nelle individuazioni fonetiche o nelle trascrizioni delle intercettazioni, sono molteplici i casi accertati dal sito ErroriGiudiziari.com ove sono registrate circa 800 storie di vittime di mala giustizia.

Appare sempre più impellente, stante l’inerzia del Legislatore, che gli addetti ai lavori prendano coscienza della necessità di attrezzarsi culturalmente e scientificamente al fine di poter interpretare sia i dati che i risultati di una comparazione fonica o di qualunque altra analisi effettuata sulla voce in ambito forense.

Nell’ambito delle attività di studio ed analisi della Commissione di Linguistica e processo, della Camera penale di Roma, abbiamo redatto un questionario che stiamo diffondendo a tutti i trascrittori e periti del Tribunale di Roma.

Le risposte al questionario ci permetteranno di tracciare, per la prima volta in Italia, una statistica precisa sulle competenze e le metodologie utilizzate sul campo delle trascrizioni.

Al fine di redigere un protocollo scientifico per uniformare le metodiche trascrittive, onde eliminare gli errori che costano la libertà a centinaia di persone.