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Intercettazioni telefoniche e ambientali inutilizzabili

Il loro “riflesso” nel giudizio di ingiusta detenzione
Intercettazioni
Intercettazioni

La cassazione penale sezione IV con la sentenza n. 486/2022 ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte di Appello di Palermo che aveva respinto l’istanza di ingiusta detenzione utilizzando le intercettazioni telefoniche ed ambientali dichiarate inutilizzabili nel giudizio di merito.

La sentenza censurata della corte di appello, in sostanza sosteneva che l’autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, permetteva al giudizio di riparazione di affrancarsi da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione.

Le norme in esame sono gli articoli 271 e 314 del c.p.p.

La Corte di Appello ha errato nel valutare, ai fini della decisione, le intercettazioni in atti, sul presupposto della dichiarata inutilizzabilità fisiologica e non patologica delle stesse, per come accertata in sede di cognizione..

Tale distinzione è palesemente fuorviante in quanto la dichiarata inutilizzabilità, in sede di merito, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali espletate in sede di indagini, ha effetti anche nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione.

Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008 - dep. 2009, Racco, Rv. 24166701).

Insegnamento ribadito in numerose sentenza della sezione IV della Suprema Corte, nel senso che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 27158001).

In applicazione del suddetto principio, gli Ermellini hanno annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.

Pertanto la cassazione con la sentenza n. 486/2022 ha ribadito e condiviso l'insegnamento delle Sezioni Unite Racco, recentemente riaffermato anche nella pronuncia n 6893 del 27.01.2021 sez. IV, dove si ribadisce il principio che "la distinzione tra inutilizzabilità "fisiologica" e "patologica" non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente "illegalità" del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione.

Infatti, se è vero che il "divieto di utilizzazione" dei risultati comporta che essi siano del tutto "espunti" dalla realtà procedimentale, è arduo ritenere che possano egualmente essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi al provvedimento cautelare, determinativi dello stesso, emesso, in sostanza, sulla base di risultati acquisiti che devono, invece, considerarsi insussistenti sul piano fattuale perché inutilizzabili.

In definitiva, l'espunzione del dato dalla realtà procedimentale non può che comportare l'assoluta irrilevanza dello stesso, anche sul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo atto procedimentale, poiché non appare possibile ritenere che una prova illegale (perché di tanto, come si è visto, si tratta) possa legittimamente assumere rilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo dello stato di detenzione.

Sicché, dall'autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione.

Conseguentemente, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 271 cod. proc. pen. non può derubricarsi, se non in termini costituzionalmente discutibili, a mero connotato endoprocessuale, tutt'interno, cioè, al processo penale.

Del resto, ove il procedimento cautelare sia stato emesso solo alla stregua di tali risultati captativi, dichiarati inutilizzabili e quindi del tutto espunti dalla realtà procedimentale, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero, in tal caso, rinvenibili solo in elementi di valutazione e di giudizio che non avrebbero dovuto trovare affatto ingresso nella realtà procedimentale, sostanziandosi in una prova illegale, che giammai avrebbero potuto casualmente giustificare il provvedimento restrittivo (così, in motivazione, la già citata Sez. U, n. 1153/2009, Racco).

Intercettazioni telefoniche ed ambientali divieti di utilizzazione, norma e rassegna giurisprudenziale: link.