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Falso profilo sociale: il delitto di sostituzione di persona non appare idoneo a contrastare un fenomeno sempre più pernicioso e sinuoso.

La diffusione dei profili social falsi e l’attuale norma di contrasto
falso profilo social
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Falso profilo sociale: il delitto di sostituzione di persona non appare idoneo a contrastare un fenomeno sempre più pernicioso e sinuoso.

 

Creare un falso profilo social inserendo le generalità, residenza e la fotografia della persona offesa configura il delitto di sostituzione di persona articolo 494 c.p.

La norma viene utilizzata per contrastare il dilagante fenomeno dei profili social falsi, anche con foto o immagini di terze persone inconsapevoli.

Registriamo la sostanziale inadeguatezza della normativa vigente per contrastare un fenomeno particolarmente invasivo come dimostrato dalla triste vicenda che ha visto il doppio suicidio della vittima e dell’autore della sostituzione di persona via web.

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 41801 depositata il 4 novembre 2022 ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di sostituzione di persona continuata nei confronti di C., al quale si contesta di essersi sostituito a M. A. inserendo sul sito “bakekaincontri.com” un annuncio erotico collegato al nome della predetta, creando un falso profilo sul social «badoo» ed un falso profilo sul social «Lovoo» inserendovi la fotografia dell'A., le sue generalità, residenza e numero di telefono, così inducendo in errore coloro che comunicavano con lui attraverso la chat e determinandoli a recare disturbo o molestia alla A.

La norma in esame: Art. 494 - Sostituzione di persona

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

La norma viene utilizzata per contrastare il dilagante fenomeno dei profili social falsi con foto o immagini di terze persone inconsapevoli.

Insegna la Corte di cassazione che integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole ( Sez. 5, n. 21140 del 21703/2018, Antonini; Sez. 5, n. 25774 del 23/04/2014, Sarlo, Rv. 259303).
 

La giurisprudenza della Suprema Corte in tema di falso profilo social

Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete ‘internet’ nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità (nella specie a seguito dell’iniziativa dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale) (Sez. 5, 46674/2007).

Integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete); e comunque, ovviamente, l’eventuale consenso giammai potrebbe scriminare il reato, che si perfeziona nel momento in cui il soggetto si sostituisce ad altro o usa false generalità, a nulla potendo rilevare né l’eventuale intesa col titolare delle generalità, né i motivi sottostanti, perché ciò che rileva, e che la norma intende perseguire, è la creazione di un’apparenza nei rapporti tra le persone, idonea a trarre in inganno, realizzata con la finalità di trarsi un vantaggio o di recarsi danno (il consenso potrebbe piuttosto rilevare sotto il profilo del concorso dell’intestatario formale nel reato di sostituzione di persona) (Sez. 3, 12479/2012).

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un “nickname” di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale (Sez. 5, 18826/2013).