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Le norme sul trust della Repubblica di San Marino

San Marino trust law: a wise solution for civil law country
lago ghiacciato_kodak ektar 100_scansione da negativo_annalisa bombarda photographer
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ABSTRACT

La legge sammarinese del trust rappresenta un unicum nel panorama internazionale. Non è solo una legge scritta in italiano, è innovativa e originale per i principi fondanti che la contraddistinguono dal modello di trust internazionale e inglese, nonché per la capacità di individuare soluzioni efficienti che si innestano perfettamente nel sistema di diritto di San Marino.

Con i suoi puntuali articoli il legislatore ha voluto dare alte garanzie di stabilità del rapporto, rispetto della volontà del disponente e bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti nel trust. Una legge sul trust sapiente.

 

The San Marino trust law is a “unicum”. A wise trust laws. It isn’t just a law written in Italian, it is innovative and original for the founding principles that distinguish it from the international and English trust model, as well as for the ability to identify efficient solutions that fit perfectly into the San Marino legal system.

San Marino wants to give high guarantees of stability of the relationship, respect for the will of the settlor, and balancing of the interests of the subjects involved in the trust.

 

La Repubblica di San Marino fu il quinto Paese di civil law, dopo Malta, Italia, Olanda e Lussemburgo, a ratificare la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 e il secondo, dopo il Liechtenstein, a imbastire una legge interna che disciplinasse in modo completo l’istituto del trust (l. del 17 marzo 2005, n. 37, rubricata “l’istituto del trust”, implementata dalla legge del 1° marzo 2010, n. 42).

Una legge correttamente definita “innovativa, originale, individuale[1] che interessa positivamente i pratici del diritto per l’originalità e l’autonomia dei principi fondanti la legge rispetto a quelli sottostanti il modello del trust internazionale e il modello del trust inglese.

Il legislatore del Titano, non senza impegno, è stato in grado di individuare soluzioni efficienti che si sono perfettamente innestate nel sistema di diritto comune di San Marino.

In materia di trust il legislatore ha fatto ricorso a soluzioni di un certo rigorismo (adempimenti, rispetto di termini, sanzioni per il trustee) volte a garantire al massimo il rispetto della volontà del disponente, il bilanciamento fra i soggetti del trust e gli scopi voluti dal disponente.

Si tratta di un approccio ben diverso, ed a ragione visto il diverso sistema giuridico di riferimento di San Marino, rispetto a quello adottato in altre giurisdizioni di diritto consuetudinario, il quale richiede all’operatore giuridico un minimo livello di attenzione ad alcuni aspetti formali.

È in dubbio che la legge sul trust di San Marino, infatti, presenti un formalismo maggiore di quello di altre leggi anche molto utilizzate in Italia e che questo comporti la necessità di attenzione da parte del professionista, ma con un minimo di pratica si comprende da subito che si tratta di semplici adempimenti impostanti per tutelare il programma voluto dal disponente.

L’art. 2 della legge stabilisce che “si ha trust quando un soggetto è titolare di beni nell’interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico ai sensi della Legge”.

La figura centrale dell’istituto è dunque il trustee, che è il proprietario e che amministra ed impiega i beni, nell’interesse di uno o più beneficiari, ovvero per il perseguimento di uno scopo specifico (custos et minister, nudus a commodo sed non a titulo).

La legge, all’articolo 6, prevede espressamente, la possibilità di istituire sia trust per beneficiari che trust di scopo (“determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume”); per questi tipi di trust è previsto dalla norma l’obbligo di individuare un guardiano.

Tale obbligo permane anche per il trust per beneficiari, laddove per qualsiasi ragione i beneficiari non siano stati ancora nominati.

Questa è una caratteristica molto interessante della norma: l’ipotesi appunto che i beneficiari non vengano nominati al momento dell’istituzione del trust, ma in un qualsiasi momento successivo ad opera del disponente oppure del guardiano.

Il ruolo del guardiano risulta quindi centrale per talune fattispecie di trust, e si manifesta anche nel poter agire contro il trustee inadempiente e, nei trust di scopo, nell’obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nell’atto istitutivo.

L’articolo 6 prevede anche un elemento di carattere formale rilevante per l’operatore.

Esso, infatti, definendo i requisiti di forma e contenuto che devono essere rispettati nella redazione dell’atto istitutivo, prescrive che il trust vada istituito per atto scritto.

In secondo luogo, specifica che, laddove l’atto sia stipulato tra vivi nella Repubblica di San Marino, è richiesta la forma dell’atto pubblico (senza che sia necessaria la presenza di testimoni) o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio.

La medesima norma stila, infine, un elenco di tutti gli elementi che, pena la sua invalidità, devono risultare dall’atto istitutivo:

  • la volontà del disponente di istituire il trust;
  • l’individuazione del trustee;
  • l’individuazione dell’agente residente qualora il trustee sia un trustee non residente;
  • l’individuazione dei beni in trust o i criteri che conducono alla medesima;
  • l’obbligazione del trustee di comunicare all’agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Libro degli eventi.

In particolare, vale la pena focalizzare l’attenzione su quanto prescritto dalla norma che prevede l’obbligo di individuare un agente residente ogniqualvolta il trustee non abbia residenza a San Marino.

Ai sensi dell’art. 1 per agente residente si intende “un professionista iscritto nell’Albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri commercialisti della Repubblica di San Marino.”

Trattasi di una figura non presente nel panorama internazionale delle leggi sul trust e criticata da alcuni commentatori che la vedono come una limitazione alla diffusione dell’utilizzo della legge sul trust di San Marino.

Si tratta di inserire nella struttura del trust un professionista che interagisce con il trustee non residente in San Marino, nel garantire l’esecuzione di alcuni adempimenti sul territorio sammarinese, con la Banca Centrale di San Marino che gestisce il registro dei trust, e contribuisce a garantire, oltre gli adempimenti formali, una maggiore stabilità al rapporto senza che la sua funzione interferisca in alcun modo nelle dinamiche tra i soggetti del trust.

L’agente residente non è un soggetto del trust, ma un professionista che per conto del trustee adempie agli obblighi formali in San Marino presso gli enti competenti, tra questi obblighi l’iscrizione nel Registro dei Trust di alcuni dati utili soprattutto a terzi che devono contrarre con il trustte: una sorta di “visura camerale”.

 

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[1] Andrea Vicari, attuale Presidente della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino, nell’articolo dal titolo “A new type of civil-law trust” pubblicato sulla rivista Step Journal 11.014.