Il tipo di mandato non rileva ai fini penalistici: Cass. pen. n. 33193/2025
Il tipo di mandato non rileva ai fini penalistici: Cass. pen. n. 33193/2025
La Seconda Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33193/2025, ha analizzato l’istituto del mandato ai fini penalistici.
In primo luogo, la Suprema Corte ha affermato che il mandato è un contratto che può essere concluso in assenza di forma scritta, anche quando abbia ad oggetto l’acquisto di beni immobili, per il principio generale della libertà delle forme. Pertanto, l’assenza materiale di documenti non dimostra l’assenza della conclusione di un contratto di mandato, che può essere dedotto dal comportamento concludente delle parti.
Inoltre, il contratto di mandato può essere distinto in mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, e gli atti giuridici che pone in essere sono intestati al mandatario. Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante. In questa ipotesi, gli atti giuridici posti in essere incidono sulla sfera giuridica del mandatario, il quale è obbligato nei confronti del mandante per quanto oggetto del contratto.
La Suprema Corte ha quindi specificato che la distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza non ha alcun rilievo «ai fini penalistici».
Infatti, il mandatario senza rappresentanza, pur agendo in nome proprio e acquisendo gli effetti giuridici degli atti posti in essere nei confronti del mandante, è obbligato a far acquisire i diritti ricevuti per effetto del mandato al mandatario.
Quindi, poiché sussiste in capo al mandatario – a prescindere dal tipo di mandato – un obbligo di far acquisire in modo effettivo i diritti ricevuti per effetto del mandato al mandante, non rileva la distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza ai fini penalistici.
Da questa conclusione, la Corte riconosce che il reato di appropriazione indebita può essere integrato anche dal mandatario senza rappresentanza che trattenga diritti spettanti al mandante.
Tuttavia, ai fini dell’integrazione del reato di appropriazione indebita, il mandatario senza rappresentanza deve avere l’animus di trattenere per sé i diritti acquisiti in esecuzione del mandato, e non deve avere il legittimo diritto di ritenzione.