Estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter C.p.: nuovi principi giurisprudenziali

Alba bianca
Ph. Luca Martini / Alba bianca

Estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter C.p.: nuovi principi giurisprudenziali

 

La Cass. pen. sez. V., sent. n. 7263/2025, si è pronunciata sull’applicazione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter C.p.

 

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sent. n. 7263/2025, ha elaborato il principio secondo cui l’art. 162-ter C.p., che dispone l’applicazione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, è applicabile anche nel caso in cui il giudice abbia riqualificato un fatto prima considerato procedibile d’ufficio in una fattispecie di reato procedibile a querela, a condizione, tuttavia, che l’offerta riparatoria o risarcitoria sia formulata tempestivamente affinché il giudice possa verificarne la congruità. Resta salva la concessione di un termine per provvedere ratealmente, ma solo nel caso in cui l’imputato sia impossibilitato ad adempiere per causa a lui non imputabile.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’estinzione del reato per condotte riparatorie richiede che la somma di denaro proposta dall’imputato come risarcimento del danno debba essere offerta alla parte lesa senza condizioni di sorta, ma in modo che possa conseguirne la concreta disponibilità.  Solo in questo caso, infatti, si può attuare una riparazione effettiva, espressiva della reale volontà dell’imputato di eliminare le conseguenze dannose per il reato commesso.

La Corte ha altresì affermato che l’applicazione della causa estintiva del reato per condotte riparatorie possa essere richiesta in qualunque fase del procedimento, anche nel giudizio di cassazione, a condizione tuttavia che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo previsto dalla norma, individuato nella dichiarazione di apertura del dibattimento.

La Corte si è pronunciata relativamente a un ricorso proposto dal procuratore generale per una sentenza della Corte di Appello di Trieste che dichiarava estinto il reato nonostante l’imputato non avesse proposto un’offerta reale, ovvero idonea a consentire il concreto conseguimento della somma.