E-commerce - Cassazione Penale: in caso di truffa on line, la distanza del rapporto di vendita, unito al pagamento anticipato della merce, configura l’aggravante della minorata difesa

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La Corte di Cassazione ha stabilito che la vendita a distanza, attraverso l’utilizzo di un sistema informatico o telematico, che di norma prevede il pagamento anticipato del prezzo della merce da parte dell’acquirente, integra l’aggravante della minorata difesa, in caso di mancata consegna del prodotto o di consegna di un bene diverso da quello richiesto dall’acquirente.

 

Il caso

Nel caso in esame, un soggetto denunciava un agente per aver posto in vendita su un sito internet computer e iPad a prezzi convenienti e mai consegnati agli acquirenti dei beni o per avere consegnato merce totalmente difforme da quella acquistata. A seguito dell’esclusione dell’aggravante della minorata difesa da parte dei giudici di merito, l’acquirente ha proposto ricorso per Cassazione.

I giudici di Sassari sostenevano che chi acquista on line ne accetta i rischi connessi, rinunciando consapevolmente a visionare il bene e affidandosi alla buona fede dell’interlocutore virtuale, cosicché tale modalità di vendita non pone di per sé l’acquirente in una condizione di minorata difesa, in quanto la distanza accomuna entrambe le parti.

 

La decisione

Non è dello stesso parere la Corte di Cassazione, la quale ha ribaltato quanto sostenuto dal Tribunale di Sassari, affermando che: “l’aggravante della minorata difesa è configurabile quando l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ovvero di condizioni oggettive, conosciute dall’agente e delle quali lo stesso abbia consapevolmente approfittato”.

Nel caso in esame, trattandosi di truffe on line, l’elemento valutabile ai fini dell’aggravante è la sola circostanza di luogo (in senso fisico e non virtuale) di commissione del reato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondamentale sottolineare che il luogo fisico di commissione del reato, per le truffe on line, è configurabile nel luogo in cui si trova il venditore al momento del conseguimento del profitto, luogo, appunto, nel caso in esame, lontano da quello in cui si trovava l’acquirente del prodotto.

L’autore della truffa, quindi, si trova in una posizione di forza rispetto alla vittima, vale a dire in una condizione che gli consente di nascondere la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente. Vantaggi, ha affermato la Corte, che l’agente non avrebbe potuto sfruttare in caso di vendita faccia a faccia con l’acquirente.

Quindi, ha continuato la Cassazione, la circostanza della distanza fisica, connessa alla vendita on line, di cui l’agente consapevolmente approfitta, insieme all’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prodotto venduto, integra l’aggravante della minorata difesa. Altra circostanza tenuta in considerazione dalla Corte è il falso luogo di residenza indicato dal truffatore.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Sassari.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 10 aprile 2017 n. 17937)

La Corte di Cassazione ha stabilito che la vendita a distanza, attraverso l’utilizzo di un sistema informatico o telematico, che di norma prevede il pagamento anticipato del prezzo della merce da parte dell’acquirente, integra l’aggravante della minorata difesa, in caso di mancata consegna del prodotto o di consegna di un bene diverso da quello richiesto dall’acquirente.

 

Il caso

Nel caso in esame, un soggetto denunciava un agente per aver posto in vendita su un sito internet computer e iPad a prezzi convenienti e mai consegnati agli acquirenti dei beni o per avere consegnato merce totalmente difforme da quella acquistata. A seguito dell’esclusione dell’aggravante della minorata difesa da parte dei giudici di merito, l’acquirente ha proposto ricorso per Cassazione.

I giudici di Sassari sostenevano che chi acquista on line ne accetta i rischi connessi, rinunciando consapevolmente a visionare il bene e affidandosi alla buona fede dell’interlocutore virtuale, cosicché tale modalità di vendita non pone di per sé l’acquirente in una condizione di minorata difesa, in quanto la distanza accomuna entrambe le parti.

 

La decisione

Non è dello stesso parere la Corte di Cassazione, la quale ha ribaltato quanto sostenuto dal Tribunale di Sassari, affermando che: “l’aggravante della minorata difesa è configurabile quando l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ovvero di condizioni oggettive, conosciute dall’agente e delle quali lo stesso abbia consapevolmente approfittato”.

Nel caso in esame, trattandosi di truffe on line, l’elemento valutabile ai fini dell’aggravante è la sola circostanza di luogo (in senso fisico e non virtuale) di commissione del reato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondamentale sottolineare che il luogo fisico di commissione del reato, per le truffe on line, è configurabile nel luogo in cui si trova il venditore al momento del conseguimento del profitto, luogo, appunto, nel caso in esame, lontano da quello in cui si trovava l’acquirente del prodotto.

L’autore della truffa, quindi, si trova in una posizione di forza rispetto alla vittima, vale a dire in una condizione che gli consente di nascondere la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente. Vantaggi, ha affermato la Corte, che l’agente non avrebbe potuto sfruttare in caso di vendita faccia a faccia con l’acquirente.

Quindi, ha continuato la Cassazione, la circostanza della distanza fisica, connessa alla vendita on line, di cui l’agente consapevolmente approfitta, insieme all’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prodotto venduto, integra l’aggravante della minorata difesa. Altra circostanza tenuta in considerazione dalla Corte è il falso luogo di residenza indicato dal truffatore.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Sassari.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 10 aprile 2017 n. 17937)