Truffa e Aggravanti

Truffa e Aggravanti – Cod. Pen. della RFT
I
Il § 263 StGB (inserito nel Capo 22.mo della Parte Speciale) prevede, all’Abs. 3, aggravanti a effetto speciale, disponendo, che “in besonders schweren Fällen” (in casi di particolare gravità), la pena detentiva è da 6 mesi a 10 anni.
È da notare, che il § 263 StGB, come pure i seguenti paragrafi, sono stati introdotti nello StGB “zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität” (per reprimere la criminalità nel settore dell’economia). A tal fine, sono state emanate le leggi di data 29.7.76 e 15.5.86. “Betrug und Untreue” costituiscono i cosiddetti Zentraldelikte e con la repressione degli stessi, il legislatore ha inteso tutelare il patrimonio “als Individualrechtsgut”.
A proposito delle circostanze aggravanti di cui al § 263 StGB, va rilevato, che il comma 3, contiene “Regelbeispiele”, che sono stati dettati al fine, di fornire un “orientamento” all’interprete della predetta norma.
L’Abs. 3 elenca i casi (1-5), in cui è ravvisabile la particolare gravità e l’Abs. 5 prevede, infine, un’ulteriore aggravante (reclusione da 1 anno a 10 anni), qualora la truffa sia stata commessa in qualità di membro di una banda, che si è costituita al fine di commettere ripetutamente reati previsti dai §§ 263-264 oppure 267-269 StGB.
II
Per quanto riguarda il n. 1 dell’Abs. 3 del § 263 StGB, quest’aggravante è integrata, qualora il soggetto attivo del reato, agisca “gewerbsmäßig” o quale membro di una banda, che si è costituita al fine di commettere ripetutamente truffe o falsificazioni di documenti.
La “Gewerbsmäßigkeit” è ravvisabile, se il soggetto attivo del reato, ha agito al fine di procurarsi – attraverso ripetute azioni – “entrate” di una certa durata ed entita. È caratterizzata dall’intenzione, di un “eigennützigen Handeln”, per cui quest’aggravante, non è ravvisabile in caso “fremdnützigen Handels”.
Non si richiede, che il reato sia stato commesso con lo scopo di assicurarsi, interamente o anche soltanto prevalentemente, i mezzi di sussistenza. Il soggetto attivo del reato, deve però agire con l’intenzione dell’”Eigennützigkeit” (agire direttamente per il proprio tornaconto).
III
Si ha “bandenmäßige Begehung” (§ 263, Abs. 3, S. 2, Alt. 2) se tre o più persone, si sono accordate (“Bandenabrede“) a commettere una pluralità di reati. In questo caso, non è necessario, che un altro membro della banda, partecipi alle attività preparatorie; possono essere poste in essere anche da un solo componente della banda.
Questi sodalizi criminali, si costituiscono, di preferenza, nei comuni limitrofi di una grande città. I loro membri – all’apparenza – sono persone “rispettabilissime” (l’arte di simulare, è stata definita una della qualità più eccelse del secolo XVI.mo *** nota) e spesso anche di condizioni economiche elevate. Godono della “protezione” di potenti e potentati (o di ex potenti o potentati), per cui sono pochi, che osano procedere contro di essi (e di ciò, questi criminali sembrano essere ben consapevoli). Tuttavia, ogni tanto, c’é qualche coraggioso (anzi, molto coraggioso), che si assume il – grave – rischio, di “tangere circulos” (Archimede di Siracusa), che dovrebbero essere - e rimanere – intangibili…..
Mi vengono in mente anche le parole di Epitteto (“Manuale”): “Tra le cose, che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi”. (“Ton onton ta men…...”). “Dipendono da noi: giudizi di valore”.
L`appartenenza alla banda è un “persönliches Merkmal” (BGHSt 47, 214, 216 e 46, 120 (128)). Se vi è, sia “Gewerbsmäßigkeit”, che “bandenmäßige Begehung”, trova applicazione l’Abs. 5 del § 263 StGB, con l’aumento di pena ivi previsto (reclusione da 1 a 10 anni.
IV
E passiamo alla previsione di cui al § 263, Abs. 3, S. 2, Alt. 1, StGB (perdita patrimoniale elevata). A tal fine, è decisiva l’entità del danno, che, effettivamente, è stato causato (il cosiddetto Erfolgsunwert) e non quella avuta di mira dal soggetto attivo del reato.
La valutazione dell’entità del danno, deve avvenire in base a criteri oggettivi, per cui non si tiene conto della situazione patrimoniale della p.o. (BGHSt 48, 360/362).
Si parla, in proposito, di “Opferunabhängigkeit”. Di solito, il “große Ausmaß” viene ravvisato, se il “Vermögensverlust” è di 50.000 Euro o superiore (in analogia a quanto deciso da BGHSt 48, 360 (361ff)).
Il danno, come sopra già accennato, deve effettivamente essere stato causato.
Pertanto, non basta una “schadensbegründende Vermögensgefährdung” (BGHSt 48, 335, 356). Quest’ultima decisione è stata però criticata dalla dottrina in quanto, anche un “Gefährdungsschaden“ può dare origine a un “wirtschaftlichen Minderwert”.
V
Il § 263, Abs. 3, S. 2, Alt. 2, StGB, punisce la “Herbeiführung einer Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten einer großen Anzahl von Menschen”.
Va premesso, che quest’aggravante è ravvisabile, anche se le pp.oo. non hanno corso effettivamente il pericolo di perdere il proprio patrimonio; basta l’intenzione del soggetto attivo del reato, di provocare un concreto pericolo in proposito (BGH NStZ 2001, 319).
Quando si può parlare di ”großer Zahl von Menschen" (elevato numero di persone)?
Secondo la dottrina prevalente, basterebbero almeno 20 persone (Kindhäuser). La giurisprudenza si orienta alla “Breitenwirkung”. In ogni caso, più fatti commessi ai danni della stessa persona, non legittimano la ravvisabilità dell’aggravante de qua.
Nel n. 3 del citato comma, troviamo la dizione ”eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt”; ciò si verifica, se per effetto del commesso reato, una persona perde i mezzi di sussistenza (per sè stesso o/e per coloro, al cui mantenimento è obbligato), di modo che, deve ricorrere all’aiuto di terzi; altresí, se il reato ha effetti analoghi sui creditori del danneggiato.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, è necessario, che il soggetto attivo sia consapevole del fatto, che il reato causerà una “wirtschaftliche Notlage” alla p.o.
VI
“Missbrauch der Befugnisse oder der Stellung als Amtsträger” (Abuso dei poteri o della qualità di pubblico ufficiale - § 263, Abs. 3, Nr. 4, StGB).
Ai fini della sussistenza di quest’aggravante (abuso), non basta la semplice simulazione della qualità di pubblico ufficiale, senza trarre profitto dalla medesima. Non cosí, invece, se si è agito dolosamente o in contrasto con il “pflichtgemäßem Ermessen”.
L’abuso deve riguardare le competenze del p.u. e compiuto nei limiti delle stesse (“des gegebenen Zuständigkeitsbereichs”). La dottrina ritiene, che abusi della propria “Stellung”, anche il p.u., se agisce al di fuori della propria competenza, ma approfittando delle “Handlungsmöglichkeiten” offerte dall’ufficio ricoperto.
Gli abusi dei potenti, sin dall’antichità, hanno avuto non pochi emuli, anche da parte di chi non era/è al vertice, tant’è vero, che Quintiliano ha scritto: ”Quidquid principes faciunt, praecipere videntur”.
VII
Altra aggravante, è il “Vortäuschen eines Versicherungsfalles”. Presupposto della stessa, è che un oggetto di apprezzabile valore, sia stato dato alle fiamme oppure distrutto – totalmente o parzialmente - per effetto di un incendio doloso (la stessa cosa vale per una nave, fatta affondare o incagliare).
Privo di rilievo è, se uno degli atti ora elencati, sia stato commesso dal soggetto attivo del reato o da un terzo. Il terzo deve avere commesso o tentato di commettere il fatto, al fine di simulare un “Versicherungsfall” (sinistro indennizzabile).
M. de Montaigne ha scritto, già nel 1580: “L’arte di simulare, viene indicata tra le qualità più pregiate del nostro secolo“. Da allora, non pare, che sia cambiato molto,….dato che quest’”arte” è di impiego frequentissimo anche nel secolo 21.mo.
Per quanto concerne il valore, esso viene generalmente indicato in Euro 1.000 o superiore.
Una nave viene “zum Sinken gebracht” (fatta affondare), se la maggior parte della stessa, è sott’acqua (RGSt 35, 399, 400). “Gestrandet” è una nave incagliata e non più manovrabile.
VIII
Inoltre, il soggetto attivo del reato, deve indurre in errore sull’esistenza di un diritto all’indennizzo – non spettante – nei confronti di una compagnia di assicurazione.
Il comma 5 del § 263 StGB prevede un “Verbrechen” (delitto), con conseguente aumento di pena (da un anno a 10 anni di reclusione), salvo i “minder schweren Fälle” (casi di minore gravità, di cui si parlerà in seguito), qualora la truffa sia stata commessa “gewerbsmäßig und bandenmäßig”. Questo delitto è ravvisabile anche, qualora il danno patrimoniale non sia grave, ma la banda è stata costituita, al fine di commettere più reati previsti dai §§ 263-264 o 267-269 StGB. Dell’aggravante de qua, deve essere fatta menzione nel dispositivo di sentenza.
In base alla previsione di cui al § 263 StGB, il giudice è facoltizzato, a disporre la cosiddetta Führungsaufsicht ** nota (§ 68, Abs. 1 StGB), anche per chi ha concorso nel reato e pure nel caso di tentativo.
La “Vermögensstrafe“ non è più applicabile a seguito di una sentenza della Corte cost. feder. (105, 135).
La commissione ripetuta di truffe gravi, legittima, però, l’imposizione della custodia cautelare in carcere ai sensi del § 112 a, Abs. 1, Nr. 2, StPO.
** La “Führungsaufsicht” è una “Maßregel der Besserung und Sicherung”, una misura di sicurezza comminabile a carico di chi è stato condannato a pena detentiva di almeno sei mesi, se sussiste il pericolo, che il condannato possa commettere ulteriori reati. Questa misura ha sostituito la cosiddetta Polizeiaufsicht (a decorrere dal 1975). Dall’1. 1 2011 è previsto, che la “Führungsaufsicht” possa essere sorvegliata con mezzi elettronici (menzionati nel “Weisungskatalog”). L’istituto della “Führungsaufsicht”, è senza dubbio utile a fini preventivi; per far sí, che il numero dei “triumphierenden Betrüger” non aumenti a dismisura.
*** nota M. de Montaigne ha scritto – giànel 1580: “Verstellungskunst wird unter die vorzüglichsten Eigenschaften unseres Jahrhunderts gezählt“. Da allora, non pare, che sia cambiato molto,… dato che quest’”arte” è di uso frequente pure nel secolo XXI°.