Truffa e inadempimento contrattuale: i confini della rilevanza penale del mancato adempimento

Nota a Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 549/2026
Truffa
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Truffa e inadempimento contrattuale: i confini della rilevanza penale del mancato adempimento

 

Nota a Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 549/2026
 

Abstract: la pronuncia in commento offre l'occasione per ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine al discrimine tra la fattispecie di truffa, ex art. 640 c.p., e il mero inadempimento contrattuale. La Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato -segnatamente gli artifici o raggiri e la conseguente induzione in errore della persona offesa- nonché inferito la sussistenza del dolo dal solo successivo inadempimento, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la preesistenza di un intento fraudolento al momento della conclusione dell'accordo.

 

Il fatto

La vicenda trae origine da un accordo tra la persona offesa e l’imputato, avente ad oggetto la riparazione di un condizionatore domestico. A seguito del pagamento del corrispettivo da parte del cliente, il tecnico incaricato non provvedeva all'esecuzione della prestazione pattuita. Sulla base di tali circostanze, il Pubblico Ministero contestava all’imputato il delitto di truffa ex art. 640 c.p., ritenendo che questi avesse indotto in errore la persona offesa mediante artifici o raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale.

Il Tribunale di Monza, all'esito del giudizio di primo grado, riconosceva la responsabilità penale dell'imputato, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione e duecento euro di multa,

In particolare, il giudice di prime cure riteneva integrati gli elementi costitutivi del delitto di truffa, inferendo la sussistenza dell’originario intento fraudolento dal successivo inadempimento dell’obbligazione contrattuale.
 

Le questioni giuridiche

La questione centrale attiene alla corretta perimetrazione degli elementi costitutivi del delitto di truffa rispetto all'inadempimento civilistico. La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. richiede la compresenza di: (i) artifici o raggiri; (ii) induzione in errore della persona offesa; (iii) atto di disposizione patrimoniale; (iv) profitto ingiusto con altrui danno; (v) dolo caratterizzato dall'intenzione di conseguire un ingiusto profitto. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che il discrimen rispetto al mero inadempimento risieda nell'accertamento del dolo originario: occorre provare che il dolo iniziale influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti -determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo-, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., Cass. Pen. Sez. I n. 39698/2019, Cass. Pen. Sez. II n. 5801/2013 – Tribunale Trieste, Sent. n. 1775/2022).

Ne consegue che il semplice inadempimento della prestazione, pur potendo fondare una pretesa civilistica ex artt. 1218 e 1453 c.c., non è di per sé sufficiente a integrare il reato: il mancato adempimento può essere sintomatico di dolo iniziale soltanto ove si accompagni a ulteriori elementi indiziari convergenti, quali la falsità delle qualifiche dichiarate, la sistematicità delle condotte o la manifesta inidoneità ab origine dell'agente a eseguire la prestazione.
 

La decisione della Corte d'Appello

La Corte d'Appello di Milano ha accolto integralmente i motivi di gravame proposti dalla difesa, riformando la sentenza impugnata e assolvendo l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste".

Il Collegio ha rilevato, in primo luogo, l'assenza, agli atti, di qualsivoglia elemento dimostrativo della presenza di artifici o raggiri: la persona offesa aveva autonomamente identificato la necessità dell'intervento e richiesto la prestazione, concludendo l'accordo in modo trasparente. Non risultava altresì dimostrato che l'imputato si fosse falsamente qualificato quale tecnico abilitato, né che avesse posto in essere condotte oggettivamente idonee a trarre in inganno il cliente.

In secondo luogo, la Corte ha espressamente censurato l'iter motivazionale del giudice di primo grado, nella misura in cui aveva desunto la sussistenza del dolo iniziale dal solo successivo inadempimento, in assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare la preesistenza di un intento fraudolento. Il Collegio ha quindi escluso la rilevanza penale della condotta contestata all’imputato, ritenendo che la vicenda dovesse essere ricondotta nell’alveo del mero inadempimento contrattuale, impropriamente trasposto sul piano penalistico dalla pronuncia del Tribunale di Monza.
 

Osservazioni conclusive

La pronuncia si inserisce coerentemente nel solco dell'orientamento giurisprudenziale dominante e merita apprezzamento per la nettezza con cui riafferma il principio di necessaria distinzione tra illecito penale e inadempimento contrattuale.

Sul piano pratico, la decisione conferma che la sola prova del mancato adempimento non è mai sufficiente a sostenere un'accusa di truffa: il pubblico ministero ha l'onere di allegare e provare elementi ulteriori  -anteriori o coevi alla conclusione del contratto- dai quali desumere, in modo non meramente congetturale, la fraudolenta mens rea dell'imputato. In assenza di tali elementi, la condotta dovrà essere correttamente qualificata come inadempimento contrattuale, con conseguente irrilevanza penale e rimessione della tutela all'ordinamento civile.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. pen., Sez. I n. 39698/2019, Cass. Pen. Sez. II n. 5801/2013 – Tribunale Trieste, Sent. n. 1775/2022.

 

Riferimenti normativi:

art. 640 c.p.; artt. 1218, 1453 c.c.