La causa, l'equilibrio, la patologia e la meritevolezza: le risultanze di una Domenica a pranzo con il diritto civile

Nuvole in viaggio
Ph. Luca Martini / Nuvole in viaggio

La causa, l'equilibrio, la patologia e la meritevolezza: le risultanze di una Domenica a pranzo con il diritto civile

 

Il nostro ordinamento giuridico si fonda sulla “causalità” da intendersi non solo e non tanto come ricerca (nell’ottica più squisitamente civilistica) della ricostruzione del nesso causale anche semplicemente ai sensi degli artt. 40 - 41 cp e 1223 e 1227 c.c., bensì anche e soprattutto nella ricostruzione della “causa contrattuale”, elemento codificato come essenziale ex art. 1325 e 1418 c.c. nella disciplina generale dei contratti del 1942.

L’evoluzione di tale elemento è degna di nota e consente di affrontare le problematiche concettuali scaturenti dalla gratuità atipica traslativa, dalle prestazioni isolate e dai conseguenti concetti di causa astratta, negozio astratto e di causa esterna e pagamento traslativo.

Al fine di riassumere brevemente le principali problematiche evocate, funzionali alla svolgenda indagine, occorre partire dalla considerazione a mente della quale nel codice del 1865 la concezione di causa era analitica, ovvero ancorata alle (e scaturente dalle) obbligazioni di volta in volta prese in considerazione. Solo con la teoria della causa astratta di Bettiana memoria si è passati ad una causa unica, unitaria, che nel codice del 1942 e, per l’appunto, con l’apporto di Emilio Betti, si era in un primo momento tradotta in una concezione causale “astratta”, da intendersi come funzione oggettiva, economica e sociale del contratto, atta a valutare non i motivi soggettivi che spingono alla conclusione dello schema negoziale, bensì quelli in grado di “oggettivizzarsi” entrando così nella causa contrattuale.

Tale ricostruzione tuttavia, rendeva evidente (sin da questo momento storico) lo “stacco netto”, tangibile a livello concettuale, tra il concetto di “causa astratta” (da intendersi come causa oggettiva, come funzione economico-sociale) ed il concetto di negozio astratto, da intendersi, secondo la civilistica estera (tedesca), come negozio sine causa.

Sin dal 1865, ma con chiara codificazione negli articoli sopra citati (artt. 1325 - 1418 c.c. del codice del 1942), il nostro ordinamento ha escluso i negozi sine causa, rendendo così (all’apparenza e fino al 2006 circa) inammissibile non solo l’antica scissione tra titulus e modus adquirendi, funzionale alla giustificazione di uno dei due effetti principali scaturenti dai negozi (ci si riferisce all’effetto reale dei negozi traslativi, i quali sono in grado di produrre anche l’altro effetto, l’effetto obbligatorio, poiché si sostiene che non esista contratto ad effetto reale che non produca anche effetti obbligatori), bensì anche le stesse prestazioni isolate.

Tali inammissibilità sono state superate intorno al 2006, periodo durante il quale si è ipotizzata una tesi “mista”, intermedia tra la teoria soggettivistica pura e la causa astratta di Betti, ovvero la cd. causa in concreto, da intendersi come sintesi degli interessi delle parti, scopo pratico del negozio.

Grazie ad essa si è reso possibile non solo ammettere la gratuità atipica traslativa modellata sull’art. 1333 c.c., capace di legittimare un effetto reale derivato da un interesse economico esterno al contratto, bensì anche lo stesso pagamento traslativo e la prestazione isolata, entrambi atti che si son potuti ricondurre ad una causa esterna (ovvero ad un rapporto fondamentale a monte) capace di reggere un effetto reale discendente da un atto isolato altrimenti sine causa o da un atto adempitivo altrimenti sine causa.

Tale ammissione è stata resa possibile anche grazie alla portata espansiva dell’art. 1322 c.c. commi 1 e 2, il quale ha consentito di “legittimare normativamente” oltre che a livello concettuale le categorie del negozio atipico (o innominato, per coloro i quali aderiscono alla tesi a mente della quale “innominato” ed “atipico” sono concetti speculari), del negozio tipico e del negozio socialmente tipico (di cui classico esempio evolutivo ed emblematico è il contratto di leasing).

Più precisamente, il primo comma dell’art. 1322 c.c. recita che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Tale comma consente di legittimare le “modifiche” dettate dall’autonomia contrattuale agli schemi tipici analogamente a quanto avviene in altri settori del diritto, ad esempio in materia di diritti reali (si pensi alle servitù, le quali possono prevedere tratti atipici).

Di portata più ampia, anche in termini logici, è il secondo comma, a mente del quale le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché gli stessi siano volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Tale comma consente all’autonomia privata di creare schemi “atipici” ovvero non previsti dal legislatore e privi di regolamentazione normativa tipica con il solo limite della “meritevolezza” nell’ordinamento, la quale si traduce nell’utilità e dunque nella capacità dello schema di soddisfare gli interessi delle parti nel rispetti dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento, interessi considerati come leciti.

Il giudizio di meritevolezza è operato in via principale (e tralasciando la funzione legislativa e dottrinale accademica) dall’organo giudicante e non va confuso con il giudizio puramente “causale”, il quale, oltre a collegarsi con quanto detto in precedenza in materia di causa, richiede un vero e proprio esame dei reali interessi che compongono la causa di qualsiasi schema negoziale tipico o atipico che sia, al fine di verificare la corrispondenza tra l’assetto di interessi rappresentato in astratto e quello concretamente realizzato dalle parti.

Tale giudizio ha origini “storiche” in quanto la teoria intermedia della causa in concreto nasceva dall'esigenza di rimuovere la critica a mente della quale nella concezione oggettiva della causa, la stessa finiva con l’appiattirsi o coincidere con il tipo, risultando  sempre e comunque lecita anche ex art. 1345 c.c., norma il cui contenuto risultava, prima della causa in concreto, dequotato e svuotato di significato.

Espressione di questa “operazione” di analisi causale sono le figure della vendita a prezzo vile ed a prezzo simbolico al fine di valutare non solo la nullità per carenza di oggetto ex art. 1346 c.c., bensì anche la nullità per carenza di causa o di forma dell’atto notarile se integrante una donazione.

Ad esse si aggiungono le figure del negotium mixtum cum donatione e, sempre nella stessa ottica, la possibilità di qualificare o non qualificare il negozio come aleatorio invece che commutativo (si pensi alla giurisprudenza in materia di leasing indicizzato in relazione al quale ci si è domandati, con risposta negativa, se la clausola di indicizzazione fosse capace di trasformare il leasing da commutativo in aleatorio e/o se la su indicata clausola fosse in grado di costituire un patto accessorio autonomo con causa autonoma collegata al leasing (cosa, come incidentalmente detto, categoricamente esclusa).

Le esemplificazioni sin qui esposte non solo consentono di chiarire, come precedentemente asserito,    in cosa consista il vaglio causale (da intendersi, lo si ribadisce, come verifica della sussistenza della causa primaria ed di analisi degli interessi concretizzatisi in essa di volta in volta, tanto nei negozi tipici quanto in quelli atipici, per valutare e rapportare lo schema negoziale “formale” alla reale volontà delle parti, ovviamente al di là della ristretta ottica derivante dall’istituto della simulazione), ma consentono di: a.)  attribuire al vaglio di meritevolezza un ruolo in parte più ampio e capace di respirare in termini più ampi e generali, vagliando l’interesse alla luce dell’ordinamento nel suo complesso come corrispondenza di esso ai bisogni primari ed ai principi costituzionalmente tutelati; b.) introdurre il diverso tema del giudizio/controllo giudiziale inerente non solo all’analisi della qualificazione del contratto, bensì anche all’analisi dell’equilibrio contrattuale, il quale a sua volta si divide (in senso patologico) in squilibrio normativo (di minore interesse per l’indagine ed inerente allo squilibrio dell’assetto normativo/regolamentare a mezzo di clausole illegittime e/o di clausole tipiche dei rapporti B2C business to customer, ovvero rapporti tra consumatore e professionisti) e squilibrio economico.

Quest’ultimo è rimesso in toto alla autonomia contrattuale ed è tendenzialmente insindacabile dall’organo giudicante, a meno che non si intrecci con i “limiti” del giudizio causale, i quali si enfatizzano e si intravedono, ad esempio, nella qualificazione della vendita come donazione, quando il corrispettivo non possa, per quantità, sorreggere il sinallagma della vendita.

In quest’ultimo caso poc’anzi rappresentato, il controllo causale incide anche sull’equilibrio economico del contratto, quale limite all’autonomia privata, limite altrimenti sussistente solo in ipotesi di abuso del diritto e/o di dipendenza economica nei rapporti ad esempio di subfornitura (si pensi alle ipotesi del cd. terzo contratto o contratto tra imprese) oppure in ipotesi sporadiche di squilibri “speciali e normativamente fondati” che si configurano alla stregua di ipotesi derogative del principio di insindacabilità dell’equilibrio economico come ad esempio l’ipotesi di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.

Lo squilibrio economico sin qui esaminato, pur essendo insindacabile e dunque in grado di lasciare ampio margine all’autonomia privata, da intendere come spazio riconosciuto al privato dall’ordinamento di autoregolare i propri interessi, tranne che nei pochi casi in cui è ammesso nell’ordinamento un sindacato da parte dell’organo giudicante, consente di aprire le porte ad una ulteriore ed diversa ipotesi di giudizio causale la quale si concretizza nella analisi e ricerca dei difetti causali (rectius: squilibri del contratto) “originari” o “sopravvenuti”, in grado il più delle volte di attivare un rimedio demolitorio e qualche volta un rimedio conservativo attraverso forme tipiche di rinegoziazione del contratto, quando non previste in forma atipica dalla dottrina ai sensi dei principi Unidroit ed a mezzo dell’art. 2932 c.c., norma che consente al giudice in sede di esecuzione in forma specifica di un contratto (ad esempio preliminare) di rimodulare il prezzo oggetto dello schema negoziale.

Gli squilibri poc’anzi citati si suddividono, come detto, in “originari” quando sussistono al momento della conclusione dello schema negoziale come nel caso della rescissione ex art. 1448 c.c., massimo esempio in materia, la quale prevede che il contratto sia concluso in stato di bisogno con una lesione ultra dimidium del soggetto debole.

L’originarietà dello squilibrio si contrappone alla caducazione o rinegoziazione/rimedio conservativo discendente dall’evento straordinario ed imprevedibile ex art. 1467 c.c. dedicato alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o più in genere si contrappone alla risoluzione del contratto tout court, la quale pure si regge su un difetto/disarmonia causale. Tanto l’eccessiva onerosità sopravvenuta quanto la risoluzione in genere implicano uno squilibrio tra le prestazioni che si definisce “sopravvenuto” e che si contrappone a quello “originario” della rescissione e che è capace di implicare l’azionamento di rimedi demolitori o conservativi.

Anche la scelta tra rimedio demolitorio e rimedio conservativo dunque rientra nell’autonomia contrattuale e consente, attraverso le forme di autotutela privata discendenti dall’attività stragiudiziale (es. caparra confirmatoria), alle parti di sottrarsi perfino al controllo causale giurisprudenziale  in alcuni casi aumentando, assieme ai concetti di tipicità e atipicità, il ventaglio di spazi di azione privati.

Solo in mancanza di rimedi privati e/o stragiudiziali, intervengono i rimedi giudiziali i quali non escludono, durante i processi civili in Tribunale, anche il contestuale vaglio di meritevolezza dello schema atipico in giudizio, qualora richiesto dalla controparte e/o eccepito.

In conclusione, appare evidente come l’autonomia privata (anche nella gestione dell’equilibrio contrattuale, tutto fondato sulla causa), oltre a rendere possibile la creazione di fattispecie atipiche negoziali, incontri un triplice ordine di limiti:

1. il limite dell’ordinamento nel suo complesso nell’esame della meritevolezza dello schema atipico;

2. il limite causale della corrispondenza degli interessi che si oggettivizzano nella causa con quelli che traspaiono all’esterno nel giudizio causale (quando non intrinsecamente legati alla meritevolezza al punto da rendere sottile il confine tra i due giudizi come accaduto nella giurisprudenza del 2020);

3. il limite dell’equilibrio contrattuale che, pur insindacabile in linea generale, può essere oggetto comunque in alcune ipotesi di controllo giudiziale ed incontra pur sempre il più ampio e generale   limite della reggenza della causa di fronte agli squilibri originari del contratto ed alle sopravvenienze tali da rendere all’altra parte contrattuale possibile azionare il regime caducatorio o conservativo del contratto, sia esso giudiziale o stragiudiziale in ipotesi di diffida, termine essenziale o caparra confirmatoria o altra forma di tutela privata.

Appare evidente, infine ed in ultima analisi, come pur essendo prevalente l’interesse del singolo anche nella storia evolutiva della causa, lo stesso debba intrecciarsi ed intersecarsi con i terzi nell’esternazione della causa nel senso che una vendita non debba apparire all’esterno come una donazione, anche al fine di evitare che si attivino rimedi privati stragiudiziali o giudiziali, capaci di ledere l’assetto causale ab origine o successivamente alla stipulazione