Interpretazione e conservazione del testamento

testamento olografo
testamento olografo

Interpretazione e conservazione del testamento

 

Abstract Nell’ interpretazione del testamento quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo ordinato l’elemento letterale e quello logico dell’ atto,  In particolare, il principio di conservazione impone che l’ermeneutica del testamento o di una sua clausola è preferibile che conservino valore rispetto al senso secondo cui non ne avrebbero alcuno.

 

1.

Come più volte riconosciuto da giurisprudenza consolidata “nell'interpretare il testamento il giudice deve accertare l'effettiva volontà del testatore, comunque sia espressa, valutando insieme l'elemento letterale e quello logico dell'atto, nel rispetto del principio di conservazione che impone l'ermeneutica del testamento, o di una clausola, nel senso in cui essi possano avere un qualche effetto, anziché nel senso secondo cui non ne avrebbero alcuno[1].

Si sottolinea altresì come più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che “il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'articolo 1362 del c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico e in omaggio al canone di conservazione del testamento; in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni[2].

Pertanto, in materia di successione testamentaria, il principio del favor testamenti e quello della conservazione del testamento, impongono, in caso di dubbio, di adottare una interpretazione che faccia prevalere la validità della successiva scheda testamentaria, piuttosto che la nullità della stessa.

Ricordiamo a noi stessi inoltre che, anche recentemente[3], nell’interpretazione del testamento, la volontà̀ del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci – quali ad esempio la personalità̀, la condizione sociale e l’ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius”.

 

2. In particolare

Nell'interpretare il testamento il giudice deve accertare l'effettiva volontà del testatore, comunque sia espressa, valutando insieme l'elemento letterale e quello logico dell'atto, nel rispetto del principio di conservazione che impone l'ermeneutica del testamento, o di una clausola, nel senso in cui essi possano avere un qualche effetto, anziché nel senso secondo cui non ne avrebbero alcuno[4]

Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'articolo 1362 del Cc, applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico e in omaggio al canone di conservazione del testamento.”.[5]

Nella interpretazione del testamento il Giudice deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. quale sia stata la effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione[6]

In materia di successione testamentaria, il principio del favor testamenti e quello della conservazione del testamento, impongono, in caso di dubbio, di adottare una interpretazione che faccia prevalere la validità della scheda testamentaria, piuttosto che la nullità della stessa. Pertanto, la domanda di accertamento della nullità del testamento, ex articolo 606 del Cc, deve essere respinta qualora l'erede, come nella fattispecie, abbia fondato la richiesta esclusivamente sulla consulenza grafologica, senza dedurre e provare alcun fatto, anche solo presuntivo, a sostegno della falsificazione dell'atto di ultima volontà, e il consulente d'ufficio, eseguito il confronto tra il testamento e le scritture autografe del testatore, nonché evidenziate similarità decisive, sotto il profilo della qualità, della quantità, della combinazione e della singolarità connotativa del grafismo, ne desuma un giudizio di identità della mano che ha sottoscritto le scritture di comparazione con quella che ha scritto il testamento, affermando l'autenticità della scheda[7]

Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità[8]

 

[1] cfr. ex multis Corte Appello sez. II - Venezia, n. 1854/2023

[2] Cass. Civ. sez. II - n. 8030/2019; Corte Appello di Roma, n. 4072/2020;  Corte di Appello sez. II - n. 440/2021; Trib. di Ferrara, n. 621/2017

[3] Cass. Civ. sez. II, 24/04/2018, n.10075

[4] Corte Appello sez. II - Venezia, 19/09/2023, n. 1854

[6] Corte appello - Roma, 04/09/2020, n. 4072

[7] Trib. - Ferrara, 12/06/2017, n. 621

[8] Trib. - Cuneo, 10/02/2017, n. 171