x

x

La fiducia testamentaria

Marina di Ravenna
Ph. Ermes Galli / Marina di Ravenna

Abstract

La fiducia testamentaria non fa sorgere alcun rapporto giuridicamente rilevante tra il de cuius disponente e il, così detto, erede (o legatario) “segreto”. Il testamento è, sì, valido ed efficace, ma chiama unicamente il “fiduciario”, che è il solo successore mortis causa. L’indicazione extra-testamentaria, con la quale il de cuius incarica il “fiduciario” di trasferire a colui che intendeva realmente beneficare, poi, produce unicamente l’effetto di cui al capoverso dell’articolo 627 cod. civ. Nessun effetto da essa deriva, viceversa, tra disponente e successore “segreto”.

 

Indice:

1. La nozione di fiducia testamentaria

2. Successione mortis causa e successione inter vivos nella fiducia testamentaria

3. I debiti ereditari

4. Fiducia testamentaria e obbligazione naturale

 

1. La nozione di fiducia testamentaria

La disposizione fiduciaria, altrimenti nota come “fiducia testamentaria”, viene comunemente definita come quella previsione testamentaria, per mezzo della quale il de cuius chiama, o a titolo universale, o a titolo particolare (e, dunque, o istituisce erede, o nomina legatario), un soggetto, definibile come “fiduciario”, con altro atto – non avente natura testamentaria – incaricandolo di trasferire, totalmente o anche solo parzialmente, quanto ricevuto ad un soggetto diverso. Questo diverso soggetto, a cui il “fiduciario” dovrà passare, in tutto o in parte, quanto ricevuto per testamento, è colui che il testatore intendeva veramente beneficare.

 

2. Successione mortis causa e successione inter vivos nella fiducia testamentaria

Con riguardo alla disposizione fiduciaria testamentaria, è pressoché pacifico che, ai sensi di quanto disposto all’articolo 627, 2° co., cod. civ., l’acquisto mortis causa si compia, stabilmente e definitivamente, in capo al soggetto designato con il testamento, benché inteso dal de cuius unicamente come un tramite, come, appunto, “fiduciario”. Per individuare chi sia successore mortis causa, insomma, non ha rilevanza la volontà del defunto di voler beneficare un soggetto diverso, manifestata al di fuori della scheda testamentaria (una limitata efficacia giuridica, in particolare in punto di irripetibilità dei trasferimenti spontaneamente eseguiti, peraltro, discendono dal capoverso dell’articolo 627 cod. civ. Tali effetti, tuttavia, non sono tali da potere incidere sulla stabilità dell’acquisto del designato). La disposizione fiduciaria, insomma, non ha l’attitudine a far sorgere alcun rapporto giuridicamente rilevante tra il disponente e il così detto erede (o legatario) “segreto”. Il testamento è, sì, valido ed efficace, ma chiama unicamente il “fiduciario”.

L’indicazione con la quale si è incaricato il “fiduciario” di trasferire a chi si voleva davvero beneficare, poi, produce unicamente l’effetto di cui al capoverso dell’articolo 627 cod. civ. Nessun effetto da essa deriva, pertanto, tra disponente e “successore segreto”. Codesta indicazione, del resto, non sarà, per definizione, riversata in un testamento. Unicamente nel designato “fiduciario”, quindi, va individuato il successore mortis causa: legatario, qualora la chiamata sia a titolo particolare; chiamato all’eredità (nonché vero erede, ove intervenga l’accettazione), qualora la chiamata sia a titolo universale. Nell’ipotesi in cui il “fiduciario” decida di rispettare la volontà del defunto e, dunque, trasferisca i beni a colui che il defunto realmente intendeva beneficare, la successione sarà del beneficiario al “fiuciario” (e non al de cuius), sarà inter vivos (e non mortis causa) e sarà sempre e comunque a titolo particolare.

 

3. I debiti ereditari

Da quanto sintetizzato nel paragrafo che precede, discende che il “fiduciario”, ove designato a titolo universale, acquista la qualità di erede e, secondo le regole generali, la conserverà per sempre. Unicamente l’erede “fiduciario”, quindi, risponderà dei debiti ereditari, e questo anche dopo che abbia trasferito i beni al beneficiario, ai sensi dell’articolo 627, 2° co., cod. civ. Assai utile potrebbe essere per il “fiduciario”, perciò, all’atto del trasferimento accordarsi con il beneficiato, affinché questi si accolli i debiti ereditari. Altra possibilità di tutelarsi, per il “fiduciario” potrebbe consistere nell’iscrizione di una o più ipoteche sui beni oggetto della disposizione fiduciaria, a garanzia dei debiti ereditari.

 

4. Fiducia testamentaria e obbligazione naturale

Sempre più condivisa è l’opinione, infine, che, dalla “disposizione fiduciaria”, sorga una vera e propria obbligazione naturale, o, in altri termini, un dovere morale e sociale al rispetto della volontà del defunto, benché non affidata alla scheda testamentaria. L’adempimento di tale dovere, nonché l’irripetibilità di quanto prestato in esecuzione di esso, che da ciò deriva, ai sensi dell’articolo 627, 2° co., cod. civ., perciò, debbono essere allacciati anche alla generale previsione di cui all’articolo 2034 cod. civ.

Da tanto discende, altresì, che il trasferimento dei beni, e più ampiamente dei cespiti, a mezzo del quale il “fiduciario” rispetti la volontà del defunto e adempia la fiducia testamentaria, non potrà essere qualificato come liberalità e, dunque, non necessiterà della forma solenne della donazione, non si reggerà su di una causa liberale, e non andrà soggetto alla disciplina delle donazioni, dirette e indirette, per quanto attiene, ad esempio, alla collazione, all’imputazione ex se, alla riunione fittizia e alla riduzione. Quasi non è il caso di ricordare, del resto, come anche il negozio di adempimento della disposizione fiduciaria debba rivestire la forma scritta “ad substantiam”, quale elemento essenziale di sua validità, ex articolo 1350 c.c., allorché inerisca al trasferimento di beni immobili (Cass., 5565/2001; Cass., 9489/2000; Cass., 6024/1993).

Letture consigliate:

G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Milano, 2018, IX ed., p. 289 ss.;

G. F. Basini, Le disposizioni fiduciarie, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, vol. II, la successione testamentaria, Milano, 2009, p. 273 ss.;

F. Realmonte, Rapporti fiduciari nei trasferimenti mortis causa e post mortem: un vecchio problema rivisitato, in Jus, 1989, p. 119 ss.;

M. Costanza, La disposizione fiduciaria, in Le successioni testamentarie (artt. 624-712 cod. civ.), coordinato da M. Bianca, nella Giur. sist. dir. civ. comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1983, p. 15 ss.;

G. Gazzara, voce Fiducia testamentaria, in Enc. dir., vol. XVII, Milano, 1968, p. 427 ss.