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Il testamento tradito

Bologna
Ph. Cinzia Falcinelli / Bologna

Questa che segue è l’analisi dei passi salienti di un caso all’interno del quale il contrasto insorto fra i soggetti interessati non è sfociato in una sentenza, ma si è risolto con un accordo stragiudiziale che ovviamente ha lasciato impregiudicate le questioni in diritto che appaiono invece degne di attenzione.

Il quadro è dunque piuttosto articolato.

Verso la metà del secolo scorso, il sig. Giovanni istituisce tre trust a favore delle sue tre figlie. In quello di cui qui ci si occupa, i beneficiari sono così indicati: Luigi, il marito della figlia; i nipoti di Luigi; i coniugi presenti o futuri sia di Luigi che dei suoi nipoti; Organizzazioni aventi scopo benefico o caritatevole; qualsiasi altra persona, o classi di persone indicate come tali dai Trustees, a eccezione delle persone escluse, da parte di questi ultimi, dal novero dei beneficiari.

Il trust è istituito e regolato dalla legge del Lichtenstein.

I trustees (una trust company con sede in Vaduz) hanno piena discrezionalità sulla nomina di futuri beneficiari nonché sulle attribuzioni di reddito e di capitale.

La durata del trust è stabilita in novantanove anni (la scadenza non è dunque prossima).

Luigi è titolare di un consistente patrimonio personale che tuttavia impallidisce a fronte di quello apportato in trust dal disponente nel corso del tempo.

Nel primo decennio di questo secolo, Luigi viene a mancare. Nelle sue carte si rinviene un testamento che, una volta pubblicato, rivela un contenuto assai singolare.

La famiglia di Luigi risultava composta al momento della sua scomparsa, nel modo che segue:

la moglie Lucia, cinque figli, due maschi e tre femmine. I maschi, coniugati, hanno ciascuno due figli, delle figlie, una non è sposata, una è premorta lasciando a sua volta quattro figlie, la terza ha un figlio.

Col suo testamento, Luigi, dispone a favore di tutti i soggetti così elencati indicando i beni a ciascuno di essi spettanti, nominando la moglie usufruttuaria della maggior parte del patrimonio e rispettando peraltro le percentuali dell’asse che la legge riserva ai legittimari. Ma, e qui risiede la singolarità, Luigi col suo testamento ha disposto non solo del suo patrimonio, ma anche dei beni che Giovanni aveva apportato nel trust di cui lui stesso era un beneficiario.

Questa scelta, che naturalmente è priva di qualsiasi supporto di carattere giuridico, si spiega con la storia di Luigi, con la sua cultura, con una personalità e un’autorevolezza non comuni e un ego ipertrofico che lo portava a ritenersi legibus solutus.

Dall’esame della documentazione risulta:

Il testamento

Col testamento, il patrimonio personale del de cuius venne suddiviso, per alcuni cespiti in parti uguali fra i cinque i figli, mentre altri cespiti sono stati divisi solo fra due nipoti maschi.

Stante che la quota di legittima in presenza di più figli è pari a 1/2 del patrimonio relitto a favore dei figli e ¼ a favore del coniuge superstite, queste disposizioni, in sé considerate, non hanno rispettato la quota di riserva dei figli e del coniuge, pari complessivamente al 75% dell’asse ereditario.

Queste volontà si scontrano dunque con un quadro normativo che non consente questa latitudine dispositiva anche se dobbiamo ricordare che finché una disposizione non viene impugnata, questa spiega i suoi effetti, nella misura in cui attiene alla disponibilità dei propri beni.

Secondo l’art.651 c.c. il legato di cosa di un terzo è nullo. Ciò sta a significare che il testatore non poteva disporre dei beni facenti parte del fondo in trust di cui era beneficiario.

Se, al contrario, Luigi fosse risultato essere, al momento dell’apertura del testamento, titolare dei beni di cui ha disposto, il problema non si sarebbe posto.

I nipoti non sono legittimari e pertanto non hanno diritto a una quota di eredità, ma possono ricevere per testamento, salvo che il lascito a loro favore non intacchi la legittima.

L’atto di trust

Alcune precisazioni al riguardo: nell’atto sono elencati una serie di beneficiari vested in interest, vale a dire soggetti la cui posizione è, come si dice, quesita e che sono o identificati o identificabili: Luigi; i suoi nipoti; i coniugi presenti o futuri di Luigi e dei suoi nipoti.

Queste persone hanno acquisto il diritto a una quota dei beni facenti parte del fondo in trust, la cui esatta consistenza sarà determinata in seguito da parte del trustee in base a i poteri a esso conferiti nell’atto istitutivo. In questo modo, questa categoria di beneficiari diverrà vested in possesion e absolutely vested al termine della durata del trust quando riceverà materialmente i beni a ciascuno di essi destinati dal trustee.

Accanto a costoro il disponente ha previsto la possibilità che il trustee possa indicare, nell’ambito della sua discrezionalità, altri beneficiari.

Tale potere può essere esercitato all’interno del periodo di durata del trust.

Il trustee ha esercitato questo potere nominando beneficiari anche i figli del defunto

Si tratta di un potere fiduciario che il trustee può esercitare, ma non è obbligato a farlo, anche se deve periodicamente valutare se esercitalo o meno, ma non può essere costretto, neppure da un giudice a esercitarlo.

Ai trustees è conferita piena e assoluta discrezionalità circa il modo in cui gestire e amministrare il fondo in trust oltre alla possibilità di scegliere altri beneficiari, in aggiunta a quelli espressamente indicati, e ai benefici da riservare a ciascuno di essi con esonero dall’obbligo di motivare il modo in cui la loro discrezionalità è stata esercitata.

Si tratta dunque di un trust discrezionale in cui al trustee sono conferiti poteri assai ampi.

A questo proposito dobbiamo però ricordare che anche un potere discrezionale non può essere esercitato in modo arbitrario o illogico

La legge regolatrice

La legge regolatrice di questo trust è quella del Lichtenstein e le relative disposizioni sono contenute negli artt. da 897 a 932 della Lichtenstein Company Law.

Dopo aver ricordato che questo sistema legislativo si ispira e si modella su quello inglese, le disposizioni che ai nostri fini interessano sono le seguenti:

Art. 910

Questa norma prevede che l’interpretazione dell’atto debba basarsi sulle disposizioni di legge e su quanto previsto nel testamento per quanto concerne la comprensione delle relazioni fra disponente trustee e beneficiari.

È chiaro che quando si parla di testamento il riferimento è a quello del disponente.

La norma precisa poi che l’interpretazione e l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti il trust e le disposizioni in esso contenute saranno effettuate “pursuant to the principles of equity”.

Fra i principi di equity che si attagliano al caso di specie, uno, nella sua semplicità appare illuminante: equality is equity. Il che sta a significare che l’uguaglianza è equity e cioè che se due persone sono titolari dello stesso interest in property, allora, in mancanza di un accordo di qualsiasi tipo, l’equity tratta le due posizioni allo stesso modo. In altre parole, in mancanza di ragioni che giustifichino l’assunzione di scelte diversificate la posizione dei beneficiari dovrebbe essere trattata allo stesso modo.

Art. 918

Il disponente non può stabilire delle clausole che vincolino il trustee a ricevere continue istruzioni dal disponente

Art. 919

Salvo che l’atto non disponga altrimenti, il trustee è tenuto (to shall) a anticipare

ai beneficiari una ragionevole parte dei beni in trust che successivamente spetteranno loro. Il verbo "shall" significa che, in questo caso, il trustee è obbligato a esercitare il suo potere.

Art. 922

Il trustee dovrà rispettare le previsioni dell’atto di trust e della legge che non siano in contraddizione con quelle, e amministrare i beni in trust con la diligenza di un prudente uomo di affari.

Art. 923

Il trustee è tenuto inoltre a predisporre un inventario dei beni e a tenerlo aggiornato ogni anno, nonché a presentare, con la stessa scadenza, il rendiconto della sua gestione

Art. 924

Il trustee in breach of trust è responsabile col suo patrimonio verso il disponente e, mancato questi, verso i beneficiari; sarà inoltre responsabile per gli atti e le omissioni di un terzo da lui delegato ad agire per conto del trust.

Art. 927

Ciascun beneficiario è legittimato a richiedere al trustee l’esecuzione delle disposizioni del trust salvo che l’atto non disponga diversamente, o nella misura in cui tale esecuzione è lasciata all'assoluta discrezione del trustee per quanto riguarda alcuni o tutti i beneficiari. Inoltre si prevede che qualsiasi beneficiario che si senta leso nei suoi diritti da una decisione del trustee possa rivolgersi alla Princely Liechtenstein Court of Justice per porre rimedio alla condotta del trustee.

Limitandoci per il momento a queste disposizioni, e avendo presente che il Lichtenstein ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, possiamo osservare:

La clausola sui beneficiari

Il fatto che in un trust si dica che una (o più) persone o enti sono beneficiari, costituisce solo un enunciato cui non corrisponde automaticamente il diritto a ottenere una determinata elargizione da parte del trustee, né in termini di reddito o di capitale.

Infatti la consistenza e la determinazione del beneficio ricavato è rimessa alla piena e incondizionata discrezionalità del trustee con unico limite che è quello per cui il vesting, vale a dire l’attribuzione definitiva della posizione beneficiaria dovrà avvenire all’interno del periodo di durata del trust (Art.7, lett c).

Ora questo tipo di trust in cui si rimette alla piena discrezionalità del trustee la scelta quantomeno di alcuni beneficiari e il quantum delle rispettive spettanze, oltre a essere assai insolito nel panorama dei trust interni, è piuttosto anomalo anche in contesti statuali diversi.

Infatti è raro imbattersi nel conferimento di un così ampio potere discrezionale. In Italia infatti un siffatto trust sarebbe ragionevolmente nullo per violazione del principio della personalità della volizione liberale (art.631 c.c.), ma trattandosi di un trust estero questa disciplina non trova applicazione.

Peraltro il Lichtenstein è l’unica giurisdizione ad aver adottato, (nel Law on Person and Companies 1926 PGR) la legislazione anglosassone sul trust con alcune deroghe che non interessano ai fini di questa indagine.

Ora è principio della dottrina sui trust dei paesi di common law, che la validità di un trust sia subordinata al rispetto della regola delle tre certezze: dell’intenzione (di creare un trust), dei beni (che formano oggetto del fondo) e dei beneficiari.

Trattandosi di un trust discrezionale, in ordine alla scelta di alcuni beneficiari, il test che si applica per verificare il rispetto di tale requisito, è quello c.d. is or is not che consiste nel poter rispondere a any given postulant se egli sia o non sia compreso nell’ambito dei beneficiari.

Al riguardo, la giurisprudenza inglese, in un caso risalente (Re Manisty’s Settlement [1974] 1 Ch 17), ha affermato che la previsione di una clausola che consenta, all’interno di un trust discrezionale, la possibilità di poter aggiungere “qualsiasi persona sulla Terra” ai beneficiari indicati nell’atto istituivo, fa ritenere che il requisito della certezza sia soddisfatto. Pertanto dobbiamo ritenere che anche la clausola del trust in oggetto che fa riferimento a uno strumento che potrà essere attivato successivamente alla sua istituzione, quale il deed of appointment, come nell’atto in esame è previsto, rispetti la certainty of objects e non infici dunque la validità del trust. Le considerazioni svolte ci rassicurano dunque circa la validità dell’atto e delle disposizioni ivi contenute.

Ciò premesso, l’Esecutore testamentario ha dato seguito alle disposizioni relative al testamento di Luigi distribuendo gli immobili e gli oggetti d’arte secondo le indicazioni del testatore.

È chiaro che l’esecuzione del testamento che non può che comprendere i beni di cui il defunto era proprietario abbia generato una sperequazione fra gli eredi.

Per quanto riguarda il trust alcuni beni sono stati assegnati in virtù dei poteri riconosciuti ai trustees.

In particolare questi ultimi, dopo aver nominato beneficiari i figli di Luigi (che tali non erano) hanno ripartito le azioni di una società apportata nel trust e il relativo reddito in altrettanti sottofondi, di uguale consistenza, intestati ai figli di Luigi, disattendendo le indicazioni del testamento, al cui rispetto non erano tenuti, ma, e questo è uno dei punti chiave, esercitando la loro discrezionalità in modo da alterare la previsione del trust circa l’indicazione dei beneficiari. In questo modo infatti i nipoti anziché ricevere iure proprio andranno a ripartirsi la quota assegnata al loro genitore e pertanto riceveranno un trattamento differenziato dipendente dal numero dei discendenti di ciascun figlio. In questo caso il trustee ha effettuato una ripartizione per rami che in linea generale è corretta, e comunque non irrazionale. Se poi in un ramo vi sono più discendenti questo non inficia la correttezza dell’operato del trustee.

Indipendentemente dall’accordo che poi è stato trovato mettendo in gioco le azioni spettanti alla figlia non sposata e quindi priva di discendenti, la domanda che ci si pone è se in una eventuale controversia il comportamento del trustee sia stato o meno corretto.

È vero infatti che questi ha esercitato i poteri e quella discrezionalità che l’atto gli riconosceva, ma possiamo affermare che abbia agito pursuant to the principles of equity ? Personalmente avrei più di un dubbio. Per giunta siccome le decisioni assunte da Luigi nel suo testamento che quindi avevano disposto per il patrimonio suo e per i beni in trust, avevano trovato il consenso di tutti gli eredi viene da chiedersi perché il trustee – che non era certamente tenuto a uniformarsi alle indicazioni di un beneficiario - abbia assunto una decisione divergente rispetto a queste.

Altra domanda: sussistono gli estremi per contestare giudizialmente la scelta del trustee per aver trattato le posizioni beneficiarie in modo difforme fra loro disattendendo i principi dell’equity, oppure l’ampiezza del potere discrezionale riconosciuto al trustee è tale da legittimare questa scelta? Come accennavo sopra ritengo che la scelta effettuata possa essere oggetto di censura.