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Il recupero di un trust nato sham

How to deal with a sham trust.
lago ghiacciato_kodak ektar 100_scansione da negativo_annalisa bombarda photographer
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ABSTRACT

In questo contributo si analizza un atto che un imprenditore avveduto ha posto in essere qualche tempo fa, fidando sulla bontà delle informazioni di cui era occasionalmente venuto a conoscenza in materia di trust. Il suo commercialista, condividendone l’entusiasmo, si era incaricato di redigere l’atto istitutivo che poi aveva richiesto l’intervento del notaio atteso che il trust prevedeva anche il conferimento di beni immobili.

Il risultato non è stato purtroppo quello desiderato perché l’entusiasmo non è stato supportato da un’adeguata conoscenza dell’istituto.

Qui non si vuole, un pò scioccamente, puntare con supponenza il dito sulle criticità che l’atto evidenzia, nella consapevolezza che – e il discorso vale per tutti – la perfezione non è di questo mondo, quanto evidenziare quanta cautela occorra nella redazione di un atto e nel recepire le istanze del disponente perché un atteggiamento troppo condiscendente e una certa faciloneria possono portare a esiti assolutamente imprevisti, ma assai rischiosi quanto alle conseguenze che ne possono derivare.

Si riproducono di seguito, con il relativo commento, le clausole salienti.

 

A sham born trust can be regularized by carrying out a series of targeted interventions concerning the reduction of some powers of the settlor-beneficiary obtained through the joint intervention of the trustee and the judge.

 

Individuazione del disponente

Disponente del trust è il sig. Aulo Agerio e a lui competono anche i poteri ordinari del guardiano.

La clausola stabilisce che al disponente competano i poteri ordinari del guardiano.

Com’è noto la figura del guardiano non è prevista dalla legge inglese, quindi, fare un generico riferimento ad esso non ha molto senso anche perché, mancando uno statuto del guardiano, le sue funzioni e i suoi compiti possono essere i più vari e spaziare dalla titolarità di poteri gestionali a un ruolo di mera presenza che deve essere tenuta al corrente dell’attività del trustee, senza poter interferire nella sua gestione.

Quindi questa clausola, per quanto riguarda il riferimento al guardiano e ai suoi poteri non produce alcun effetto, anche perché l’atto non contiene ulteriori disposizioni sul guardiano, né sui suoi poteri, sul suo funzionamento, sulla successione, la nomina ecc.

 

Finalità e benefici del trust

Il trust ha lo scopo di consentire che i beni oggi di proprietà del disponente siano intestati a un solo soggetto, il Trustee, con tutti i poteri e le facoltà spettanti al proprietario, cosicché da un lato siano prevenuti conflitti e motivi di dissenso e dall’altro tali beni siano destinati secondo la volontà del disponente medesimo.

Il disponente nomina beneficiario dei beni sua figlia Livia Drusilla.

In caso di commorienza del disponente e del beneficiario saranno beneficiari dei beni in trust i loro correlativi eredi legittimi.

La nomina e la revoca dei beneficiari è riservata al disponente sia quand’esso sia in vita e sia capace di intendere e di volere.

A parte il refuso “benefici “anziché “beneficiari”, le finalità/scopo denunciate sono quelle di prevenire “conflitti e motivi di dissenso” e di destinare i beni apportati “secondo la volontà del disponente medesimo”.

Il tema della meritevolezza degli interessi è stato più volte affrontato e quindi non ci soffermiamo oltre in questa sede salvo osservare come la predisposizione successoria è di per sé meritevole di tutela. Nell’atto viene nominato un solo beneficiario (la figlia del disponente).

L’ipotesi della commorienza non offre lo spunto a particolari osservazioni.

Nomina e revoca dei beneficiari sono riservate al disponente, ma l’ambito del relativo potere non viene definito, né lo sono le condizioni di esercizio.

Una previsione così ampia, atteso che il potere è attribuito al disponente, e non come in altri casi avviene al trustee, deve ritenersi, a mio avviso, legittima perché non intacca il principio della personalità della volizione liberale, anche se di norma si tende a evitare l’attribuzione di questo potere al disponente.

 

Durata del trust

Il trust ha termine dopo 30 anni dalla sottoscrizione di questo strumento.

Il trustee ha facoltà di porre termine anticipatamente al trust su conforme parere del disponente, se vivente, e del beneficiario quando lo stesso trustee ritenga raggiunte le finalità del trust e quindi che il trust non prosegua ulteriormente.

Il tema della durata del trust si presta ad alcune considerazioni. Quanto all’indicazione del termine finale di trenta anni, vi sarebbe da precisare che secondo la legge inglese non si parla tanto di durata del trust, perché il tempo rileva come ambito all’interno del quale deve intervenire il vesting dei beneficiari, che peraltro in questo caso è già stato formalizzato, nell’atto con la nomina della figlia del disponente.

Si prevede poi che il trustee possa porre anticipatamente fine al trust su conforme parere del disponente e del beneficiario, se “lo stesso trustee ritenga raggiunte le finalità del trust”.

Ora intanto, se disponente, che è anche un beneficiario del reddito, e beneficiario del capitale sono d’accordo, essi possono porre anticipatamente fine al trust in ogni momento in applicazione della regola in Saunders v Vautier e quindi con una libertà più ampia di quella che lo strumento riconosce competere al trustee che in ogni caso dovrebbe preliminarmente verificare che le finalità del trust siano state raggiunte.

A questo proposito si ricorda come Il fatto che la categoria dei beneficiari non sia potenzialmente chiusa, perché il disponente si è riservato il potere di aggiungerne altri a questa categoria, non impedisce l’applicazione della richiamata regola dal momento che, secondo la giurisprudenza più accreditata (da ultimo Rusnano Capital AG (in liquidation) v Molard International (PTC) Limited and Pullborough International Corp [2019] GRC 011), un beneficiario non è tale fintantoché il potere di nomina non è stato esercitato in suo favore.

Da un altro punto di vista, non sembra agevole, da parte del trustee, effettuare la verifica sul raggiungimento delle finalità.

Queste, infatti, sono indicate, a parte la destinazione in chiave successoria dei beni, nella “prevenzione di conflitti e motivi di dissenso” senza che sia specificato fra chi questi conflitti potrebbero insorgere, o siano insorti, né su cosa debbano registrarsi, e fra chi, motivi di dissenso.

La clausola non integra tecnicamente una condizione atteso che non si deduce un avvenimento indipendente dalla volontà dell’agente cosicché la clausola medesima non può ritenersi semplicemente come non apposta.

In realtà, dal momento che la circostanza dedotta non può essere verificata, circa il suo ricorrere, per l’eccessiva genericità della sua previsione, la clausola non appare applicabile e di conseguenza questo potere non può essere riconosciuto al trustee.

 

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