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Lemmi del trust

Quistclose trust
Maurizio Tangerini - Prospettiva 106 acrilico su pannello 30x30 cm, 2021
Maurizio Tangerini - Prospettiva 106 acrilico su pannello 30x30 cm, 2021

Lemma pubblicato per gentile concessione di Giappichelli Editore e tratto dal volume Trust. Dizionario ragionato, di Duccio Zanchi, Giappichelli Editore, maggio 2021, Torino

Quistclose trust

Il “Quistclose trust” rappresenta ormai un tipo ben preciso di trust che individua quei casi in cui, come anche di recente, in una sentenza dell’High Court England and Wales, Chancery Division, M. Crystal, Q.c., del 17 febbraio 2005 [Re Margaretta Ltd; Freeman and another v Customs and Excise Commissioners and another] “consegnata una somma a un soggetto affinché la impieghi per una specifica finalità, egli ne diviene trustee e l’in­te­resse equitativo rimane al disponente fino a quando la finalità sia comunicata a chi trarrebbe vantaggio dalla sua attuazione e questi diviene allora beneficiario del trust”.

In Twinsectra v Yardley [2002] 2 WLR 802 at 821, Lord Millet così definisce l’essenza del Quistclose Trust: “il denaro anticipato attraverso un prestito diviene di norma proprietà del mutuatario che è libero di usare questo denaro come crede e, a meno che il mutuante non abbia assunto le debite garanzie, è lui che corre il rischio dell’insolvenza del mutuatario. Ma se si stabilisce che il mutuatario non è libero di disporre delle somme ricevute a suo piacimento, ciò aumenta le obbligazioni fiduciarie da parte del mutuatario e una Corte di equity può imporgli di onorarle. È noto che se una persona trasferisce una somma di denaro a un’altra per un preciso scopo e chi riceve le somme è consapevole di questa circostanza, quest’ultimo è tenuto a impiegare le somme per lo scopo per cui gli sono state date. Questi è inoltre libero di non voler ricevere somme il cui impiego è così finalizzato, ma, se accetta di riceverle finalizzate al raggiungimento di uno scopo, il conseguimento di tale scopo diventa un suo dovere e conseguentemente grava su di lui l’obbligo di impiegare le somme ricevute secondo quanto indicato”. Si tratta di un dovere fiduciario che è valido anche in assenza di un contratto fra le parti (Rose v Rose [1986] 7 NSWLR 679) e vincola anche i terzi come, appunto, in Re Quistclose.

In particolare, questo trust trae il suo nome da una controversia (Barclays Bank Ltd v Quistclose Investments Ltd [1970] AC 567 (HL) sorta allorché una società (Rolls Razor Ltd.) depositò presso la banca (Barclays) con cui era esposta per somme considerevoli, il retratto di un prestito contratto con altra banca (Quistclose Investments) al fine di destinare queste somme al pagamento dei dividendi ai propri soci, secondo quanto chiaramente evidenziato al momento del deposito. Prima di poter procedere al pagamento dei dividendi, la società si mise in liquidazione, essendosi la sua situazione finanziaria definitivamente compromessa, e la Barclays Bank impiegò la somma, versata presso le sue casse e destinata a “pagamento dividendo ai soci”, per ridurre l’esposizione che Rolls Razor aveva nei suoi confronti.

Il trust in questo caso venne a esistenza perché quelle somme erano state richieste e corrisposte con una precisa finalità (pagamento del dividendo) e, a tal fine, appostate in un conto separato, fin dall’origine, dalle altre disponibilità della società. Sulla natura di questo trust si è molto discusso c’è chi lo ha ritenuto un “trust espressamente istituito” a favore del finanziatore, con il bene finanziato “sottoposto in trust sin dal momento del suo trasferimento e fintantoché la condizione non venga soddisfatta;” chi vi ha visto invece un classico esempio di constructive trust, sorto in forza di legge a favore del finanziatore, considerando che il soggetto da finanziare conosceva perfettamente la natura del finanziamento che era destinato a una precisa finalità; chi infine un resulting trust, con il finanziatore che assume una posizione di beneficiario di ritorno delle somme erogate, e non distribuite, e questa appare oggi la lettura più condivisibile, confermata anche dalle pronunce sopra citate che hanno individuato, in ipotesi analoghe a questa-di un finanziamento cioè “destinato” o sottoposto a condizione, “l’esistenza di un trust per il beneficio del finanziatore qualora la condizione non sia soddisfatta”.

 

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