La riforma del Trust di Jersey: analisi delle modifiche alla Trusts (Jersey) Law 1984 introdotte dall’Amendment Law 202-25

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Ph. Simona Loprete / Trust

La riforma del Trust di Jersey: analisi delle modifiche alla Trusts (Jersey) Law 1984 introdotte dall’Amendment Law 202-25


Dalla priorità delle garanzie bancarie post-Halabi alla stretta sulla regola di Saunders v Vautier: l’evoluzione normativa dell’isola verso una maggiore certezza del diritto e stabilità patrimoniale.

L’adozione da parte degli States Assembly, in data 12 dicembre 2025, della Draft Trusts (Jersey) Amendment Law 202- (Progetto P.89/2025) segna una tappa fondamentale nell'evoluzione del diritto dei trust di una delle giurisdizioni offshore più rilevanti per il mercato italiano e internazionale. Sebbene l’entrata in vigore sia attesa per il 2026, subordinata alla sanzione del Privy Council, l’intervento legislativo merita un’immediata disamina tecnica poiché incide su nodi cruciali emersi nella recente giurisprudenza e nella prassi operativa, ridefinendo gli equilibri tra tutela del credito, volontà del disponente e diritti dei beneficiari.

Il cuore pulsante della riforma, sotto il profilo della circolazione giuridica e della bancabilità degli asset, è rappresentato dalla risposta legislativa alle incertezze scaturite dalla nota sentenza del Privy Council nel caso Halabi (o Z Trusts). Il legislatore di Jersey ha introdotto il nuovo articolo 43A, dirimendo in via statutaria il conflitto tra i diritti di indennizzo (lien) del trustee e le garanzie reali concesse a terzi. La norma sancisce in modo inequivocabile la priorità dei security interests validamente costituiti rispetto al lien del trustee, sia esso attuale, precedente o successivo, per le proprie competenze e spese. Tale intervento, di natura prospettica per quanto attiene all'escussione, elimina il rischio di concorso tra creditore garantito e trustee in sede di insolvenza del fondo, rafforzando la posizione dei finanziatori istituzionali e consolidando la certezza del diritto nelle operazioni di finanza strutturata.

Parallelamente alla tutela del ceto creditorio, la riforma opera un significativo inasprimento degli oneri di diligenza in capo ai terzi contraenti. La modifica dell’articolo 55 sostituisce il criterio della actual notice con quello più ampio di notice. Ne consegue che la protezione accordata al terzo che acquista beni o diritti dal trustee a titolo oneroso verrà meno non solo in caso di effettiva conoscenza della violazione dei poteri fiduciari, ma anche qualora il terzo, secondo le circostanze del caso concreto, avrebbe dovuto ravvisare l'irregolarità esercitando l'ordinaria diligenza. Si assiste dunque a uno spostamento del rischio che impone alle controparti, in primis agli intermediari finanziari, standard di due diligence e compliance decisamente più elevati.

Sul versante della governance e della pianificazione successoria, l’intervento legislativo appare volto a blindare la struttura fiduciaria contro istanze liquidatorie premature. La revisione dell’articolo 43 limita drasticamente l’operatività della regola di Saunders v Vautier. Viene infatti preclusa ai beneficiari la possibilità di estinguere o variare il trust, pur in presenza di consenso unanime, qualora l'atto istitutivo preveda poteri (anche discrezionali) di nomina di nuovi beneficiari o qualora il trust persegua uno scopo, anche non caritatevole. Tale modifica rafforza la segregazione patrimoniale voluta dal disponente, proteggendo la continuità del programma fiduciario dalle volontà estemporanee delle generazioni successive.

Di grande rilievo pratico per i professionisti italiani è la riscrittura dell’articolo 9A in materia di poteri riservati. La riforma chiarisce la legittimità della riserva in capo al disponente di poteri di amministrazione o di direzione sugli organi di società partecipate, estendendo tale facoltà anche alle partecipazioni non totalitarie e a quelle detenute indirettamente tramite catene societarie complesse. Contestualmente, la definizione di corporation viene modernizzata per abbracciare qualsiasi ente dotato di personalità giuridica, incluse fondazioni e LLC estere, superando le rigidità definitorie precedenti.

Infine, il legislatore ha introdotto presidi a tutela della continuità dell’ufficio, stabilendo l'inefficacia della rinuncia del trustee unico qualora essa comporti l’assenza di un fiduciario in carica. Nel complesso, la Amendment Law 202- non costituisce una rivoluzione copernicana, bensì un’opera di raffinata manutenzione normativa. Essa conferma la volontà di Jersey di offrire un ordinamento giuridico sofisticato, capace di recepire le istanze di sicurezza del credito bancario senza abdicare alla protezione della volontà del disponente, che rimane il fulcro dell'istituto.