Difensore civico: proposta di legge di riforma

Austria
Difensore civico
Difensore civico

Difensore civico – Proposta di legge di riforma - Austria
 

I

Il ``Bundesverfassungsgesetz – B-VG“ austriaco prevede e disciplina la ``Volksanwaltschaft“ (abbrev. ``VO-An”), il difensore civico, agli artt. 148 a e seguenti.

Sede, composizione, durata in carica, nomina dei componenti con i relativi presupposti, nonchè incompatibilità ed eventuali sostituzioni, sono previste dall’art. 148 g, “B-VG”.

Prevede l’art. 148 a, Abs. 1, “B-VG”, che ognuno ha facoltà di ricorrere alla “VO-An” per “denunciare” violazioni asseritamente commesse da organi federali, se il ricorrente afferma la violazione di diritti umani, che lo riguardano, semprè non possa o non possa più, proporre impugnazione. Ogni ricorso deve essere esaminato dalla “VO-An” e il ricorrente deve essere notiziato dell’esito del ricorso e dei provvedimenti eventualmente adottati.

II

Compete alla “VO-An”, di esaminare, d’ufficio, violazioni, di cui ravvisa l’esistenza e commesse da organi amministrativi federali, in particolare, se si tratta della violazione di diritti umani (“Menschenrechte”).

Ai fini della tutela dei diritti umani, compete alla “VO-An” (e alle commissioni istituite dalla stessa), nell’ambito della pubblica amministrazione:

1) visitare i luoghi, nei quali viene attuata la privazione della libertà personale e di ispezionarli;

 2) valutare il comportamento degli organi aventi poteri di disposizione e di coercizione, nonchè

3) visitare e ispezionare luoghi destinati a persone con disabilità.

A prescindere dal disposto di cui all’Abs. 1, ognuno ha facoltà, di rivolgersi alla “VO-An”, per asseriti ritardi ascrivibili a un organo giudiziario, nel compimento di atti d’ufficio, se l’atto lo riguarda.

Compete alla “VO-An”, altresí, contribuire all’evasione (“Erledigung”) di petizioni e di richieste di comitati civici, dirette al “Nationalrat” (valgono, in proposito, le norme dettate dal regolamento del “Nationalrat”). L’Abs. 6 sancisce l’indipendenza della “Volksanwaltschaft” nell’esercizio del proprio ufficio.

III

Da tempo si discute, in Austria, sull’esigenza di riformare gli artt. 148 a  e seguenti del “Bundesverfassungsgesetz – B-VG”, nella parte, che riguarda la “Volksanwaltschaft” (Difensore civico). Nel corso degli ultimi anni, si sono appalesati difetti e “incongruenze” di questa normativa, specie per quanto concerne la nomina dei componenti della “Volksanwaltschaft”.

Le relative modalità, sono disciplinate da una legge risalente al 1977 e sono considerate, da molti, “überholt” (sorpassate) e inadeguate, anche in relazione a disposizioni di diritto soprannazionale.

IV

Già una ventina di anni fa, autorevoli costituzionalisti avevano osservato, che il procedimento e le modalità di nomina dei componenti della “Volksanwaltschaft”, non assicuravano – effettivamente – quella funzione di controllo, che i “Volksanwälte” dovrebbero esercitare. Venivano nominate persone “des Vertrauens der politischen Parteien” (di fiducia dei partiti politici); in altre parole, i controllati… nominavano… i loro controllori.

Il procedimento di nomina, come previsto dall’ordinamento austriaco, non rispetta i criteri previsti dalla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa. Questa Commissione, è stata istituita, affinchè gli Stati membri, adeguino le loro strutture istituzionali agli standards europei in materia di democrazia, diritti fondamentali e Stato di diritto.

È stato detto, che l’Austria, non rispetta le direttive della predetta Commissione; in particolare, non vi è una vera selezione dei componenti della “Volksanwaltschaft”; di fatto, vi sarebbe, ”eine mehr oder weniger klandestine Entsendung nach Parteiräson” (una nomina, più o meno clandestina, secondo l’appartenenza a partiti).

V

 Alla “Volksanwaltschaft” si rivolgono (fiduciosamente) persone, che hanno “problemi” con le autorità ("Behörden”). La legge istitutiva della “Volksanwaltschaft”, obbliga i componenti della stessa, a essere imparziali e, durante la permanenza in carica, a essi è vietato l’esercizio di un mandato politico, di un’attività politica.

VI

Le attuali modalità di scelta e di nomina dei “Volksanwälte”, non assicurano l’imparzialità e l’indipendenza degli stessi. 

La “Volksanwaltschaft” è, in un certo qual modo, accostabile alla giustizia. Mi viene, in proposito, in mente, quanto possiamo leggere nell’opera di F. Dürrenmatt “La morte della Pizia”: ”Niente al mondo, l’uomo sopporta con più difficoltà, di una giustizia implacabile”.

Vi, è, anche in Austria, un’”enge Verzahnung” (intreccio stretto) tra i partiti politici, che procedono alla nomina e i nominati. Non di rado, specie negli ultimi tempi, “Volksanwälte”, non “completano” neppure il loro mandato, in quanto “wechseln in ein politisches Amt”. Ciò non depone, di certo, per l’indipendenza dei “Volksanwälte”, la cui imparzialità e indipendenza dovrebbe apparire anche all’esterno.

La “Volksanwaltschaft”, sin dal 2011, ha l’incarico di fungere quale “Nationale Menschenrechtsorganisation“, per cui anche la “percepita” indipendenza, è di particolare importanza per quest’istituzione. Nomine effettuate secondo l’appartenenza partitica (uno a me.. uno a te..), possono suscitare (e, forse, non soltanto suscitare), l’apparenza di “Parteilichkeit” e sminuire la fiducia della popolazione in un’istituzione del genere, che è preposta a “occuparsi” di abusi e violazioni dei diritti fondamentali. Ciò, anche perchè, alla “VO – An”, compete pure il controllo su misure cautelari personali.

VII

In occasione della verifica, effettuata nel 2021, da parte del competente organo delle Nazioni Unite, all’Austria è stato raccomandato un “rafforzamento” della “Volksanwaltschaft” e di assicurarne l’indipendenza dal potere politico. Questa raccomandazione è stata “accettata interamente” (“zur Gänze angenommen”) dal Governo federale.

Un altro organo internazionale, il GANHRI, nel 2022, ha criticato aspramente i criteri, le modalità di scelta e di nomina dei “Volksanwälte” in Austria, in ispecie, la mancanza di un’”öffentlichen Ausschreibung” e l’assenza di qualsiasi facoltà di interlocuzione o di partecipazione della popolazione.

È un forte indice di intrasparenza, che siano i partiti, a scegliere i “Volksanwälte", che poi vengono nominati, sempre, dagli stessi partiti.

VIII

Particolarmente nel settore dei diritti umani, un’istituzione, qual’è la “VO-An”, deve avere la fiducia della popolazione; fiducia, che può essere menomata (se non perduta) per effetto di un procedimento di nomina non trasparente.

Questa mancanza di fiducia, è stata espressa anche in una lettera aperta, del luglio 2022, di “Amnesty International”, diretta al “Nationalrat”. Fatti verificatisi all’interno della “Volksanwaltschaft” nel passato, avrebbero dimostrato, che la “parteipolitische Verhaftung” (mancanza di indipendenza dai partiti) della “Volksanwaltschaft” – che controlla il “Nationalen Präventionsmechanismus (NPM)” – è stata di ostacolo al “NPM” nell’espletamento delle sue funzioni. Come esempio, si cita poi un episodio del 2015, quando sono stati nominati, a capo di commissioni, persone, di cui si dubitava, che avessero avuto i presupposti previsti dal § 12 del “Volksanwaltschaftsgesetz” (Legge, che disciplina l’attività della “Volksanwaltschaft”). Avrebbero dovuto essere personalità esperte in materia di diritti umani. Al contempo, sono state sostituite persone, cui meriti, in questo settore, erano indiscussi.

IX

Membri del Consiglio consultivo per i diritti umani, si sono sentiti in dovere, nel 2015, di segnalare, pubblicamente, decisioni dei “Volksanwälte”, ritenute “intransparent und parteipolitisch”.

Relazioni e osservazioni stilate da membri del “Menschenrechtsbeirat” e concernenti diritti umani, sono state, dalla “Volksanwaltschaft”, non soltanto ignorate, ma addirittura qualificate “inattendibili”.

Fatti del genere, dimostrano, che l’attività del “NPM” – senza la fattiva collaborazione da parte dei “Volksanwälte”, scelti in base alla loro qualificazione professionale e non in base alla loro tessera o simpatia di partito – soffre gravi limitazioni.

X

Non sono pochi, per i motivi ora esposti, a chiedere un procedimento di scelta e di nomina dei “Volksanwälte”, che sia caratterizzato da “Transparenz” e da “Parteiunabhängigkeit”; le nomine dovrebbero avvenire sulla base delle qualificazioni professionali e a seguito di “Ausschreibung”. I nominandi dovrebbero essere valutati da un comitato, che provvederà poi a stilare una graduatoria, anche a seguito di una loro “Anhörung”. I tre candidati in testa alla graduatoria, dovrebbero essere proposti per la nomina da parte del “Nationalrat”, nomina, per la quale occorrerebbe la maggioranza di due terzi. Soltanto cosí sarebbero rispettate le direttive della Commissione di Venezia (che è un organo consultivo del Consiglio d’Europa) e sarebbe assicurata la facoltà di interloquire anche da parte dei partiti di opposizione.

XI

Tutte queste “Unzulänglichkeiten” e lamentele, hanno condotto all’elaborazione di un disegno di legge, inteso a riformare, o, meglio, a sostituire parte dell’art. 148 g, B-VG e, precisamente, l’intero Abs. 2, parte dell’Abs. 3 e l’Abs. 4.

È auspicabile, che i competenti organi approvino il disegno di legge, che contiene “rimedi” adeguati, per ovviare all’asserita, mancata indipendenza e imparzialità di un organo di rilievo costituzionale e che non si verifichi, quanto scritto da Cicerone nella sua opera “De finibus bonorum et malorum” (Libro I°): “Ma i più, poichè non possono mantenere ciò che essi stessi, hanno stabilito…” (“Plerumque autem….”).

Il sostituendo l’Abs. 2 dell’art. 148 g, “B-VG” prevederà, che i componenti della “VO-An” saranno nominati dal “Nationalrat” con la maggioranza di almeno la metà dei componenti dello stesso e con due terzi dei voti espressi. La votazione avviene su proposta dell’”Hauptausschuss” del “Nationalrat”, che delibera a maggioranza di almeno la metà dei propri membri e con due terzi dei voti espressi.

La proposta predetta deve essere preceduta da un ”öffentlichen Ausschreibungsverfahren”. All’elencazione dei candidati, provvede una commissione, che tiene conto delle qualifiche professionali degli stessi. Questa commissione è composta da rappresentanti di organizzazioni attive nel settore dei diritti umani e da esperti in diritto costituzionale, amministrazione pubblica e diritti fondamentali.

I candidati sono obbligati a presentarsi in occasione di un’”öffentlichen Anhörung” dinanzi al predetto ”Hauptausschuss”.

Norme di attuazione saranno previste dal regolamento del “Nationalrat” e dal “Volksanwaltschaftsgesetz”.

I membri della “VO-An” prestano giuramento dinanzi al presidente della Repubblica.

 

XII

Il nuovo art. 148 g, Abs. 3, 1^ parte, “B-VG”, è il seguente: “La presidenza della “VO-An” cambia annualmente, tenuto conto dell’anzianità dei componenti".

Il sostituendo Abs. 4 dell’art. 148 g, B-VG, sarà del seguente tenore: “In caso di dimissioni o cessazione anticipata dalla carica, di uno dei componenti della “VO-An”, la nomina del nuovo membro, avviene secondo il disposto di cui al (riformato) Abs. 2 dell’art. 148 g, B-VG”.

 Vedremo, se la proposta riforma otterrà l’approvazione da parte degli organi competenti e quali – eventuali (e probabili) – modifiche saranno apportate al disegno di legge, che sopra abbiamo brevemente illustrato.

È prevedibile, che le resistenze contro la riforma, non saranno, di certo, lievi.

Il potere, difficilmente, accetterà modifiche degne di rilievo e, si dice, farà di tutto, per “non mollare l’osso”.

Poter disporre di “elementi fidati” negli organi di importanza , è un presupposto indispensabile, affinchè le “cose restino come sono” (e cioè, che il “sistema” possa continuare) per poter “influire” su certe decisioni (ricordiamo, che le competenze del difensore civico austriaco, sono piuttosto ampie e “toccano”, in parte, anche la giurisdizione). È da augurarsi, che saranno nominati componenti della “VO-An”, disposti a osservare sempre i principi di indipendenza e di imparzialità in occasione delle loro decisioni; piuttosto, è da temere, che tenderanno a tenere in considerazione i “desiderata” di coloro, che li hanno nominati. Cosí, almeno, otterranno, una decorazione oppure potranno “fare ingresso” in politica (nelle file del partito, che …..).