Proposta di legge (2025) per attuare, nella legislazione penale austriaca, atti normativi dell’UE

Unione Europea
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Proposta di legge (2025) per attuare, nella legislazione penale austriaca, atti normativi dell’UE
 

I

Il ministero della Giustizia ha elaborato un disegno di legge federale, per effetto del quale, l’Austria attuerà, nella propria legislazione penale, la normativa UE, in particolare, il Regolamento 2019/816, inteso a istituire un sistema di indagini centralizzato e lo scambio di informazioni riguardanti condanne subite da persone extracomunitarie; altresí, informazioni concernenti condanne penali avvenute nell’UE (una specie di casellario giudiziale europeo). Attualmente, da questo casellario, risultano soltanto condanne di cittadini comunitari, “registrate” dalle autorità dello Stato, di cui hanno la cittadinanza.

Manca, quindi, una banca dati centrale, alla quale rivolgersi, per venire a conoscenza di condanne riportate da cittadini extracomunitari. Pertanto, per appurare i precedenti penali di queste persone, attualmente, è necessario, rivolgersi alle autorità di tutti                              gli Stati, che fanno parte dell’UE.

Una banca dati centrale, consentirà, indubbiamente, di velocizzare le informazioni concernenti condanne avvenute in uno Stato dell’UE e contribuirà, pure, alla migliore identificazione di persone extracomunitarie, le cui generalità, non di rado, sono incerte, perchè mancano documenti di identità affidabili.

II

È previsto l’obbligo, di immettere nel sistema, impronte digitali. Non obbligatorio (art. 5, comma 3, ECRIS-TCN VO) sarà, invece, l’immissione di fotografie dei condannati e l’Austria è intenzionata a non procedere – per ora – alla “Speicherung von Gesichtsbildern”.

Sarà riformata – tenendo conto di alcune decisioni emanate dalla Corte di Giustizia dell’UE – la legislazione nazionale concernente il ne bis in idem e i casi in cui, non viene dato corso a un mandato di arresto europeo, se vengono violati diritti fondamentali.

Un mandato d’arresto europeo, sarà eseguito, di preferenza, rispetto a un a richiesta di estradizione, se mandato di arresto e richiesta di estradizione, avranno per oggetto lo stesso reato o se sussiste un collegamento stretto tra i reati.

In tal modo, l’Austria intende recepire, nella propria legislazione, quanto statuito nel “Rahmenbeschluss" 2022/584 J I e l’art. 20 EHB, di cui è stata lamentata la “nicht ausreichende Umsetzung” (attuazione insufficiente) nella legislazione nazionale.

L’adeguamento della legislazione nazionale, ha lo scopo, di migliorare la collaborazione tra le autorità (per esempio, nell’”Überwachung”, nella “sorveglianza” (nel tracciamento) transfrontaliera di autovetture e velocizzare lo scambio di informazioni in materia di terrorismo.

La digitalizzazione semplificherà la collaborazione transfrontaliera pure in materia civile e commerciale. Saranno previsti gravami, in caso di violazione di norme riguardanti il regolamento “e-justice” e che si riferiscono alle videoconferenze.

Altre modifiche concernono l’estradizione e le rogatorie. In tal modo, l’Austria intende “tenere conto” di decisioni della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE). Sarà previsto un “absoluter Ablehnungsgrund”, mentre, per quanto riguarda Stati non comunitari, sarà previsto un “fakultativer Ablehnungsgrund”.

III

Di particolare importanza, è la previsione, che, in casi di udienza in sede di gravame e relativa a procedimenti di estradizione, la trattazione orale avverà unicamente, se la Corte d’appello la riterrà necessaria.

Le proposte modifiche alla legge di esecuzione dell’EUStA-DG, sono intese a facilitare l’applicazione del Regolamento UE 2017/1938, emanato in materia di Procura europea.

Le “Änderungen” da apportare allo “Strafregistergesetz” (Legge sul casellario giudiziale), tendono a chiarire, chi è considerato cittadino di uno Stato extraeuropeo e chi è “Doppelstaatsbürger” (ha la doppia cittadinanza).

L’Austria sarà obbligata a informare l’Inghilterra dell’avvenuta condanna – in Austria – di cittadini del Regno Unito, il quale, a sua volta, ha un obbligo analogo per quanto concerne condanne di cittadini austriaci avvenute in GB (condanne, che dovranno essere registrate nello “Strafregister” (casellario giudiziale)).

In materia di abusi sessuali e di sfruttamento di minori, nonchè di pornografia minorile, se vi è stata condanna, devono essere segnalati pure divieti di attività, che comportino contatti diretti con minori, qualora queste persone intendano esercitare attività- professionale o di volontariato - che implica i predetti contatti.

In attuazione dell’ECRIS-TCN, verranno previste modalità concernenti la trasmissione di certificati penali, se un cittadino austriaco – da un altro Stato comunitario – la richiede; altresí, se la richiesta proviene da un cittadino extracomunitario (“Drittstaatsangehörigen”).

IV

Innovazioni importanti sono previste, per quanto concerne le impronte digitali di persone condannate in Austria secondo lo SPG (Legge di PS) o sulla base di altre disposizioni normative, sempre che queste impronte siano “riferibili”, con certezza, a una determinata persona.

Delle persone condannate in Austria, saranno registrate tutte le cittadinanze (“alle Staatsangehörigkeiten”), se si tratta di persone aventi più cittadinanze; inoltre, se si tratta di apolidi o di persone, la cui cittadinanza, non è accertabile, ma indicata dalle stesse.

Lo Stato comunitario, in cui è avvenuta condanna, dovrà trasmettere pure cognome e nome dei genitori del condannato, nonchè eventuali pseudonimi del “Verurteilten”; inoltre, altri luoghi di nascita o dati di nascita indicati dal condannato. È ovvio, che in tal modo, si contribuisce alla certezza dell’identificazione.

Le impronte digitali, se “prelevate” nel corso di un procedimento penale, saranno sempre “registrate”, a meno che si tratti di extracomunitario, contro il quale si procede per un reato, per il quale è prevista pena detentiva di 6 mesi.

Già avvenute registrazioni di impronte digitali, devono essere trasmesse alla “Landespolizeidirektion” (una specie di Questura) Wien, la quale LPD disporrà, pertanto, di un vasto “archivio” di impronte digitali in quanto il vigente SPG ha previsto il “prelievo” di impronte digitali in molti casi nell’ambito della “Begehung einer Straftat”. Di ogni richiesta di trasmissione di copia delle impronte digitali, deve sempre rimanere traccia (“Zugriffe werden ausnahmslos protokolliert”).

Le impronte digitali registrate nello “Strafregisteramt”, possono essere trasferite nell’ECRIS-TCN.

V

Il ministro dell’Interno sarà autorizzato ad apporre, sui certificati penali, codici QR, per cui, l’autenticità degli stessi potrà essere verificata e la presentazione di certificati falsi cosí facilmente scoperta.

Se un cittadino extracomunitario richiede – in  Austria – il rilascio di un certificato penale, si procede prima a “interrogare” l’ECRIS-TNC, al fine di accertare, se ed eventualmente in quale altro Stato comunitario, risulti un’”Eintragung”. Successivamente, allo Stato comunitario, viene richiesta la trasmissione del certificato penale.

Gli Stati comunitari sono tenuti a trasmettere notizia di condanne avvenute anche anteriormente all’entrata in funzione dell’ECRIS-TCN; se si tratta di condanne per terrorismo, anche se la condanna è avvenuta 25 anni prima dell’”operativen Beginn” del suddetto sistema. Per condanne riguardanti altri reati, si risale a 15 anni, sempre che la condanna risulti ancora dal casellario giudiziale.

Persone, che sono sottoposte a “Sicherheitsüberprüfung” (§ 55 SPG) o a “Vertrauenswürdigkeitsprüfung”, sono obbligate, a indicare eventuali condanne da esse subite; l’“unbeschränkte Strafregisterauskunft” viene richiesta soltanto in un secondo momento.

“Sicherheitsüberprüfungen” (ex § 55 SPG), sono richieste anche per persone incaricate  della “perquisizione” (“Durchsuchung”) dei passeggeri negli aeroporti.