Richieste di asilo politico nella RFT

Diminuzione nel 2024 - Cifre relative ai primi due mesi del 2025 – Calo anche nell’UE - Austria – Sospensione del ricongiungimento familiare?
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Richieste di asilo politico nella RFT – Diminuzione nel 2024 - Cifre relative ai primi due mesi del 2025 – Calo anche nell’UE - Austria – Sospensione del ricongiungimento familiare?

 

I

La RFT è lo Stato europeo, con il maggior numero di richieste di asilo politico, anche se, nel 2024, si è registrato un calo notevole (-30%) rispetto al 2023, anno, in cui, secondo l’EUAA, il numero degli “Asylanträge”, nell’UE, è stato di 1.400.000 circa.

Nel 2024 – dati EUAA – gli “Asylanträge”, nella RFT, sono stati 237.000, con una diminuzione pari a 92.000, rispetto all’anno precedente.

Le cifre fornite dall’EUAA, differiscono leggermente (230.000) da quelle del “Bundesamt für Migration und Flüchtlinge –BAMF” (“Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati”).

In altri Stati comunitari, il numero dei richiedenti asilo, nel 2024, è rimasto, sostanzialmente, invariato. Per esempio: Spagna: sempre secondo l’EUAA, 159.000 circa; Francia: 169.000.

Calcolato con riferimento al numero degli abitanti, la quota più elevata di richiedenti asilo, è stata registrata – sempre nel 2024 – a Cipro e in Grecia.

Per quanto concerne la RFT, il maggior numero di persone richiedenti asilo, proveniva dalla Siria (151.000); seguono: l’Afghanistan con 87.000, il Venezuela con 74.000 e la Turchia con 56.000.

Fatta eccezione per il Venezuela, nel 2024, si è registrata una diminuzione sensibile di richiedenti asilo.

Costante, è rimasta, nella RFT e nel 2024, il numero delle richieste di asilo, che sono state accolte (la percentuale di accoglimento si è mantenuta sul 42% circa).

Vediamo ora le cifre comunicate dal “BAMF”, per i primi mesi del 2025.

Nel mese di febbraio, sono state proposte 11.189 richieste d’asilo. A decorrere dal gennaio e fino al febbraio incluso, gli “Asylanträge” sono stati 26.674 (nello stesso periodo dell’anno precedente, erano stati 47.090). 3.054 richieste sono state fatte per conto di figli (di età inferiore a un anno), nati nella RFT.

Provenienza dei richiedenti:

  1. Siria (7.994)
  2. Afghanistan (4.224)
  3. Turchia (3.211)
  4. Irak (1.093)
  5. Federazione Russa (923)
  6. Somalia (829)
  7. Iran (611)
  8. Colombia (507);

seguono altri richiedenti con cittadinanza diversa da quelle ora indicate.

Richieste rigettate nel gennaio-febbraio 2024: 27.204 (anche se proposte in precedenza).

Tempo impiegato, in media, per le decisioni: 12 mesi circa.

Procedimenti relativi a richieste di asilo, non ancora definiti a fine febbraio 2025: 195.226 (pendenza, che si è ridotta in seguito all’entrata in vigore (1.1.23) del “Gesetz zur Beschleunigung der Asylrechtsverfahren”).

Persone respinte alle frontiere della RFT a decorrere dall’ottobre 2023 (da quando le frontiere con l’Austria, la Svizzera, la Polonia, la Cechia), sono state controllate permanentemente: circa 50.000.

II

Uno dei partiti più rappresentativi della RFT, ha chiesto, di respingere alle frontiere, tutti coloro, che non sono in possesso di un documento abilitante all’ingresso nella RFT (compresi coloro, che intendono chiedere asilo politico). Per altri partiti, ciò rappresenterebbe una violazione del diritto d’asilo, sancito dall’articolo 16 a della Costituzione federale (“Grundgesetz”)  **  e della normativa comunitaria. Si richiamano, queste “Parteien”, alla sentenza della Corte EDU, che nel gennaio corrente anno, ha condannato la Grecia per l’avvenuto respingimento, alla frontiera (con la Turchia), di una cittadina turca. “Pushbacks” sono contrari, non soltanto alla CEDU, ma anche ad altre convenzioni di diritto internazionale.

L’anno passato, nell’UE, in genere, sono diminuite le richieste d’asilo; complessivamente, nella misura del 12% circa; altresí, in Norvegia e in Isvizzera.

Le richieste d’asilo, registrate negli Stati ora elencati, sarebbero state poco più di 1.000.000. Ciò sarebbe dovuto al fatto, che anche sulla “rotta balcanica” (e non soltanto su quella mediterranea), è stato registrato un notevole calo (-78%). Non ultimo, dicono alcuni, a seguito degli impegni di Frontex.

Anche dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, i Siriani, nella RFT, costituiscono, come abbiamo visto, le persone più numerose, che presentano richiesta di asilo, anche se nel gennaio 2025, il loro numero, si è ridotto notevolmente (14.920) rispetto al gennaio 2024 (26.376).

A decorrere dal dicembre 2024, sulle richieste d’asilo di persone con cittadinanza siriana, viene deciso soltanto in casi eccezionali. Il Governo della RFT sta monitorando, costantemente, la situazione in questo Stato mediorientale.

La RFT sta prendendo in considerazione la concessione, a cittadini siriani, di permessi, per recarsi – per poche settimane – nel loro Paese, per “sondare” le prospettive di un ritorno definitivo nella loro patria, senza che ciò comporti la perdita dello “Schutzstatus”, di cui godono nella RFT.

Nella RFT, circa 280.000 cittadini della Siria, sono stati “riconosciuti” ai sensi della Convenzione di Ginevra; altri, hanno un “eingeschränkten Schutzstatus”, che è concesso nei casi, in cui è escluso il “riconoscimento” delle persone, quali rifugiati o del diritto d’asilo, ma se nello Stato di provenienza, vi è pericolo, che queste persone possano subire gravi danni in caso di ritorno.

Nella RFT, attualmente (1 ^ metà di marzo), sono in corso trattative per la formazione del nuovo Governo federale. C’è chi chiede, che la RFT dovrebbe “faktisch die Grenzen schließen” (chiudere, di fatto, le frontiere (per stranieri)) o, almeno, statuire un “Einreiseverbot” (divieto di ingresso), anche per chi ha uno “Schutzanspruch”.

Ovviamente, non tutti sono per un’”abgeschotteten” RFT. Fatto sta, che lo “Zustrombegrenzungsgesetz” (Legge per ridurre l’afflusso di stranieri), non ha ottenuto l’approvazione del “Bundestag”.

III

Prima di concludere quest’articolo, vogliamo ritornare alla sentenza della CGEU, con la quale, questo consesso, ha condannato la Grecia per un respingimento – alla frontiera greco-turca – di una cittadina turca - senza che la richiesta di asilo politico della stessa, fosse stata (neppure) esaminata o comunque valutata.

Dalle prove assunte, è emerso, ha osservato la Corte, che, nel gennaio 2025, alla predetta frontiera - sistematicamente - erano stati praticati respingimenti.

La ricorrente dinanzi alla Corte, era stata condannata, in Turchia – nel 2019 – a 6 anni e 3 mesi di reclusione, per aver aderito al movimento “Gülen”. Per sottrarsi alla carcerazione, aveva deciso di fuggire in Grecia, ma, nei pressi del fiume Evros, che segna il confine tra la Grecia e la Turchia, era stata sorpresa dalle guardie di confine greche, mentre già si trovava in territorio ellenico.

La richiesta di asilo politico della malcapitata, non venne nemmeno presa in considerazione dalle autorità elleniche. Era stata privata di tutti gli effetti personali, che aveva con sè e poi caricata – da persone mascherate - su un autocarro. Successivamente, a bordo di un gommone, portata sulla riva turca del fiume Evros. Seguiva l’arresto da parte delle autorità turche.

Mi viene in mente quanto scritto da uno dei costituzionalisti italiani più noti e ancora in vita: ”I metodi ballerini sono sempre di coloro, che scodinzolano di fronte alla realtà, che è, essa sí, ballerina”.

Il movimento “Gülen”, è considerato, in Turchia, un’organizzazione terroristica ed è ritenuta responsabile del colpo di stato – fallito – del 2016.

Ha osservato la Corte CGUE, in una sentenza del 2025, che a rendersi responsabile di una violazione, commessa in danno della ricorrente (di nazionalità turca), sono state proprio le autorità della Grecia, nella quale, centinaia di anni orsono, è stato sviluppato il concetto si asilo. Il termine asilo compare anche nella tragedia “Le Supplici” di Eschilo (463 a. C.).

IV

Sin dall’istituzione del Sistema europeo comune d’asilo (SECA), le autorità elleniche hanno avuto “difficoltà”… nell’attuazione dello stesso, “difficoltà” tuttora… non “eliminate”. Sono all’ordine del giorno, respingimenti sistematici alle frontiere terrestri e negazioni dell’accesso alle procedure d’asilo, tutt’altro che rare.

Le prime avvisaglie di queste violazioni, si sono appalesate a seguito dei flussi migratori verificatisi in occasione della c. d. Primavera araba, dando luogo a una vera e propria crisi sistemica.

La situazione non è migliorata dopo la “Dichiarazione UE-Turchia” del 2016; si è trattato, come sostengono alcuni, di un accordo “volatile” e la Turchia si sarebbe rivelata “partner inaffidabile".

La Grecia ha continuato nei respingimenti ai suoi confini, terrestri e di mare, e nella sospensione delle registrazioni delle richieste d’asilo, mentre, al contempo, si sarebbe definita lo “scudo d’Europa” (“aspis”).

Le strutture d’accoglienza di extracomunitari, ha osservato la CGUE, non solo, erano presto sature (nonostante i considerevoli finanziamenti da parte dell’EU) e le condizioni delle persone nelle stesse “ospitate”, inumane e degradanti (M.A. e altri). Con i respingimenti sistematici di extraeuropei e con le condizioni “poco dignitose” in cui erano (e, pare, siano tuttora..) tenuti i “migranti”, la Grecia ha perseguito anche un effetto deterrente.

È da notare, pure, che la Grecia è stata l’unico Paese dell’UE, a non firmare il Protocollo n. 4 CEDU, che vieta l’espulsione collettiva di stranieri.

Inoltre, i giudici greci, ricorrono, quasi mai, al rinvio pregiudiziale in materia di asilo, frontiere e immigrazione  ***; forse, anche, perchè la Commissione UE, è piuttosto restia ad aprire procedure di infrazione nei confronti della Grecia, nonostante le (palesi) violazioni commesse. C’è chi sostiene poi, che sarebbero state commesse violazioni dalla Grecia “in combutta” (?) con Frontex.

Poco conformi alla normativa vigente, era (ed è) la tutela dei migranti (extracomunitari) minori non accompagnati (Rhaimi; H.A. e altri) e lo sfruttamento dei braccianti (Chowdry e altri).

Non sono mancate neppure irregolarità nelle procedure d’asilo (nei casi – pochi – in cui si è fatto luogo alle stesse) ed episodi di violenza razzista (Sahir), nonchè negligenze, anche gravi, nei soccorsi in mare in casi di naufragio (Safi e altri).

È stato provato, secondo la Corte, che le autorità elleniche, in occasione dei respingimenti, hanno seguito una “prassi” consistente nella privazione dei migranti del telefono mobile, dei documenti d’identità, nonchè degli effetti personali. Non di rado, sono avvenuti “trattenimenti” in strutture non ufficiali e ritrasferimenti degli extracomunitari in territorio turco o in acque turche.

Le autoritá, nel loro “agire” contra ius e nel “giustificarsi” dinanzi alla Corte, si sono, non poche volte, avvalsi di “incertezze” esistenti – per un periodo non breve – in materia di onere della prova della qualità di profugo.

V

Ha chiarito, successivamente, in proposito, la Corte, che, inizialmente, l’onere della prova, grava sul ricorrente, che deve fornire “evidenze sufficienti”, di essere stato vittima di un respingimento. Compete allo Stato, la controprova, mentre la Corte decide “en plein libertè”, valutando la situazione nello Stato convenuto, la “sistematicità ”dei respingimenti e la credibilità del richiedente.

A proposito di Frontex, è da osservare, che quest’Agenzia, non potrà essere giudicata dalla CGUE, per violazioni commesse dalla stessa, finchè l’UE non aderirà alla CEDU.

Ha osservato, poi, la CGUE, che la Grecia, nella regione confinaria Evros, sistematicamente, aveva respinto migliaia di persone di Stati terzi.

Secondo il Governo della Grecia, non vi sarebbero state prove a conferma di quanto asserito dalla cittadina turca fuggitiva.

Questa tesi, non è stata, però, accolta dalla Corte, la quale ha condannato la Grecia, al pagamento, in favore della malcapitata, di Euro 20.000. L’importo riconosciuto è ben poco, se si pensa, a quanto sofferto da questa donna. Ma, almeno ha ottenuto “Giustizia” e non si è verificato, “che i potenti, quando puniscono i deboli, sono compensati con allori e trionfi, perchè sono troppo potenti per le deboli mani della giustizia”, come ha scritto John Locke (1632-1704) nel “Secondo Trattato sul Governo” (pubblicato, per la prima volta, nel 1690).

Di questa sentenza, dovrebbero ben tenere conto, anche gli Stati dell’UE, che progettano respingimenti alla frontiera, di tutti coloro, che non sono in possesso di documenti validi per l’ingresso nel loro territorio.

VI

A proposito di asilo (e problematiche connesse), pare opportuno, accennare, brevemente, a misure, che l’Austria intenderebbe attuare in materia di immigrazione.

Qualche giorno fa, i ministri dell’Interno e dell’Integrazione, si sono consultati con esperti, in quanto il Governo federale intende sospendere (o, almeno, ridurre al minimo) il cosiddetto Familiennachzug (ricongiungimento familiare).

Hanno affermato, i due predetti ministri, che osta all’integrazione, l’arrivo, in Austria, di ulteriori stranieri per motivi di ricongiungimento familiare. È ben vero, è stato osservato, che il “Familiennachzug”, nel 2014, ha registrato un sensibile calo, nel senso, che, nel febbraio 2024, le richieste di ricongiungimento familiare, sono state 2.400 circa e che, nello stesso mese del 2025, soltanto 60 (sessanta). Tuttavia, ulteriori ricongiungimenti familiari, comporterebbero un’”Überlastung der Integration” (un “sovraccarico” dell’integrazione).

La richiesta dei due ministri, intesa a un “Integrationsstopp”, pare una reazione al numero di “Familiennachzüge”, registrati nel 2022, 2023 e nel 1° quadrimestre del 2024.

Mentre nel 1° quadrimestre del 2022, i “Familiennachzüge” erano stati 1.401,

nel 2°, 1.262,

nel 3°, 1.308,

nel 4°, 1.859,

nel 1° quadrimestre del 2023, 3.281

nel 2°, 2.707,

nel 3°, 3.824,

nel 4°, 4.220.

Un numero, quasi analogo, a quello del 4° quadrimestre del 2023, è stato registrato nel 1° quadrimestre del 2024: 4.169, per poi calare, sensibilmente, nei quadrimestri seguenti:

2° : 1.718,

3° : 1.256,

4° : 1.069.

Questo calo, a decorrere dal 2° quadrimestre del 2024, si dice, è dovuto a controlli più rigorosi ed estesi, nonchè all’impiego di tests DNA, per verificare la veridicità dei documenti prodotti dai richiedenti. Nel passato, per esempio, delle volte, venivano contrabbandati per figli, cugini e altro……..

VII

Con lo stop del “Familiennachzug”, s’intende prevenire – come hanno esposto i due ministri – il collasso del sistema sociale (“Sozialsystem”), di quello sanitario, del “Bildungssystem”, nonchè ridurre la criminalità minorile (sensibilmente più elevata tra figli di migranti, come dimostrato da dati statistici).

Il ministro dell’interno intende “giustificare” l’”Aussetzung des Familiennachzuges” (la sospensione dei ricongiungimenti familiari) con richiamo alla cosiddetta EU-Notfallklausel (Art. 72 del Trattato UE), che consentirebbe questa sospensione per motivi inerenti alla salvaguardia della sicurezza interna o di mantenimento dell’ordine pubblico.

Va però osservato, che non pochi esperti nutrono dubbi, se l’art. 72 del Trattato UE, possa essere invocato per “legittimare” la predetta sospensione.

I concetti di ordine  pubblico e di sicurezza interna, sono di stretta interpretazione, anche se agli Stati comunitari compete una certa discrezionalità. Tuttavia, ai fini dell’applicabilità del citato art. 72, è necessaria la ravvisabilità di un pericolo effettivo, che sia anche grave, pericolo, che minaccia un interesse fondamentale della comunità statale, in particolare, il funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici.

Il ministro dell’Interno austriaco, ha comunque informato il competente Commissario dell’UE dei propositi del Governo austriaco e ha ribadito, che l’Austria ricorrerà a ogni mezzo legittimo, per interrompere il “Familiennachzug” (o, almeno, per ridurlo il più possibile) di persone extracomunitarie. Ciò, al fine di non rischiare il collasso dei sistemi sanitari, d’istruzione pubblica e sociale.

Spesso i “nuovi arrivati” sono analfabeti; questo vale per il 30% circa.

La radicalizzazione aumenta anche tra i giovani immigrati e, non pochi di essi, vengono costretti a osservare i precetti del Rhamadan, nonostante la Comunità Islamica d’Austria, si sia espressa nel senso di un’”esenzione” per i minori.

La ministra per l’Integrazione ha ribadito, ancora una volta, che coloro, che intendono vivere in Austria, devono diventare membri di questa comunità, imparare la lingua, condividerne i valori.

Pochi giorni fa, è stata pubblicata la notizia, secondo la quale, gli "Asylverfahren“, nella RFT, dovrebbero essere profondamente riformati, nel senso, che, per effetto della progettata “Reform”, l’onere della prova, graverebbe – quasi interamente - sul richiedente asilo. Ciò, nonostante, i molti dubbi prospettati, sotto il profilo del diritto interno e internazionale.

VIII

I riformatori perseguono l’obiettivo, di sostituire, nell’ambito dell’”Asylverfahren”, l’”Amtsermittlungsgrundsatz” (l’accertamento d’ufficio), con il “Beibringungsgrundsatz” (giudizio secundum alligatum).

I richiedenti asilo, dovrebbero provare, essi stessi, i presupposti per l’ottenimento del diritto d’asilo. Prove lacunose condurrebbero al rigetto dell’”Asylantrag”.

C’èchi sostiene, che, a seguito della riforma, i riconoscimenti di asilo politico, diminuirebbero notevolmente. Anche i burocrati, che si occupano delle richieste d’asilo, verrebbero “entlastet”.

Secondo la normativa attualmente vigente nella RFT in materia di “Asylrecht” – che è una branca del diritto amministrativo -  sono la PA e il giudice, a dover accertare i fatti rilevanti ai fini della “concessione” (“Gewährung”) del diritto d’asilo. La “Verwaltungsgerichtsordnung” della RFT prevede, che “der Richter hat darauf hinzuwirken, dass ungenügende Angaben ergänzt werden” (prove lacunose, devono essere integrate).

Fino a oggi, nella RFT, si è ritenuto, che l’”Amtsermittlungsgrundsatz", sia “das Ideal einer objektiven Wahrheitsermittlung” (l’ideale per l’accertamento della verità).

È stato fatto notare, che il “Beibringungsgrundsatz“, è proprio del diritto civile (si giudica secundum alligatum et probatum); diritto civile, nel quale si fronteggiano, non cittadino, o, meglio, privato e Stato.

Se il “Beibringungsgrundsatz” venisse, ”di peso, trasportato” nel diritto pubblico, il giudice decidente dovrebbe limitarsi “vorne zu sitzen und sich anhören, was der Asylwerber vorbringt (und eventuell, vorlegt”), vale a dire, ad assumere un ruolo meramente passivo, per non dire, “contemplativo”.

C’è chi sostiene, che la riforma in fieri, costituirebbe una “reazione” alla lunga durata dei procedimenti d’asilo (che poi non sono cosí lunghi, dato che la loro definizione avviene, in media, entro il termine di 12 mesi). Meno viene accertato, meno “Anforderungen”…. verrebbero richieste in sede di motivazione dei provvedimenti (specie se di rigetto).

I fautori della predetta “Reform”, mettono in rilievo, che, in sede di diritto tributario, i “Mitwirkungspflichten” (obblighi di partecipazione) dei privati, sono aumentati, cosí come, è aumentato, in quel settore, il ricorso a presunzioni.

IX

In sede di procedimento d’asilo, la riforma comporterebbe un vero e proprio “Systembruch”.

L’”Amtsermittlungsgrundsatz” si basa sul “Rechtsstaatsprinzip” (principio dello stato di diritto), sancito dalla Costituzione federale (GG) ed è volto ad assicurare l’accertamento della verità e il principio di parità di trattamento. Anche la CGUE ha ribadito, più volte, che nell’UE, tutti hanno diritto a una “buona amministrazione”, come, peraltro, previsto pure dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

In una direttiva dell’UE, è previsto, che è onere del richiedente asilo, provare, il più presto possibile, quanto necessario per l’accoglimento della richiesta d’asilo.

L`”Asylgesetz” della RFT, già adesso, prevede l’obbligo del richiedente asilo, di esibire supporti elettronici in suo possesso, atti a fornire elementi di prova, circa l’identità di esso richiedente. Gli “Asylwerber” devono, altresí, consentire, il prelievo di impronte digitali e l’effettuazione di fotografie.

La direttiva UE, di cui sopra, obbliga, a sua volta, gli Stati comunitari, a esaminare le richieste d’asilo individualmente e a tenere conto, di quanto noto e di rilievo, al momento della decisione. Chi decide, non può ignorare informazioni esistenti, facilmente accessibili e note al decidente (come, per esempio, uno stato di guerra civile, in atto, nello Stato del richiedente).

Se, nella RFT, non è possibile riconoscere asilo politico, deve essere esaminato, in subordine, se vi siano, o no, i presupposti per il cosiddetto subsidiären Schutz (tutela sussidiaria).

X

L’introduzione di presunzioni (“Vermutungsregeln”) e l’estensione delle “‘Mitwirkungspflichten”, comporterà, secondo alcuni, che il riconoscimento della qualità di profugo (“Flüchtling”) sarà soggetto a maggiore discrezionalità; quindi, implicherà, almeno indirettamente, il pericolo di disparità di trattamento (per non dire di arbitrarietà).

Essere profugo, non dovrebbe dipendere dall’abilità di un “Flüchtling”, di esporre, dettagliatamente e in modo convincente, le gravi situazioni di pericolo esistenti nello Stato di provenienza. Le autorità della RFT, dovrebbero, piuttosto, far riferimento a notizie fornite dalle rappresentanze diplomatiche e da organizzazioni no profit.

La Corte costituzionale federale, in una decisione del 2013, ha osservato, che la “distribuzione “ dell’onere della prova, non può implicare la “vanificazione” dei diritti fondamentali, garantiti dalla Costituzione federale, tra i quali, rientra pure il diritto di asilo politico. Anche in procedimenti caratterizzati dal “Beibringungsgrundsatz”, allo Stato incombe una “sekundäre Beibringungslast”, se è consapevole del fatto, che il privato, non è in grado di avere conoscenza del diritto (“Wissen, das unzugänglich ist”).

“Caricare” gran parte dell’onere della prova, su persone straniere, per di più, spesso, di un livello culturale, non proprio eccelso (sopra abbiamo accennato alla media di analfabeti), non sembra corrispondere a equità e a giustizia, anche se la massa di profughi, in certi Stati dell’UE, può indurre a soluzioni, che, in “tempi normali”, non sarebbero state adottate.

Secondo alcuni, la progettata riforma,“urterebbe”, sia contro norme (interne) costituzionali (della RFT), che contro la normativa comunitaria.

La riforma è vista, da non pochi, specie nella parte orientale della RFT (già DDR), come il passo verso un profondo mutamento, non soltanto in materia di “Asylrecht” (diritto d’asilo), ma sarebbe pure il “preludio” a una modifica, molto incisiva, del “Grundgesetz” (Cost. feder.); ciò, al fine di porre un argine all’immigrazione, come sarebbe chiesto da molti cittadini.

 

Nota  **  Sul diritto d’asilo in genere nella RFT, si veda il mio articolo, pubblicato tempo fa da FILODIRITTO.

Nota ***  Sembra, che ci sia gente, pronta ad agire, in qualità di “longa manus”, di ambienti di potere (indovinate, di quali…..).