La vigilanza sugli Enti del Terzo Settore: pubblicato il D.M. attuativo del Codice del Terzo Settore
La vigilanza sugli Enti del Terzo Settore: pubblicato il D.M. attuativo del Codice del Terzo Settore
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 settembre (Serie Generale – n. 214) il Decreto, ministeriale, datato 7 agosto 2025, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione del Codice del Terzo Settore, ha definito forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (nel prosieguo anche “ETS” o “Enti”), ovvero su quegli enti (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e “altri enti di carattere privato diversi dalle società”) che sono “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi” e che sono iscritti nel “Registro Unico Nazionale del Terzo settore” (RUNTS) (art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore).
L’intervento normativo si inserisce, come sopra accennato, nel più ampio disegno di riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, avviato con il Decreto Legislativo n. 117/2017, mantenendo, in ogni caso, ferme ed impregiudicate le attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, che permangono di stretta competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e le attività di controllo di natura fiscale, contabile e amministrativa, che fanno già capo ad altre amministrazioni pubbliche (anche territoriali).
All’intervento in esame è poi seguito quello, anch’esso di fondamentale rilevanza, relativo alla fiscalità degli ETS, che entrerà in vigore il prossimo 01 gennaio 2026.
Tornando al tema della vigilanza, il fine specifico dei controlli previsti è quello, espressamente dichiarato nell’art. 1 comma 3 del D.M. in parola, di salvaguardia dell’interesse pubblico e tutela della funzione sociale che gli Enti del terzo Settore sono chiamati a svolgere.
La capacità di questi Enti di intercettare le esigenze sociali emergenti e di offrire risposte non solo adeguate, ma anche efficaci e tempestive è, d’altronde, oramai acclarata grazie alla loro diffusione capillare sul territorio e alla duttilità organizzativa e operativa tipica di questa tipologia di soggetti giuridici. Questo non soltanto nel fornire servizi essenziali come sanità e assistenza ai più fragili, ma anche nella promozione della inclusione e della coesione sociale, nella tutela dell’ambiente e nella promozione culturale.
Capaci di creare posti di lavoro e stimolare l'innovazione, gli Enti del Terzo Settore, da un lato, si traducono, in un volàno per l'economia sociale e, dall’altro, si affermano come un pilastro del nuovo welfare sociale.
Esaminando, nello specifico, il testo normativo, si rileva che, in linea con le previsioni del Codice del Terzo Settore, i controlli in parola sono volti ad accertare la sussistenza e la permanenza, in capo agli Enti, dei requisiti necessari all’iscrizione nel Registro Unico (RUNTS), nonché l’adempimento da parte degli stessi degli obblighi derivanti da tale iscrizione, ed ancora il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
- Enti sottoposti al controllo
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7.08.2025, destinatari dei controlli sono esclusivamente le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS), gli Enti Filantropici, le Reti Associative e gli altri Enti del Terzo Settore, iscritti, rispettivamente, nelle sezioni a), b) c), e) e g) del Registro Unico (RUNTS),
compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, e ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell’art. 25, co. 1, c.c., e alle procedure concorsuali di cui al Codice della Crisi d’Impresa.
Le nuove disposizioni non si applicano, invece, agli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, né alle società di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS (sottoposti a vigilanza, rispettivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 e del D.Lgs. 220/2002 e relative disposizioni di attuazione).
- I “Soggetti responsabili del controllo”
Le attività di controllo sono affidate agli Uffici del RUNTS e ai “soggetti autorizzati”, ovvero alle Reti Associative Nazionali (RAN) e ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) che ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 6 D.M. 7.08.2025, a fronte di una comprovata capacità organizzativa a svolgere i controlli e dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione nel RUNTS.
- Forme di controllo
Il Decreto ministeriale prevede due diverse forme di controllo: i “controlli ordinari” e i “controlli straordinari”.
I controlli “ordinari”, in particolare, sono svolti con cadenza periodica e programmata, almeno una volta ogni tre anni a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui ciascun Ente è stato iscritto nel RUNTS.
Detti controlli sono volti a verificare il rispetto, da parte dell’Ente, della normativa ad esso applicabile, anche in ragione della sezione del RUNTS in cui è iscritto, ed a verificare, altresì, l’assenza di direzione e coordinamento o controllo da parte dei soggetti esclusi dal novero del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 co. 2, D.Lgs. n.117/2017. Sono oggetto di controllo c.d. ordinario, tra gli altri, anche il rispetto del numero minimo di associati (se richiesto dalla legge), e l’effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via quanto meno prevalente.
I controlli ordinari sono effettuati dai soggetti autorizzati sia solo sugli Enti ad essi aderenti, sia sugli Enti aderenti ad altre reti associative e ad altri Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) - previa stipula di apposite convenzioni con questi -, e anche, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli Uffici del RUNTS, sugli Enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, né ad altre reti associative o ad altri CSV convenzionati.
Al di fuori delle ipotesi che precedono, i controlli ordinari sugli Enti che non aderiscono ad alcun soggetto autorizzato sono eseguiti dagli Uffici del RUNTS.
I controlli “straordinari”, invece, sono previsti qualora, all’esito dei controlli ordinari, emerga l’esigenza di eseguire degli approfondimenti, nonché ogni qualvolta il competente Ufficio del RUNTS lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Detti controlli straordinari sono affidati agli Uffici del RUNTS sia sugli enti aderenti, che sugli enti non aderenti ai soggetti autorizzati.
- Modalità di controllo
Quanto alle modalità, il Decreto ministeriale prevede che i controlli siano effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso sia ai documenti depositati nel Registro Unico (RUNTS), sia ad altri documenti, dati e informazioni utili, da richiedersi al medesimo Ente sottoposto a controllo, e, se necessario, ad altre amministrazioni pubbliche.
All’esito dei controlli, il soggetto incaricato, qualora non rilevi irregolarità, procederà a sottoscrivere un apposito verbale, che sarà trasmesso all’Ente interessato, via PEC, e caricato nel sistema informativo del Registro Unico (RUNTS). Il soggetto responsabile del controllo emetterà, dunque, l’attestazione di avvenuto controllo che sarà pubblicato nel Registro Unico (RUNTS).
Qualora, invece, emergano irregolarità, il soggetto incaricato inviterà l’Ente a regolarizzarle (se sanabili), fornendo adeguate istruzioni ed assegnando, a tal fine, un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni.
Qualora, infine, emergano irregolarità non sanabili oppure l’Ente non provveda alla regolarizzazione di quelle sanabili nel termine sopra indicato, il soggetto incaricato dei controlli assegnerà all’Ente un termine di quindici giorni per formulare eventuali osservazioni o controdeduzioni, decorso il quale formalizzerà nel verbale (anche alla luce delle eventuali osservazioni pervenute) una proposta motivata, non vincolante per l’Ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento da adottarsi nei confronti dell’Ente.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 14 del D.M., il controllo ordinario sugli ETS si conclude entro novanta giorni, con la pubblicazione dell’attestazione di avvenuto controllo o con la sottoposizione del verbale all’Ufficio del RUNTS competente per l’adozione dei provvedimenti nei confronti degli Enti controllati.
All’esito dei controlli, il competente Ufficio del RUNTS può, qualora ne ricorrano i presupposti: irrogare le sanzioni di cui all’art. 48, co. 5, e 91 D.Lgs. n. 117/2017; disporre, un controllo straordinario o un ulteriore approfondimento del controllo straordinario; diffidare, ove possibile, l’Ente a regolarizzare la situazione; infine, avviare, in caso di irreperibilità dell’Ente o di mancata regolarizzazione nei termini o di irregolarità non sanabili, il procedimento di cancellazione dal Registro, ai sensi dell’art. 50, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017 e dell’art. 24 D.M. n. 106/2020.
- Collaborazione con altri enti pubblici
Il Decreto, infine, prevede, esplicitamente (all’art.19), forme di collaborazione con altri enti pubblici. In particolare gli Uffici del RUNTS dovranno trasmettere all’Amministrazione Finanziaria gli esiti dei controlli svolti, qualora rilevanti ai fini dell’eventuale assunzione di provvedimenti di competenza di quest’ultima. Gli stessi Uffici, inoltre, sono chiamati a sviluppare iniziative e forme di collaborazione con le altre Amministrazioni Pubbliche per garantire un migliore espletamento delle funzioni di controllo a cui sono deputati.
In conclusione
È di tutta evidenza come l’intervento normativo de quo rappresenti un segnale inequivocabile circa la volontà del legislatore di introdurre un sistema di controlli strutturato rispetto ad una materia tanto delicata quanto in estrema evoluzione quale quella del non profit.
Esso si inserisce, come già premesso, nell’ambito di un’azione complessiva che ha preso le mosse dalla riforma del 2017, con l’introduzione del Codice del Terzo Settore, ed è volta a regolare compiutamente l’intero comparto. L’auspicio è quello di una applicazione concreta che, nel rispetto rigoroso dei requisiti di legge, consenta comunque, ed anzi incentivi, le migliori pratiche solidaristiche, di sostegno e cooperazione, volte al più ampio sviluppo culturale, economico e sociale.
Come sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla Cerimonia di chiusura di “Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025” del 06 dicembre u.s.:” la nostra società è innervata dalle esperienze e dalla cultura dei volontari” ed “il volontariato esprime … una dimensione di cittadinanza attiva, partecipe delle finalità indicate nella Costituzione”.
E’ compito del legislatore garantire che queste istanze trovino terreno fertile e certezze normative.