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Enti del Terzo Settore: linee guida per la raccolta dei fondi

Il Decreto 09.06.2022 diventa lo strumento di orientamento per la realizzazione dell’attività di raccolta
raccolta fondi
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Con il Decreto 09.06.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in G.U n.170 del 22.07.2022, sono state adottate le Linee guida in materia di raccolta dei fondi degli Enti del Terzo Settore (abbreviato ETS).

Con l’adozione delle stesse, continua il completamento della Riforma di cui alla Legge delega 06 giugno 2016 n.106 e del conseguente D.lgs 3 luglio 2017 n.117 (c.d. Codice del Terzo Settore, abbreviato CTS).

All’art. 7 del CTS, in particolare, è contenuta, per la prima volta, la definizione formale della raccolta fondi, che è diventata nel tempo una delle principali modalità usata dagli ETS per reperire le risorse economiche necessarie al perseguimento dei propri fini istituzionali. Prima della suddetta norma, infatti, non esisteva un riconoscimento formale di tale attività, né poteva rinvenirsi una sua disciplina sostanziale.

In realtà, nell’ottica di un processo generale di valorizzazione del Terzo Settore, il legislatore, nell’ambito del Codice, non si è limitato a codificare l’attività di raccolta fondi, ma ne ha disciplinato anche l’aspetto fiscale (art. 79 comma 4 lettera a- e comma V bis; art 89 comma 18) e quello degli obblighi di rendicontazione (art.48 comma 3 ed art.87 comma 6).

Ciò premesso, l’art 7 del Codice così recita:

“1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.”

Pertanto, in attuazione del dettato normativo del comma 2 del suddetto articolo 7, sono state emanate le Linee guida al fine di indirizzare e chiarire gli aspetti “sostanziali” relativi al tema della raccolta dei fondi.

Dalle previsioni del Codice del Terzo Settore in materia della raccolta fondi si evince sostanzialmente quanto segue.

L’attività di raccolta fondi è esercitabile da tutti gli enti indicati dall’art.4 comma 1 del CTS, senza alcuna limitazione di tipologia, comprese quindi anche le imprese sociali.

Le risorse derivanti dalla raccolta devono essere destinate esclusivamente a finanziare le attività di interesse generali (art. 5 CTS) e quelle previste dall’art. 6 CTS, con esclusione di tutte le attività diverse non indicate nelle suddette norme.

Per realizzare la raccolta, l’Ente può usare tanto risorse proprie quanto risorse di terzi, cioè sia personale proprio, sia volontari. Può, inoltre, delegare l’attività a soggetti terzi. In ogni caso, le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’evento o della campagna per la raccolta fondi dovranno “tendere ad essere” congruamente inferiori ai fondi raccolti (salve cause non prevedibili che compromettano il buon esito dell’attività stessa).

Ciò significa che i fondi raccolti dovranno essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e le attività di interesse generale per cui la raccolta è stata attivata, mentre soltanto una quota residua può essere destinata ai costi della stessa.

Viene inoltre precisato e confermato che, ai sensi del citato art.7, la realizzazione dell’attività di raccolta può essere svolta dall’ETS anche in forma organizzata e continuativa.

La raccolta fondi, indipendentemente dall’occasionalità o meno dell’evento, può essere effettuata anche mediante sollecitazione al pubblico, ovvero attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

La modalità di raccolta potrà essere sia indirizzata al singolo potenziale donatore, cioè privata, sia pubblica. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy ed attraverso procedure cha garantiscano pubblicità e trasparenza, oltreché sulla base di principi di comunicazione eticamente responsabile, correttezza gestionale, trasparenza e verità.

La raccolta potrà materialmente avvenire sia attraverso la liberale erogazione di denaro o beni in natura, sia attraverso il pagamento di un corrispettivo a fronte della cessione da parte dell’ente di beni o servizi di modico valore. Al donatore è riconosciuta la detraibilità e deducibilità delle liberalità in natura o denaro erogate, mentre la cessione di beni o servizi di modica entità non concorre alla formazione del reddito dell’ETS.

La rendicontazione dell’attività di raccolta costituisce un obbligo informativo caratterizzante il rapporto tra Ente e sovventore, sia con riferimento al singolo in quanto contribuente all’attività di interesse generale, sia con riferimento alla generale platea dei consociati.

In tal senso, i principi di trasparenza e rendicontazione che devono caratterizzare la raccolta, sono puntualmente esplicati all’art. 87 comma 6 del CTS, che ne indica, attraverso il richiamo agli artt. 48 e 79 dello stesso Codice, tipologia, modalità e termini.

Le linee guida sono divise in 5 paragrafi (Introduzione; la raccolta fondi nel CTS; la finalità delle linee guida; i principi; le tecniche di raccolta fondi) con allegato uno schema di rendiconto e relazione illustrativa.

La finalità delle linee guida è quella di rappresentare lo strumento di orientamento per la realizzazione dell’attività di raccolta, precisare e chiarire la normativa di riferimento e garantire un rapporto di fiducia migliore tra cittadini ed ETS, appunto orientando l’attività stessa verso i principi di verità, trasparenza e correttezza.

I suddetti principi cardine sono rivolti a tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli stessi ETS.

La trasparenza ha la finalità di rendere conto dell’operato complessivo dell’ente e viene perseguita tanto attraverso la previsione di specifici requisiti necessari all’attività di raccolta (indicazione del legale rappresentate dell’ente, del referente della raccolta, della durata, dei beneficiari, delle modalità di esecuzione della donazione) che devono essere obbligatoriamente indicati, quanto attraverso la previsione dell’obbligo di accessibilità alle informazioni. In particolare i donatori ed i beneficiari della raccolta fondi hanno diritto di ricevere, o comunque di potere facilmente accedere a “complete ed esaurienti” informazioni sulla raccolta.

L’ETS dovrà, dunque, predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di donatori e beneficiari, nonché garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi nei confronti delle amministrazioni vigilanti. Il tutto attraverso un’informazione “chiara, diretta e facilmente comprensibile”. In tal senso è anche prevista l’osservanza dell’art.46 del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.

L’ETS è, inoltre, tenuto a diffondere informazioni veritiere (applicandosi anche all’attività di raccolti fondi le norme in materia di pubblicità ingannevole) e, soprattutto, l’attività di raccolta fondi dovrà essere orientata al principio di correttezza, dovendosi l’Ente comportare con “lealtà ed onestà” sia nei confronti del donatore che del beneficiario dell’iniziativa.

In tal senso dovrà essere, anzitutto, garantito il rispetto del diritto alla privacy ed evitato qualsivoglia atto discriminatorio nei confronti di destinatari, donatori, volontari e collaboratori.

Per quanto riguarda, infine, le tecniche di raccolta fondi, le linee guida precisano di non volere fornire un quadro esaustivo o cogente delle stesse, bensì un mero quadro di massima.

Per le singole tecniche di raccolta previste (direct mail; telemarketing; face to face; merchandising, form sui siti internet degli enti, salvadanai etc) e la loro regolamentazione si rimanda al testo delle linee guida. È prevista anche la possibilità di raccogliere fondi dalle imprese for profit, anche redigendo accordi sulle modalità di collaborazione.

Lo stesso dicasi per lo schema di rendiconto e di relazione illustrativa allegati.

Come sopra già chiarito, ciò che viene richiesto e preteso dalle linee guida nello svolgimento di qualsivoglia attività di raccolta fondi, a prescindere dalla tecnica adottata, è quello di rispettare i principi cardine previsti e quindi garantire che vi sia trasparenza, corretta comunicazione, rispetto delle normative in particolare in materia di privacy e, più in generale, correttezza nella gestione dell’intera operazione a partire dalla raccolta e sino alla distribuzione ai beneficiari.