La governance delle società quotate tra autonomia negoziale e segregazione: il caso Ferrari

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La governance delle società quotate tra autonomia negoziale e segregazione: il caso Ferrari
 

Introduzione: la dialettica tra stabilità e termini di legge

Il recente rinnovo del patto parasociale tra Exor e il Trust Piero Ferrari sollecita un’analisi tecnica sulla tenuta dei vincoli di governance nelle società emittenti azioni quotate. La fattispecie si colloca all'intersezione tra la disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF) e le potenzialità segregative del trust, delineando un modello di controllo che tenta di superare le aporie intrinseche alla natura meramente obbligatoria degli accordi parasociali.

In tale contesto, il legislatore ammette il rinnovo dei patti alla scadenza, creando un apparente paradosso: uno strumento finalizzato alla fluidità del mercato e alla contendibilità del controllo viene utilizzato, mediante rinnovi ciclici, per garantire stabilità di lungo periodo. Nel caso Ferrari, il termine del 4 gennaio 2029 non rappresenta una data di cessazione del progetto industriale, bensì un "check-point" normativo necessario per la validità formale del vincolo, ponendo l'accento sulla necessità di strutture che eccedano la dimensione temporale del triennio.
 

La durata dei patti nelle quotate: il limite del triennio e la deroga dogmatica del trust

Il punto di rottura più significativo tra il regime dei patti parasociali e l'istituto del trust risiede proprio nella disciplina della durata. Mentre l'art. 2341-bis c.c. cristallizza un limite di cinque anni (ridotto a tre per le emittenti quotate ex art. 122 TUF) al fine di tutelare la libertà del socio di riacquistare la propria autonomia decisionale, il trust si pone come uno strumento di gestione del tempo che trasmuta un vincolo obbligatorio in un assetto proprietario.

Sotto il profilo della dogmatica giuridica, si deve ritenere che il limite temporale non sia applicabile al trust per difetto dei presupposti soggettivo e oggettivo:

  • Profilo oggettivo: Il trust non "limita" il diritto di voto del socio attraverso un accordo esterno, ma ne conforma il contenuto intrinseco in capo al trustee attraverso un atto di disposizione patrimoniale con effetti traslativi.
  • Profilo soggettivo: In assemblea non si rinviene una pluralità di soggetti coordinati da un patto, bensì un unico proprietario che esercita un ufficio di diritto privato nel rispetto delle finalità segregate nell'atto istitutivo.

La giurisprudenza di merito più avvertita ha iniziato a distinguere nettamente tra l'accordo "sopra" le azioni (il patto) e l'assetto "dentro" le azioni (il trust). Se l'atto istitutivo prevede una durata ultra-quinquennale per finalità di passaggio generazionale o stewardship industriale, tale termine è sottratto alla riduzione ex lege, a condizione che la segregazione sia genuina e non finalizzata all'elusione delle norme sulla trasparenza dei mercati.

In questa prospettiva, la legittimità della durata estesa non riposa su una deroga negoziale, ma sulla natura reale del vincolo fiduciario, rendendo il trust lo strumento d'elezione per governare quegli orizzonti decennali che la disciplina parasociale, per sua natura precaria, non può garantire.
 

Dall’efficacia obbligatoria alla tutela reale: opponibilità e patologia del voto

Il limite ontologico del patto parasociale risiede nella sua natura meramente obbligatoria. Come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il sindacato di voto vincola esclusivamente i contraenti, rimanendo privo di rilevanza esterna nei confronti della società e dei terzi. Ne consegue che il voto espresso in violazione degli accordi è perfettamente valido ai fini della formazione della volontà sociale; la tutela della parte adempiente resta confinata al piano risarcitorio, rimedio spesso inefficace e privo di effetti ripristinatori dello status quo ante.

L'istituzione di un voting trust opera un radicale mutamento di paradigma, spostando la protezione dal piano del credito a quello della proprietà mediante la segregazione patrimoniale.
 

L'opponibilità endosocietaria e l'unicità del voto

A differenza del sindacato di voto, dove la pluralità di soci mantiene la titolarità delle azioni pur impegnandosi a un esercizio uniforme, nel trust la titolarità è traslata. La società non è chiamata a verificare la coerenza di un accordo sottostante, ma prende atto di un unico centro di imputazione proprietaria iscritto nel libro soci: il trustee.

Questa configurazione elimina in radice il rischio del "voto divergente". Poiché l'unico voto computabile è quello del trustee, l'eventuale inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo o nelle letters of wishes rimane un fatto interno al rapporto fiduciario. Tale patologia non può viziare la regolarità della delibera assembleare, stante la piena e legittima titolarità del trustee nei confronti dell'emittente.
 

Oltre il risarcimento: rimozione e tutela reipersecutoria

Mentre nel patto parasociale l'inadempimento genera esclusivamente un’obbligazione risarcitoria, nel trust l’ordinamento offre strumenti di tutela reale e ripristinatoria. In caso di gestione infedele o contraria alle finalità segregate, i beneficiari o il Guardiano possono esperire l’azione di rimozione del trustee, interrompendo immediatamente la condotta lesiva. La stabilità della governance non è dunque affidata alla sanzionabilità di un comportamento postumo, ma alla conformazione preventiva del diritto d'intervento. Nella struttura Ferrari, ad esempio, l'unicità del trustee per le quote i cui beneficiari sono gli eredi Ferrari, scherma la società dalle turbolenze derivanti da potenziali disaccordi tra i beneficiari, trasformando la protezione in un effetto automatico della titolarità segregata.
 

La dialettica dei poteri nel trust di governance: dal "Protector" ai Comitati Consultivi

Se il trust garantisce stabilità attraverso la concentrazione della titolarità, la sua legittimità dottrinale e la sua tenuta di fronte a contestazioni di terzi dipendono da come viene procedimentalizzata la discrezionalità del trustee. In un assetto di corporate governance complesso, il trustee non può operare in un vuoto pneumatico, ma non deve nemmeno ridursi a un mero esecutore di ordini, pena il rischio che l'operazione venga riqualificata come un mandato senza rappresentanza, con conseguente riemersione dei limiti temporali di cui all'art. 2341-bis c.c.

Nelle strutture di wealth planning più evolute, la figura del Guardiano funge da baricentro dell'architettura di controllo. A differenza dei patti parasociali, dove il controllo è diffuso tra i soci, nel trust il controllo è istituzionalizzato. Il Guardiano non si limita a una funzione di mera vigilanza, ma partecipa alla governance attraverso:

  • Poteri di consenso/veto: Necessari per atti di straordinaria amministrazione o per l'esercizio del voto su materie quali fusioni, scissioni o modifiche statutarie.
  • Poteri di nomina e rimozione: La facoltà di sostituire il trustee garantisce che la gestione rimanga allineata alle finalità del trust, pur mantenendo la distinzione tra chi detiene il patrimonio e chi ne monitora la destinazione.

L'esperienza internazionale suggerisce l'opportunità di affiancare al trustee dei Comitati Consultivi tecnici. Questi organi non vincolano formalmente il trustee (per non svuotarne la discrezionalità gestoria), ma emettono pareri che fungono da perimetro per la sua accountability. In questo contesto, le Letters of Wishes e le "Policy di Voto" allegate all'atto istitutivo non devono essere intese come ordini meccanici, bensì come linee guida programmatiche. La professionalità del trustee risiede nella capacità di declinare queste linee guida nell'interesse dei beneficiari, tenendo conto dell'interesse sociale della partecipazione detenuta.
 

Conclusione

In ultima analisi, il confronto tra patti parasociali e trust non è una mera questione di preferenza tecnica, ma di visione strategica.

  • Il patto parasociale resta uno strumento utile per equilibri di breve periodo, ma sconta una fragilità intrinseca dovuta alla sua natura obbligatoria e alla sua precarietà temporale.
  • Il trust evolve la governance verso una dimensione "istituzionale", dove la stabilità dell'assetto proprietario è sottratta alle mutevoli volontà dei singoli partecipanti e protetta dalla segregazione patrimoniale.

La prassi professionale più evoluta suggerisce che il superamento dei limiti del patto parasociale non passi sempre per la sua totale sostituzione, bensì per una sua integrazione strategica con lo strumento del trust. In tale configurazione, il trust agisce come presidio di stabilità reale nel lungo periodo, accentrando la nuda proprietà o il controllo di una quota di blocco, mentre il patto parasociale interviene come strumento di gestione dinamica per regolare i rapporti tra il trustee e altri soci superstiti o nuovi investitori.

Questa coesistenza offre assetti di particolare interesse, specialmente in contesti di joint venture o di convivenza tra rami familiari eterogenei:

  • Flessibilità e resilienza: Il trust blinda il passaggio generazionale e la visione del fondatore (piano strutturale), mentre il patto parasociale permette di gestire le contingenze operative e le opzioni di exit o liquidity events (piano negoziale), soggette ai rinnovi ciclici previsti dalla legge.
  • Modulazione del controllo: È possibile prevedere un patto parasociale i cui firmatari siano, da un lato, il trustee di un trust familiare e, dall'altro, partner industriali o finanziari. In questo caso, il trust garantisce che il fronte familiare rimanga compatto e privo di defezioni, potenziando la forza negoziale del gruppo all'interno del sindacato di voto.

L'utilizzo combinato dei due istituti permette di "stratificare" la protezione: il trust conferisce la profondità temporale e la tutela reale, mentre il patto parasociale garantisce la necessaria agilità contrattuale. Per il professionista, questa sintesi rappresenta la soluzione più pragmatica per risolvere il paradosso tra l'esigenza di stabilità intergenerazionale e la dinamicità richiesta dal mercato e dalle normative societarie.

Il passaggio dal "contratto" alla "struttura" è un'opzione per garantire la continuità d'impresa e la protezione degli asset oltre i limiti del diritto codicistico.