Governance del sistema musicale italiano e nomina dei vertici artistici
Governance del sistema musicale italiano e nomina dei vertici artistici
Abstract (Italiano)
Il contributo analizza in modo sistematico la governance del sistema musicale italiano: fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, festival musicali e Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO) e assumendo come chiave di lettura centrale le procedure di nomina dei vertici artistici e gestionali. L’articolo sostiene che tali procedure costituiscono il principale snodo attraverso cui si manifestano le tensioni strutturali tra autonomia artistica, controllo pubblico e responsabilità gestionale. Dopo un inquadramento istituzionale e normativo delle diverse tipologie di enti, l’analisi si concentra in modo approfondito sui modelli di selezione, sulle prassi applicative, sui limiti alla discrezionalità e sul ruolo della giurisprudenza. Il confronto con Francia, Germania e Regno Unito consente di collocare il caso italiano in una prospettiva comparata e di individuare possibili traiettorie di riforma. Le conclusioni propongono una lettura unitaria del sistema e avanzano raccomandazioni operative orientate al rafforzamento della trasparenza e dell’autonomia artistica.
Abstract (English)
This article examines governance in the Italian musical system, lyric-symphonic foundations, traditional theatres, music festivals and concert-orchestral institutions (ICO), using the appointment of artistic and managerial leadership as its central analytical lens. It argues that appointment procedures constitute the key junction where tensions between artistic autonomy, public oversight, and managerial accountability emerge. Following an institutional and legal overview of each category, the article provides an in-depth analysis of selection models, appointment practices, limits to discretion, and the role of case law. A comparative perspective with France, Germany, and the United Kingdom highlights structural alternatives and reform trajectories. The conclusions offer integrated policy-oriented recommendations aimed at strengthening transparency and artistic independence.
Il sistema musicale italiano: quadro istituzionale generale
La musica, in Italia, non è soltanto produzione artistica: è costruzione simbolica, diplomazia culturale, economia pubblica e identità collettiva. Ogni stagione lirica e ogni programmazione sinfonica rappresentano una scelta politica nel senso più alto del termine. Il quadro normativo, dalla Legge 14 agosto 1967, n. 800, al d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, fino alla Legge 22 novembre 2017, n. 175, ha trasformato enti pubblici in fondazioni di diritto privato mantenendo una forte dipendenza dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (L.234/2021) ex FUS (L. 163/1985). Ne è derivato un sistema ibrido, nel quale autonomia artistica e responsabilità pubblica convivono in un equilibrio strutturalmente instabile che si caratterizza per una pluralità di soggetti giuridici operanti nello spettacolo dal vivo, diversificati per missione, dimensione, assetto organizzativo e grado di istituzionalizzazione. Fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO) e festival musicali costituiscono un ecosistema complesso, nel quale convivono enti di diritto privato, organismi a partecipazione pubblica e strutture ibride. Questa pluralità incide direttamente sui modelli di governance e, in particolare, sulle modalità di nomina dei vertici artistici.
Fondazioni lirico-sinfoniche
Le Fondazioni lirico-sinfoniche costituiscono il perno istituzionale del sistema musicale italiano, sia per rilevanza storica e simbolica, sia per volume di risorse pubbliche impiegate. La loro disciplina trova fondamento nel Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha sancito la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, introducendo un modello di governance formalmente autonomo ma sostanzialmente condizionato dalla presenza dello Stato e degli enti territoriali come fondatori e finanziatori.
L’assetto organizzativo delle fondazioni si articola attorno a organi statutari quali il Presidente, il Consiglio di Indirizzo e il Sovrintendente. Quest’ultimo rappresenta la figura apicale del sistema, concentrando funzioni gestionali, organizzative e, in molti casi, un ruolo determinante nell’indirizzo artistico. La modalità di nomina del Sovrintendente costituisce pertanto uno snodo essenziale della governance.
Sul piano delle nomine, le Fondazioni lirico-sinfoniche mostrano una forte interazione tra autonomia statutaria e intervento pubblico. La partecipazione del Ministero della Cultura e degli enti locali alla composizione degli organi di governo incide direttamente sui processi di selezione, spesso caratterizzati da elevata discrezionalità. La giurisprudenza ha più volte chiarito che tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
Teatri di tradizione
I teatri di tradizione, istituiti originariamente dall'art. 28 della Legge 14 agosto 1967, n. 800, rappresentano una categoria peculiare di enti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, la cui funzione primaria è la promozione delle tradizioni artistiche e musicali locali in armonia con le istanze culturali nazionali. Sotto il profilo del regime giuridico, a differenza delle Fondazioni lirico-sinfoniche (enti di diritto pubblico trasformati in fondazioni di diritto privato di interesse nazionale), i teatri di tradizione mantengono una struttura organizzativa eterogenea: possono assumere la forma di aziende speciali degli enti locali, fondazioni di partecipazione o, in rari casi, essere gestiti direttamente da uffici comunali. La disciplina attuale è dettata dal D.M. 27 luglio 2017 (e successive modifiche), che ne subordina il riconoscimento e l'accesso ai contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) al possesso di specifici requisiti, quali la gestione diretta di un teatro, una programmazione minima annua e la capacità di cofinanziamento da parte degli enti territoriali.
Attualmente in Italia si contano circa 29 istituzioni con questa qualifica. Tra gli esempi più rappresentativi si annoverano il Teatro Regio di Parma, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Pergolesi di Jesi, il Teatro Coccia di Novara e il Teatro Lirico di Sassari. Tali enti fungono da motori della produzione lirica regionale, spesso consorziandosi per abbattere i costi di allestimento attraverso coproduzioni.
La principale criticità di ordine giuridico-economico risiede nell'asimmetria finanziaria: a fronte di obblighi produttivi stringenti imposti dai criteri ministeriali, questi teatri soffrono di una cronica incertezza nelle erogazioni dei fondi locali e statali. A differenza delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione non godono di finanziamenti a pioggia, ma sono valutati secondo algoritmi di qualità e quantità che rendono la programmazione triennale un esercizio di alto rischio gestionale. Ulteriore punto di frizione è il regime del personale: la convivenza tra contratti collettivi nazionali e la necessità di ricorrere a masse artistiche scritturate per singola produzione (stagionali) genera spesso contenziosi sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, tema caldissimo nella giurisprudenza del lavoro del settore.
Dal punto di vista della governance, i teatri di tradizione risentono in modo significativo dell’influenza degli enti locali di riferimento, che spesso svolgono un ruolo decisivo nel finanziamento e nella composizione degli organi direttivi. Questa configurazione si riflette sulle modalità di nomina dei direttori artistici e musicali, generalmente disciplinate da statuti e regolamenti interni.
La relativa assenza di criteri uniformi per le nomine determina un’elevata eterogeneità delle prassi applicative. Se da un lato ciò consente un adattamento alle specificità territoriali, dall’altro solleva criticità in termini di trasparenza, comparabilità delle scelte e tutela dell’autonomia artistica.
Festival musicali
Sotto il profilo dei presupposti giuridici, il Festival Musicale si configura come una manifestazione caratterizzata da una spiccata "concentrazione" temporale e spaziale. Secondo la definizione consolidata dal D.M. 27 luglio 2017 (e ribadita dai decreti attuativi del triennio 2025-2027), per accedere al finanziamento del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), un festival deve svilupparsi in un arco temporale definito (solitamente non superiore a 60-90 giorni) e all'interno di un perimetro territoriale identificato. A differenza delle stagioni concertistiche ordinarie, la struttura organizzativa del festival è spesso "leggera" (associazioni riconosciute o fondazioni di partecipazione), ma deve garantire una direzione artistica in esclusiva e un’autonoma struttura tecnico-organizzativa. La ratio legis è quella di premiare progetti che non si limitino alla mera ospitalità di spettacoli, ma che creino un'identità artistica coerente, capace di generare indotto turistico e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
In Italia, i festival si distinguono tra quelli istituiti o riconosciuti con leggi speciali e quelli che competono annualmente sulla base della qualità artistica e degli indici di bilancio. Tra gli esempi più autorevoli: il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Macerata Opera Festival (Sferisterio), il Festival della Valle d'Itria a Martina Franca e il Donizetti Opera di Bergamo.
La principale criticità dogmatica risiede nel contrasto tra la temporaneità dell'evento e la stabilità delle tutele lavoristiche. La gestione dei contratti di scrittura artistica "a termine" per le masse orchestrali e corali deve confrontarsi con le rigorose normative sul lavoro subordinato e le specificità del CCNL di settore, rendendo complessa la gestione del personale tecnico che spesso transita da un festival all'altro. Inoltre, sotto il profilo amministrativo, i festival soffrono di una forte dipendenza dal co-finanziamento pubblico locale: il mancato apporto di un ente territoriale può determinare il venir meno dei requisiti minimi per il contributo statale, innescando un effetto domino che mette a rischio la sopravvivenza stessa della kermesse. Infine, la gestione della proprietà intellettuale e del marchio (si pensi al recente contenzioso sul marchio del Festival di Sanremo) rappresenta una frontiera legale sempre più rilevante per la tutela del valore commerciale e simbolico della manifestazione.
I festival musicali, lirici e sinfonici costituiscono la componente più dinamica e meno istituzionalizzata del sistema musicale italiano. Essi operano all’interno di un quadro normativo frammentario, affidato prevalentemente a regolamenti regionali, atti amministrativi e criteri di finanziamento pubblico.
La governance dei festival è fortemente incentrata sulla figura del direttore artistico, che svolge un ruolo determinante nella definizione dell’identità culturale dell’evento. Le modalità di nomina sono spesso informali e legate a logiche progettuali di breve periodo, con un grado elevato di personalizzazione delle scelte.
Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO)
Le Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO) occupano una posizione intermedia nel sistema musicale italiano, collocandosi tra le grandi fondazioni lirico-sinfoniche e le realtà più flessibili come i festival. Il loro riconoscimento e finanziamento trovano fondamento nella Legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché nei successivi decreti ministeriali che ne definiscono requisiti artistici, organizzativi e dimensionali.
Dal punto di vista organizzativo, le ICO presentano strutture generalmente più snelle rispetto alle fondazioni lirico-sinfoniche, con un peso significativo attribuito al direttore artistico e al direttore musicale, figure che incidono direttamente sulla programmazione e sull'identità dell'istituzione. Gli organi di governo sono spesso fortemente influenzati dagli enti territoriali finanziatori, in particolare regioni e comuni, il che si riflette sulle modalità di nomina dei vertici.
Le procedure di nomina nelle ICO risultano caratterizzate da un'elevata eterogeneità. In assenza di una disciplina uniforme, gli statuti e i regolamenti interni assumono un ruolo centrale, con ampi margini di discrezionalità nella selezione dei direttori artistici e musicali. Se da un lato questa flessibilità consente un adattamento alle specificità territoriali, dall'altro espone il sistema a rischi di opacità, personalizzazione delle scelte e scarsa comparabilità tra istituzioni.
In prospettiva di governance, le ICO rappresentano un laboratorio significativo per l'analisi delle nomine: la loro dimensione consente di sperimentare procedure comparative, commissioni di selezione indipendenti e forme di contrattualizzazione degli incarichi che potrebbero fungere da modello anche per altre tipologie di istituzioni musicali.
Governance e nomina dei vertici artistici
La nomina dei vertici artistici non rappresenta un atto meramente organizzativo, ma un momento costitutivo dell’identità culturale degli enti. Attraverso tale scelta si definiscono priorità artistiche, strategie di pubblico, politiche del personale e relazioni istituzionali.
Dal punto di vista giuridico, le procedure di nomina si collocano in una zona di intersezione tra autonomia privata e vincoli pubblicistici. Le fonti primarie demandano agli statuti la disciplina delle nomine, ma il finanziamento pubblico introduce obblighi di trasparenza, responsabilità e coerenza con l’interesse generale.
Nella prassi, le modalità di selezione risultano estremamente eterogenee. Accanto a procedure comparative e bandi pubblici, persistono nomine fiduciario-politiche, soprattutto nei contesti a forte controllo degli enti locali. Questa eterogeneità incide sulla legittimazione dei vertici e alimenta il contenzioso.
Un nodo cruciale riguarda i criteri di selezione. In assenza di standard minimi obbligatori, la valutazione dei candidati può risultare opaca e non comparabile. L’introduzione di requisiti oggettivi, come l’esperienza gestionale documentata e la presentazione di un progetto artistico, costituisce una condizione essenziale per ridurre l’arbitrarietà.
Le commissioni di selezione, ove previste, sollevano ulteriori questioni. La presenza di soggetti direttamente coinvolti nel potere di nomina riduce l’indipendenza valutativa e indebolisce la credibilità del procedimento. Modelli basati su commissioni miste e incompatibilità esplicite appaiono maggiormente coerenti con i principi di buon andamento.
La contrattualizzazione dell’incarico rappresenta uno strumento decisivo. Contratti a tempo determinato, con obiettivi misurabili e verifiche intermedie, consentono di bilanciare autonomia artistica e responsabilità pubblica. In assenza di tali strumenti, la nomina rischia di esaurirsi in un atto simbolico, privo di reali meccanismi di accountability.
La giurisprudenza ha progressivamente circoscritto la discrezionalità delle nomine, richiamando l’applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Tuttavia, il controllo giurisdizionale interviene ex post e non può supplire alla mancanza di una disciplina procedurale chiara.
In definitiva, la qualità delle nomine condiziona l’intero sistema di governance. Procedure deboli producono instabilità, conflitti e perdita di credibilità istituzionale; procedure solide rafforzano l’autonomia artistica e la sostenibilità nel lungo periodo.
Il procedimento di nomina del Direttore Artistico: tra autonomia gestionale e vincoli di bilancio
La designazione del Direttore Artistico costituisce un atto di alta amministrazione il cui iter procedimentale deve armonizzarsi con le norme di contabilità pubblica e i principi di efficienza gestionale. e che, pur variando nei dettagli statutari, trova una matrice comune nel necessario equilibrio tra progetto culturale e sostenibilità economica. Nelle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, il potere di nomina risiede in capo al Sovrintendente, il quale agisce come titolare della funzione di sintesi tra gestione e arte. Sovente il Sovrintendente ricopre anche l’incaico di Direttore Artistico. Diversamente, nei Teatri di Tradizione e nelle ICO, il procedimento assume spesso una connotazione più marcatamente pubblicistica, talvolta mediata da bandi o avvisi di manifestazione d'interesse per garantire la trasparenza richiesta dagli enti locali soci. Elemento caratterizzante di tale nomina, in tutte le tipologie di ente, è la natura fiduciaria e a termine dell'incarico, la cui durata è funzionale alla presentazione dei progetti triennali necessari per l'accesso ai contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (ex FUS), rendendo il Direttore Artistico il garante della coerenza qualitativa dinanzi al Ministero della Cultura.
Nei Teatri di Tradizione e nelle ICO, la criticità maggiore risiede nella qualificazione del rapporto: la giurisprudenza amministrativa ha spesso ribadito che, laddove l'ente sia controllato da soggetti pubblici, la scelta deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione (spesso mediante avvisi pubblici di selezione), per evitare il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta. Il Direttore Artistico risponde direttamente all'organo amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi (numero di alzate di sipario) e qualitativi imposti dal D.M. 27 luglio 2017, pena la decurtazione del punteggio nella "Qualità Artistica" che determina l'entità dei contributi FNSV (ex FUS).
La nomina del Direttore Musicale: la dialettica tra compagine orchestrale e organi di governo
La nomina del Direttore Musicale si distingue per un iter procedimentale che, oltre al vaglio degli organi di governo, deve considerare il peculiare rapporto tecnico-artistico con l'orchestra e il coro. Mentre la nomina del Direttore Artistico è di natura prettamente programmatica, quella del Direttore Musicale si configura come la scelta della guida tecnica della compagine artistica. Nelle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e nei Festival di rilievo internazionale, la scelta è solitamente delegata al binomio Sovrintendente-Direttore Artistico, previa verifica di una sintonia interpretativa con i professori d’orchestra, che in alcuni statuti possono essere chiamati a una consultazione non vincolante ma autorevole. Nelle Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO), dove la stabilità dell’organico è centrale, il procedimento di nomina tende a privilegiare mandati di lunga durata, volti a definire l'identità sonora dell'ente. In termini giuridici, l'atto di nomina si perfeziona con un contratto di prestazione d'opera intellettuale che deve specificare non solo il numero di produzioni dirette, ma anche i poteri di vigilanza sulla qualità tecnica dei singoli elementi delle compagini artistiche.
Giuridicamente, al Direttore Musicale sono delegati poteri di vigilanza sulla disciplina e sulla preparazione professionale dei professori d'orchestra, potendo agire come consulente tecnico nei procedimenti di selezione per le nuove audizioni e nei concorsi per i posti in organico. La criticità principale in questo ambito riguarda la clausola di esclusiva e la gestione del diritto d'immagine: il contratto di nomina deve disciplinare minuziosamente i diritti sulle trasmissioni radiotelevisive e sullo streaming delle produzioni, materie sempre più centrali nella contrattualistica moderna a seguito della digitalizzazione del settore lirico. Inoltre, la durata del mandato del Direttore Musicale è spesso svincolata da quella del Sovrintendente, per garantire la necessaria continuità tecnica e artistica della produzione musicale oltre i cicli politici o gestionali dell'ente.
Confronto comparato: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
Il confronto comparato con Francia, Germania e Regno Unito consente di collocare il modello italiano in una prospettiva europea avanzata, evitando letture autoreferenziali e mettendo in luce come differenti assetti istituzionali producano effetti profondamente diversi sulle modalità di nomina dei vertici artistici e sulla loro legittimazione.
Nel sistema francese, caratterizzato da una tradizione di forte centralizzazione amministrativa, lo Stato esercita un ruolo diretto e strutturale nella governance delle principali istituzioni musicali. Il Ministero della Cultura partecipa in modo determinante alla composizione degli organi decisionali e, in molti casi, alla designazione dei vertici artistici e gestionali. Questo modello garantisce coerenza strategica, stabilità e una chiara responsabilità pubblica, ma riduce sensibilmente gli spazi di autonomia degli enti e dei direttori artistici, che operano all’interno di un quadro fortemente orientato dall’alto.
Il modello tedesco si fonda invece su un assetto federale e su una storica municipalizzazione della cultura. I Länder e i comuni sono attori centrali nel finanziamento e nella governance delle istituzioni musicali, e le nomine dei vertici artistici avvengono prevalentemente attraverso contratti a tempo determinato che definiscono in modo puntuale obiettivi, durata dell’incarico e margini di autonomia. Questa contrattualizzazione rafforza la chiarezza dei ruoli e la responsabilità reciproca, ma può produrre una frammentazione delle politiche culturali e una forte dipendenza dalle priorità dei singoli territori.
Nel Regno Unito prevale un modello di governance orientato all’indipendenza e all’accountability. Le istituzioni musicali operano sotto la supervisione di board professionali, con il supporto e il controllo indiretto di organismi come l’Arts Council. Le nomine dei vertici artistici avvengono generalmente attraverso procedure competitive, basate sulla valutazione comparativa dei curricula e dei progetti artistici. Questo approccio riduce l’interferenza politica diretta e valorizza il merito, ma espone le istituzioni a una maggiore instabilità finanziaria e a una forte pressione sui risultati.
In Spagna si registra una crescente attenzione alle procedure comparative e alla responsabilità gestionale delle fondazioni partecipate. L’Italia mantiene invece un modello fortemente relazionale, nel quale la fiducia personale prevale sulla formalizzazione dei criteri decisionali.
Rispetto a tali modelli, il sistema italiano appare come un ibrido non pienamente compiuto: esso combina elementi di intervento pubblico diretto con ampi spazi di discrezionalità locale, senza però dotarsi di strumenti procedurali e valutativi altrettanto strutturati. Il confronto comparato suggerisce quindi che il rafforzamento delle procedure di nomina rappresenti una leva fondamentale per colmare questo divario.
Conclusioni: verso una riforma delle nomine come leva di sistema
L’analisi svolta nel presente contributo dimostra come la nomina dei vertici artistici costituisca uno dei principali nodi critici della governance del sistema musicale italiano. Attraverso l’esame delle diverse tipologie istituzionali emerge una costante difficoltà nel conciliare autonomia artistica, controllo pubblico e responsabilità gestionale.
La frammentazione normativa e la prevalenza di discipline statutarie eterogenee hanno prodotto un sistema nel quale le procedure di nomina risultano spesso opache, disomogenee e fortemente condizionate da fattori extra-artistici. Il ricorso alla giurisprudenza come strumento correttivo ex post, pur necessario, non può supplire alla mancanza di una regolazione procedurale chiara e condivisa.
Il confronto comparato rafforza questa conclusione, mostrando come i sistemi più stabili siano quelli che hanno investito nella formalizzazione delle procedure di selezione, nella chiarezza dei ruoli e nella definizione di obiettivi contrattuali per i vertici artistici. In particolare, i modelli tedesco e britannico dimostrano che è possibile rafforzare l’autonomia artistica senza rinunciare alla responsabilità pubblica.
Per il contesto italiano, una possibile traiettoria di riforma dovrebbe articolarsi su più livelli complementari: l’introduzione di criteri minimi uniformi per le nomine; la previsione di procedure comparative trasparenti; il rafforzamento dei meccanismi di valutazione indipendente; e una più chiara contrattualizzazione dei ruoli e degli obiettivi.
In questa prospettiva, la riforma delle nomine non deve essere intesa come una limitazione dell’autonomia artistica, bensì come una sua condizione di possibilità. Solo attraverso procedure credibili, responsabili e orientate alla qualità il sistema musicale italiano potrà rafforzare la propria legittimazione pubblica e garantire sostenibilità e vitalità nel lungo periodo.
Una riforma efficace non richiede una riscrittura radicale dell’assetto normativo, ma l’introduzione di criteri procedurali minimi, meccanismi di valutazione indipendente e strumenti di trasparenza. In questo senso, le nomine possono diventare una leva di modernizzazione che renda le procedure di selezione più chiare e comparabili rafforzando l’autonomia artistica anziché limitarla. Solo un sistema di governance fondato su nomine credibili può garantire la vitalità del sistema musicale italiano nel lungo periodo.