Restituzione dei beni culturali in Europa: dalla proprietà alla responsabilità tra Italia, Unione europea, Francia, Germania e Regno Unito

Beni culturali italiani
Beni culturali italiani

Restituzione dei beni culturali in Europa: dalla proprietà alla responsabilità tra Italia, Unione europea, Francia, Germania e Regno Unito

 

Abstract (IT)

Il contributo analizza l’evoluzione della restituzione dei beni culturali nel quadro italiano ed europeo, con approfondimento comparato su Francia, Germania e Regno Unito. Attraverso riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, si sostiene che la restituzione stia progressivamente trasformandosi da rimedio proprietario a paradigma di responsabilità culturale pubblica.

Abstract (EN)

This article examines the evolution of cultural property restitution within the Italian and EU framework, with comparative insights into France, Germany and the United Kingdom. Drawing on legislation, doctrine and case law, it argues that restitution is evolving from a purely ownership-based remedy into a broader paradigm of public cultural responsibility.

 

Introduzione: perché la restituzione è diventata una questione centrale nel diritto europeo

Negli ultimi anni il tema della restituzione dei beni culturali è uscito dai confini della specialistica giuridica per entrare stabilmente nel dibattito pubblico europeo. Non si tratta più di una materia riservata a pochi studiosi di diritto internazionale o di diritto dei beni culturali, ma di una questione che coinvolge governi, istituzioni museali, opinione pubblica e relazioni diplomatiche. Ogni richiesta di restituzione porta con sé una domanda più ampia: chi ha il diritto di custodire la memoria materiale di una comunità?

Per lungo tempo la questione è stata affrontata prevalentemente in termini proprietari. Un’opera era considerata legittimamente acquisita se l’acquisto risultava valido secondo il diritto dell’epoca; di conseguenza, la sua permanenza nelle collezioni pubbliche europee appariva giuridicamente inattaccabile. Questo approccio, pur coerente con la logica civilistica tradizionale, si è progressivamente rivelato insufficiente di fronte a rivendicazioni fondate non soltanto su argomenti giuridici, ma su istanze storiche, etiche e identitarie.

Molti beni oggi esposti nei musei europei provengono da contesti coloniali o da periodi di conflitto armato. Anche quando l’acquisizione non è formalmente qualificabile come illecita secondo il diritto vigente al momento dei fatti, essa può essere percepita come il risultato di un rapporto di forza squilibrato. È proprio questa consapevolezza a spingere diversi Stati a riconsiderare il significato della detenzione di tali opere, spostando l’attenzione dal piano strettamente legale a quello della legittimazione morale e politica.

La restituzione diventa così una lente attraverso cui osservare l’evoluzione del diritto europeo del patrimonio culturale. Non è più solo una controversia tra proprietari, ma un terreno in cui si intrecciano memoria storica, identità nazionale, cooperazione internazionale e ruolo globale delle istituzioni culturali. In questo scenario, il diritto non può limitarsi a fornire risposte tecniche; è chiamato a interpretare e governare una trasformazione culturale più profonda.

Ciò spiega perché la restituzione sia oggi percepita come una questione centrale. Essa costringe gli ordinamenti europei a confrontarsi con il proprio passato, a interrogarsi sulla funzione pubblica del patrimonio e a ridefinire l’equilibrio tra sovranità nazionale e responsabilità internazionale. Il bene culturale, lungi dall’essere un semplice oggetto di appartenenza, si configura come simbolo di relazioni storiche complesse. La sua eventuale restituzione non rappresenta soltanto un trasferimento materiale, ma un gesto carico di significato politico e culturale.

In questa prospettiva, la restituzione non segnala la crisi del museo europeo, né la dissoluzione del principio di proprietà pubblica. Al contrario, essa testimonia la capacità degli ordinamenti di evolversi, integrando nel proprio sistema giuridico istanze di giustizia storica e cooperazione culturale. È proprio questa tensione tra continuità e cambiamento a rendere la materia così dinamica e così centrale nel panorama giuridico contemporaneo.

 

Il fondamento costituzionale italiano

L’art. 9 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/2022, riconosce la tutela del patrimonio culturale come principio fondamentale. La Corte costituzionale ha qualificato tale tutela come valore primario e assoluto (Corte cost. 9/2004 e 367/2007). Il d.lgs. 42/2004 conforma la proprietà culturale a una funzione pubblica, incidendo sul diritto dominicale ex art. 42 Cost. La restituzione si inserisce in questo quadro come strumento coerente con la dimensione identitaria del bene.

Per comprendere davvero il significato della restituzione nel contesto italiano, non è sufficiente richiamare singole norme o elencare riferimenti legislativi. Occorre partire dall’impianto costituzionale che sorregge l’intero sistema di tutela del patrimonio culturale. L’articolo 9 della Costituzione non rappresenta una disposizione ornamentale, ma uno dei cardini dell’identità repubblicana: la promozione della cultura e la tutela del patrimonio storico e artistico sono poste tra i principi fondamentali, cioè tra quei valori che orientano l’interpretazione di tutto l’ordinamento.

La riforma costituzionale del 2022, che ha rafforzato la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, ha indirettamente consolidato anche la dimensione intergenerazionale della protezione del patrimonio culturale. Il bene culturale non appartiene soltanto alla generazione presente, ma è affidato alla responsabilità pubblica in vista della sua trasmissione futura. In questo quadro, la proprietà non può essere letta in chiave assoluta: essa è inevitabilmente conformata dall’interesse collettivo alla conservazione e alla fruizione.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio traduce in norme operative questo principio costituzionale. Le limitazioni all’alienazione, i controlli sull’esportazione, i poteri di vigilanza dell’amministrazione non sono semplici restrizioni burocratiche, ma strumenti attraverso cui lo Stato esercita una funzione di garanzia nei confronti della collettività. Il proprietario di un bene culturale, pubblico o privato che sia, non è titolare di un diritto pienamente libero, bensì di una posizione giuridica che deve conciliarsi con l’interesse generale.

È proprio qui che il tema della restituzione assume una luce diversa. Se la proprietà culturale è già, all’interno dell’ordinamento italiano, una proprietà funzionalizzata, allora la questione del rimpatrio di un bene non può essere affrontata soltanto come conflitto tra titoli dominicali. Si tratta piuttosto di verificare quale soluzione sia maggiormente coerente con la funzione pubblica che la Costituzione assegna al patrimonio. In alcuni casi, la permanenza del bene nel territorio nazionale può apparire pienamente legittima; in altri, la restituzione può risultare più conforme a una concezione dinamica e relazionale della tutela.

La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha progressivamente chiarito che la tutela del patrimonio costituisce un valore primario, capace di incidere anche su libertà economiche e diritti soggettivi. Questo orientamento rafforza l’idea che il bene culturale non sia una semplice res, ma un elemento qualificante della comunità politica. La restituzione, in tale prospettiva, non è un’anomalia rispetto al sistema italiano: è una delle possibili espressioni della funzione pubblica che informa la proprietà culturale.

In definitiva, il fondamento costituzionale italiano offre una chiave interpretativa particolarmente significativa. Esso consente di superare una lettura puramente patrimonialistica e di collocare la restituzione all’interno di un discorso più ampio sulla responsabilità dello Stato nei confronti della memoria collettiva. Il patrimonio non è soltanto ciò che si possiede, ma ciò che si custodisce in nome di una comunità e, sempre più, in dialogo con altre comunità.

 

L’Unione europea e il bilanciamento con il mercato interno

L’art. 36 TFUE consente restrizioni alla libera circolazione per la tutela del patrimonio artistico nazionale. La CGUE, nella causa C-7/68 Commissione c. Italia, ha riconosciuto la legittimità di tali limitazioni. La Direttiva 2014/60/UE rafforza la cooperazione amministrativa tra Stati membri nella restituzione dei beni illecitamente esportati. Il bilanciamento tra libertà economiche e identità culturale emerge con forza anche nella causa C-388/00.

Nel sistema dell’Unione europea, la restituzione dei beni culturali si colloca in uno spazio di tensione strutturale tra integrazione economica e salvaguardia delle identità nazionali. La realizzazione del mercato interno ha imposto l’abbattimento delle barriere alla circolazione delle merci, trasformando il territorio europeo in uno spazio economico unitario. Tuttavia, non tutti i beni possono essere trattati come semplici oggetti di scambio: il patrimonio artistico, storico e archeologico rappresenta una categoria ontologicamente distinta, poiché incorpora valori simbolici e identitari che trascendono la dimensione commerciale.

L’articolo 36 TFUE costituisce il punto di equilibrio normativo tra queste due esigenze. Esso consente agli Stati membri di limitare la libera circolazione per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, introducendo una deroga espressa alla logica puramente economica del mercato. Tale disposizione, tuttavia, non opera in modo automatico: le restrizioni devono rispettare il principio di proporzionalità e non possono tradursi in misure discriminatorie o protezionistiche.

La Corte di giustizia ha svolto un ruolo determinante nel definire i confini di questo bilanciamento. Attraverso un controllo rigoroso di proporzionalità, la giurisprudenza europea ha riconosciuto la legittimità delle misure nazionali di protezione del patrimonio, purché siano coerenti con l’obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario. In tal modo, la tutela culturale è stata progressivamente integrata nel sistema delle libertà fondamentali, non come elemento estraneo, ma come interesse generale capace di dialogare con la dimensione economica.

La Direttiva 2014/60/UE sulla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro rappresenta un ulteriore sviluppo di questa logica multilivello. Essa rafforza i meccanismi di cooperazione amministrativa, introduce obblighi di informazione tra autorità nazionali e definisce standard di diligenza per gli operatori del mercato dell’arte. Non si tratta soltanto di un meccanismo procedurale: la direttiva traduce in norme operative l’idea che la protezione del patrimonio sia una responsabilità condivisa all’interno dell’Unione.

Il dato più significativo è che, nel diritto europeo, la restituzione non viene concepita come una frattura rispetto al mercato interno, bensì come una componente del suo equilibrio. La libera circolazione non è un valore assoluto, ma si sviluppa entro un quadro di principi che includono la salvaguardia delle identità nazionali e il rispetto della diversità culturale. In questa prospettiva, la protezione del patrimonio contribuisce a definire i limiti intrinseci dell’integrazione economica, evitando che la dimensione simbolica dei beni venga assorbita integralmente dalla logica del mercato.

La dimensione europea della restituzione assume così una valenza sistemica: quando un bene viene illecitamente esportato, non è soltanto lo Stato di origine a subire una lesione, ma l’intero assetto di fiducia reciproca su cui si fonda l’Unione. La cooperazione nella restituzione diventa allora uno strumento di rafforzamento dell’integrazione, espressione di una solidarietà culturale che accompagna e bilancia la solidarietà economica.

In definitiva, il bilanciamento tra mercato interno e tutela del patrimonio non deve essere letto come conflitto irrisolvibile, bensì come tensione fisiologica di un ordinamento complesso. Proprio in questa tensione si manifesta la specificità del modello europeo: un sistema che promuove la libertà economica, ma riconosce che alcuni beni, per il loro valore identitario, non possono essere ridotti a mere merci. La restituzione si inserisce in questo quadro come uno degli strumenti attraverso cui l’Unione cerca di coniugare integrazione e pluralismo culturale

 

Francia: tra inalienabilità repubblicana e diplomazia culturale

Il caso francese è emblematico del cambiamento in corso nel panorama europeo. Per lungo tempo il principio di inalienabilità delle collezioni pubbliche è stato considerato un caposaldo dell’ordinamento, espressione dell’idea che il patrimonio statale fosse definitivamente integrato nella memoria nazionale. Questa impostazione ha reso tradizionalmente molto difficile ipotizzare restituzioni definitive.

La svolta si è prodotta con l’emersione del dibattito sul patrimonio coloniale, culminato nel rapporto Sarr-Savoy del 2018. Da quel momento la riflessione si è spostata dal piano meramente tecnico-giuridico a quello politico e simbolico: la restituzione è stata letta come strumento di riconoscimento storico e di ridefinizione delle relazioni culturali con gli Stati africani.

Le leggi speciali adottate negli ultimi anni non rappresentano semplici deroghe tecniche, ma segnano un mutamento di paradigma: il patrimonio museale non è solo patrimonio della Repubblica, ma anche luogo di memoria condivisa e talvolta conflittuale. In questa prospettiva la restituzione diventa strumento di diplomazia culturale e cooperazione internazionale.

 

Germania: memoria storica e responsabilità etica

Il percorso tedesco verso la restituzione è fortemente influenzato dal confronto con il proprio passato, in particolare con le confische operate durante il regime nazista. La ricerca della provenienza delle opere e le restituzioni su base etica hanno creato una cultura giuridica sensibile alla responsabilità storica.

Questo approccio si è esteso anche ai beni di provenienza coloniale. Più che affidarsi esclusivamente a interventi normativi rigidi, la Germania ha privilegiato il dialogo con gli Stati richiedenti, accordi bilaterali e soluzioni negoziali condivise.

La restituzione dei Bronzi del Benin rappresenta un esempio concreto di questa impostazione cooperativa (Germania, UK, e Paesi Bassi): non una mera applicazione meccanica di norme, ma il risultato di un processo di riconoscimento e responsabilità condivisa.

 

Regno Unito: rigidità normativa e pressione internazionale

Nel Regno Unito il quadro appare più rigido. Le istituzioni museali nazionali operano entro un sistema che limita fortemente la possibilità di dismissione delle opere, garantendo stabilità alle collezioni.

Il caso dei Parthenon Marbles ha tuttavia acceso un intenso dibattito internazionale. Se da un lato la posizione ufficiale ha richiamato i vincoli normativi esistenti, dall’altro la pressione diplomatica e l’opinione pubblica globale hanno spinto verso ipotesi di cooperazione, come prestiti a lungo termine o partenariati culturali.

Il modello britannico evidenzia quindi una tensione tra legalità formale e legittimazione politica: una dinamica che rende il Regno Unito un osservatorio privilegiato delle trasformazioni in atto nel diritto del patrimonio culturale.

 

La restituzione come spazio di ridefinizione del ruolo dello Stato

Se si osservano con attenzione le esperienze italiana, francese, tedesca e britannica, ciò che emerge non è soltanto una differenza di tecniche normative, ma una trasformazione più profonda: il mutamento del ruolo dello Stato rispetto al patrimonio culturale. La restituzione non è più un incidente giuridico da risolvere attraverso categorie civilistiche tradizionali, né un’eccezione da gestire con strumenti straordinari. Essa diventa uno spazio in cui si ridefiniscono identità nazionale, responsabilità storica e relazioni internazionali.

In questa prospettiva, il bene culturale cessa di essere concepito esclusivamente come oggetto di appartenenza e si trasforma in nodo relazionale. La sua permanenza in un museo europeo non è più soltanto questione di titolarità legittima o di validità dell’acquisto, ma anche di opportunità politica, equilibrio diplomatico e riconoscimento simbolico. Il diritto interviene come linguaggio di mediazione tra istanze diverse: certezza giuridica, giustizia storica, tutela dell’interesse pubblico e cooperazione internazionale.

La restituzione, quindi, non segnala una crisi del diritto di proprietà in senso tecnico, ma piuttosto la sua progressiva conformazione a valori costituzionali e sovranazionali. Il patrimonio culturale diventa terreno privilegiato di un costituzionalismo multilivello, nel quale norme interne, principi europei e standard internazionali dialogano e si influenzano reciprocamente.

Più che di superamento della proprietà, si potrebbe parlare di sua maturazione: la titolarità formale rimane, ma è inserita in una rete di responsabilità pubbliche che ne condizionano l’esercizio. In questo senso, la restituzione rappresenta uno dei laboratori più interessanti dell’evoluzione contemporanea del diritto pubblico europeo.

 

Conclusioni: tra memoria, diritto e futuro europeo del patrimonio

La restituzione dei beni culturali non può essere ridotta a un conflitto tra Stati possessori e Stati richiedenti. Essa riflette una trasformazione culturale più ampia: il riconoscimento che il patrimonio non è soltanto deposito di oggetti, ma spazio di memoria, identità e talvolta di ferite storiche ancora aperte.

L’Europa si trova oggi in una posizione peculiare. I suoi ordinamenti hanno contribuito in modo decisivo alla costruzione dei grandi musei universali, ma sono anche chiamati a confrontarsi con le ombre della propria storia coloniale e bellica. In questo scenario, la restituzione non appare come gesto di debolezza, bensì come espressione di maturità istituzionale e consapevolezza storica.

Italia, Francia, Germania e Regno Unito mostrano percorsi differenti, ma accomunati dalla progressiva integrazione tra legalità formale e responsabilità politica. Laddove la normativa appare rigida, si sviluppano strumenti di cooperazione; dove la legge consente maggiore flessibilità, la restituzione si inserisce in strategie di diplomazia culturale strutturata.

Il futuro del diritto del patrimonio culturale in Europa sembra orientato verso modelli dialogici, nei quali la soluzione delle controversie passa meno attraverso il contenzioso giudiziario e più attraverso processi negoziali, commissioni miste, accordi bilaterali e pratiche di condivisione della conoscenza. Il patrimonio, in questa prospettiva, non divide ma connette.

In definitiva, la restituzione non segna la fine del museo europeo, né la dissoluzione del principio di proprietà pubblica. Piuttosto, inaugura una stagione nella quale il possesso deve confrontarsi con la legittimazione morale e politica. È in questo equilibrio dinamico tra diritto, memoria e responsabilità che si gioca il futuro europeo della tutela del patrimonio culturale.

La comparazione evidenzia una convergenza verso il superamento del paradigma puramente dominicale. La dottrina italiana (Settis, Bondi) ha sottolineato la natura pubblicistica del bene culturale. La restituzione emerge come strumento di cooperazione e diplomazia culturale, coerente con la Convenzione UNESCO 1970.

Normativa e Giurisprudenza

 

 Art. 9 Cost., come modificato dalla l. cost. 1/2022.

Corte cost., sent. n. 9/2004

Corte cost. sent. n. 367/2007.

Art. 36 TFUE.

CGUE, causa 7/68, Commissione c. Italia.

CGUE, causa C-388/00, Commissione c. Italia.

Loi n° 2020-1673.

Kulturgutschutzgesetz (2016).

Attorney General v. Trustees of the British Museum (2005).

10. Convenzione UNESCO 1970