Sovranità culturale algoritmica e nuovo diritto di immagine del bene culturale
Sovranità culturale algoritmica e nuovo diritto di immagine del bene culturale
Abstract (IT): L’articolo analizza l’evoluzione del regime giuridico della riproduzione dei beni culturali nell’era della digitalizzazione massiva e dell’intelligenza artificiale. Partendo dal contrasto tra l’Art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e la Direttiva UE 2019/790, il saggio esplora la natura dei "Digital Twins" e la legittimità delle pretese tariffarie dello Stato sulle immagini in pubblico dominio. Si propone una rilettura del concetto di "valorizzazione" non più come mero cespite erariale, ma come dovere di diffusione democratica della bellezza.
Abstract (EN): This article examines the evolution of the legal framework governing the reproduction of cultural heritage in the age of massive digitisation and artificial intelligence. Starting from the conflict between Article 108 of the Italian Cultural Heritage Code and EU Directive 2019/790, the essay explores the nature of Digital Twins and the legitimacy of state royalty claims on public domain images. It proposes a reinterpretation of valorisation no longer as a mere fiscal asset, but as a duty for the democratic dissemination of beauty.
Introduzione: la metamorfosi del Bene nel flusso dei dati
Il diritto dei beni culturali sta attraversando una fase di ridefinizione ontologica. Il bene culturale non è più soltanto l'atomo, la materia vincolata dalla soprintendenza, ma è divenuto "informazione pura". La digitalizzazione non è una mera fotografia, ma una trasmutazione che distacca l'immagine dalla sua fisicità, rendendola ubiqua e manipolabile. In questo scenario, il giurista deve interrogarsi se il potere di controllo dello Stato sul bene fisico possa estendersi ope legis anche alla sua proiezione digitale, o se quest'ultima, una volta varcata la soglia del bit, appartenga di diritto al patrimonio comune dell'umanità. La sfida è dirimere il conflitto tra la tentazione proprietaria della Pubblica Amministrazione e la vocazione universale della cultura nel XXI secolo.
Questa trasformazione strutturale, che non può essere ridotta a una mera evoluzione tecnologica, investe l’essenza giuridica stessa del bene. Il passaggio dalla fruizione fisica alla fruizione digitale ha infatti determinato una progressiva smaterializzazione del patrimonio culturale, nel senso che ciò che viene effettivamente fruito, scambiato e valorizzato non è più (o non è soltanto) il bene nella sua consistenza materiale, bensì la sua immagine, la sua riproduzione, la sua traduzione in dato. Questo fenomeno comporta una radicale ridefinizione delle categorie tradizionali del diritto pubblico, poiché il bene culturale si sdoppia in una dimensione fisica e in una dimensione digitale, entrambe suscettibili di forme diverse di controllo e di sfruttamento.
In tale contesto, la digitalizzazione non si limita a rendere più accessibile il patrimonio, ma ne modifica le modalità di appropriazione simbolica ed economica. Le immagini dei beni culturali, una volta immesse nei circuiti digitali, diventano oggetti di circolazione globale, sottoposti a logiche algoritmiche di selezione, indicizzazione e valorizzazione che sfuggono, almeno in parte, al controllo degli Stati. Si assiste così a un progressivo slittamento del baricentro della sovranità culturale, che da potere territoriale legato alla custodia del bene si trasforma in potere di regolazione delle sue rappresentazioni digitali. È in questo spazio che si colloca la nascita del nuovo diritto all’immagine del bene pubblico.
Sovranità culturale come funzione pubblica espansa
La nozione di sovranità culturale, tradizionalmente connessa alla tutela e conservazione del patrimonio quale espressione dell’identità nazionale, assume oggi una configurazione più ampia e dinamica. Non si tratta più soltanto di garantire l’integrità materiale del bene, ma di presidiare le modalità attraverso cui esso viene rappresentato, diffuso e reinterpretato nello spazio digitale. In questa prospettiva, la sovranità culturale si configura come una funzione pubblica espansa, che travalica i confini della proprietà e si estende alla dimensione simbolica e comunicativa del patrimonio.
Il legislatore italiano, attraverso il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha storicamente attribuito allo Stato un ruolo centrale nella gestione del patrimonio, fondato su una logica di tutela che giustifica limitazioni anche incisive ai diritti dei privati. Tuttavia, l’evoluzione tecnologica impone di interrogarsi sulla capacità di questo modello di adattarsi a un contesto in cui la circolazione delle immagini è globale, istantanea e difficilmente controllabile. La sovranità culturale, in questo senso, tende a trasformarsi da potere di interdizione a potere di regolazione, orientato non tanto a vietare quanto a disciplinare l’uso delle immagini e dei dati culturali.
La giurisprudenza e la Direttiva Copyright
Il cuore della controversia risiede nel recepimento della Direttiva (UE) 2019/790. L'articolo 14 della Direttiva stabilisce chiaramente che, allo scadere dei termini di protezione del diritto d'autore, le riproduzioni di opere d'arte visiva cadono in pubblico dominio e non possono essere oggetto di nuovi diritti esclusivi, a meno che la riproduzione stessa non sia "creativa". Tuttavia, l'ordinamento italiano, attraverso una lettura restrittiva degli articoli 107 e 108 del D.lgs. 42/2004, continua a subordinare l'uso commerciale delle immagini al pagamento di canoni di concessione. Si crea così un binario parallelo: il bene è libero dal diritto d'autore (copyright), ma resta prigioniero di un "diritto di proprietà speciale" dello Stato. Questa distonia normativa crea incertezza per le imprese creative, le case editrici e gli sviluppatori di software, che si trovano a dover negoziare con l'Amministrazione per opere che, teoricamente, appartengono alla collettività da secoli.
Tale impostazione sancisce il principio secondo cui le riproduzioni di opere in pubblico dominio non possono essere oggetto di nuovi diritti esclusivi. Il mancato allineamento tra i due sistemi genera una frizione che non è soltanto tecnica, ma profondamente ideologica, poiché riflette due diverse concezioni del patrimonio culturale: da un lato, come bene da proteggere anche mediante restrizioni; dall’altro, come risorsa da rendere liberamente accessibile per favorire la creatività e l’innovazione.
Uno degli sviluppi più significativi della recente evoluzione giuridica è rappresentato dall’emersione di un diritto all’immagine del bene culturale, che non trova un’esplicita consacrazione normativa, ma che si è progressivamente affermato attraverso l’interpretazione giurisprudenziale e l’elaborazione dottrinale. Tale diritto si colloca in una zona di confine tra diritto pubblico e diritto privato, assumendo caratteristiche ibride che lo rendono difficilmente riconducibile alle categorie tradizionali.
La giurisprudenza italiana ha svolto un ruolo determinante nella costruzione del diritto all’immagine del bene culturale, sviluppando un orientamento che tende a riconoscere all’amministrazione un potere di intervento anche in assenza di una disciplina esplicita. Le decisioni relative al David di Michelangelo e all’Uomo Vitruviano rappresentano esempi emblematici di questa evoluzione, in quanto affermano la possibilità di vietare usi commerciali non autorizzati sulla base della tutela dell’immagine del bene.
Ciò che emerge da queste pronunce è una progressiva autonomizzazione dell’immagine rispetto al bene materiale, accompagnata dall’attribuzione di un valore giuridico alla sua dimensione simbolica. L’immagine del bene culturale viene così elevata a oggetto di tutela in sé, indipendentemente dalla sussistenza di diritti d’autore, contribuendo a delineare una nuova forma di controllo pubblico che si esercita sul piano immateriale.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 aprile 2023 n.1207, ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo contro una società editrice, per avere quest'ultima pubblicato sulla copertina di una rivista, senza autorizzazione ed anzi contro le indicazioni della Galleria dell'Accademia di Firenze, l'immagine del David di Michelangelo, accostata, "con la tecnica lenticolare, … insidiosamente e maliziosamente …, a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando e umiliando l'alto valore simbolico e identitario dell'opera d'arte e asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale". Il Tribunale ha riconosciuto al Ministero un risarcimento pari a 20.000 euro per “danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento (e, quindi, introito) del corrispettivo di cui all’art.108, comma 1, del codice del beni culturali, per l’uso dell’immagine del David a scopi pubblicitari” ed un risarcimento pari a 30.000 euro per danno non patrimoniale da violazione del “diritto all'immagine” del bene culturale ([1]).
La fattispecie è stata inquadrata nell'art.2043 c.c. Secondo lo schema normativo occorre una condotta antigiuridica, colposa o dolosa, generatrice di un evento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante, a sua volta determinativo di conseguenze di carattere economico patrimoniale o di carattere non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
Quanto alla condotta antigiuridica, la stessa è stata, inizialmente, individuata dal Tribunale nella pubblicazione non autorizzata dell'immagine del David (punto 3, lett. a della motivazione).
L’ordinanza del 24 ottobre 2022 del Tribunale di Venezia ha stabilito che l’Uomo Vitruviano, la celebre opera di Leonardo da Vinci, non possa essere raffigurata per fini commerciali da Ravensburger, azienda leader nel settore dei giocattoli, senza un’apposita autorizzazione da parte delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
La vicenda è sorta in merito all’utilizzo e alla riproduzione a fini di lucro dell’immagine dell’opera, realizzata da Leonardo da Vinci nel 1490 circa e custodita nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia, da parte delle società Ravensburger tramite la commercializzazione di puzzle recanti tale opera. In particolare, il ricorso avanzato dalle Gallerie ha riguardato l’uso di immagine per motivi di merchandising, in assenza di alcuna concessione preventiva da parte delle Gallerie stesse, che avrebbe invece comportato una quota da applicare sul prezzo al pubblico del prodotto.
A differenza del diritto all’immagine della persona, fondato sulla tutela della dignità individuale, il diritto all’immagine del bene culturale appare funzionalizzato alla protezione di un interesse collettivo, che può essere declinato in termini di identità culturale, decoro del patrimonio e valorizzazione economica. La sua struttura non è quella di un diritto soggettivo pieno, ma piuttosto di un potere di controllo attribuito all’amministrazione pubblica, che si esercita attraverso strumenti autorizzatori e, sempre più spesso, attraverso azioni inibitorie nei confronti degli usi non consentiti.
In sintesi:
- Esiste un diritto della PA a proteggere l'immagine del bene contro usi commerciali non autorizzati.
- L'uso dell'immagine di un bene culturale per scopi pubblicitari senza concessione costituisce un illecito che dà diritto al risarcimento del danno (sia patrimoniale che d'immagine).
- Il bene culturale è visto come un segno distintivo dell'identità nazionale che la PA deve tutelare anche dal "degrado" dovuto a usi impropri.
Il quadro normativo evidenzia una tensione crescente tra l’impostazione nazionale, che tende a preservare un controllo pubblico sulle immagini dei beni culturali, e l’orientamento europeo, che privilegia invece la libera circolazione delle opere in pubblico dominio. L’art. 108 del Codice dei beni culturali rappresenta il fulcro della disciplina italiana, prevedendo un regime autorizzatorio per le riproduzioni a fini commerciali che, di fatto, introduce una forma di controllo anche su beni non più protetti dal diritto d’autore.
Dottrina: Il dibattito scientifico
La dottrina è divisa tra chi sostiene la funzione di cassa dello Stato e chi difende la libertà di immagine.
La tesi Proprietaria sostiene che lo Stato, in quanto proprietario del bene, ha il diritto di controllarne lo sfruttamento economico per finanziare la conservazione e il restauro. Qui si inserisce la tua citazione sulla tentazione proprietaria: il rischio è che il bene culturale venga visto come una merce anziché come un veicolo di cultura.
La tesi della Funzionalizzazione sottolinea che la PA non è una padrona, ma una custode. Il potere di concedere l'immagine non dovrebbe servire a fare cassa, ma a garantire che l'immagine del bene non venga svilita in contesti volgari o contrari al decoro del bene stesso.
La critica del Public Domain critica l'estensione del diritto all'immagine a beni ormai caduti in pubblico dominio, sostenendo che creare un copyright perpetuo sui beni culturali tramite il Codice del 2004 limiti la creatività e la libera circolazione della cultura, in contrasto con le direttive europee (come la Direttiva Copyright 2019/790, Art. 14 UE).
L'intelligenza Artificiale e il "Data Mining" del Patrimonio Nazionale
Una densità problematica ancora maggiore si riscontra nell'impiego dei beni culturali per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Quando una Big Tech utilizza milioni di immagini di monumenti italiani per "istruire" un algoritmo, sta compiendo un atto di valorizzazione o una forma di "estrazione digitale"? La normativa vigente non è ancora attrezzata per gestire il Text and Data Mining (TDM, una modalità di reperimento dati collegata all’attività di ricerca e, in generale, alle attività di diffusione, studio e promozione della cultura e della scienza) su larga scala applicato ai beni culturali. Se da un lato il TDM è consentito per scopi di ricerca, l'uso commerciale pone il problema della redistribuzione del valore. L'articolo propone l'istituzione di una licenza collettiva digitale che permetta l'accesso ai dataset museali nazionali in cambio di investimenti diretti nella conservazione fisica del bene, trasformando il dato digitale in un volano di sostenibilità per le opere d’arte.
Digital Twins e la nuova soggettività del bene "aumentato"
Il concetto di Digital Twin (gemello digitale) rappresenta l'apice di questa evoluzione. Una scansione laser 3D millimetrica non è una foto, ma un database complesso che permette restauri virtuali, analisi strutturali e fruizioni immersive. Chi è il titolare di questo dataset? Il tecnico che ha operato lo scanner, l'azienda che ha processato i dati o lo Stato che custodisce l'originale? Qui il diritto deve innovare: il Digital Twin deve essere configurato come un bene culturale derivato, la cui proprietà intellettuale è ripartita tra chi apporta l'innovazione tecnologica e l'ente custode, garantendo però che i dati grezzi rimangano accessibili per fini scientifici. La proprietà non deve essere un muro, ma una membrana permeabile che favorisca l'innovazione senza svendere l'identità nazionale.
Il nuovo diritto d’immagine del bene pubblico come figura sistemica
Alla luce delle trasformazioni analizzate, il diritto all’immagine del bene pubblico può essere interpretato come una figura sistemica emergente, destinata a svolgere una funzione di raccordo tra diverse aree del diritto. Esso si configura come uno strumento attraverso cui lo Stato tenta di mantenere un ruolo attivo nella regolazione del patrimonio culturale nell’ambiente digitale, contrastando le dinamiche di appropriazione privata e di sfruttamento commerciale incontrollato.
Tuttavia, la sua affermazione solleva interrogativi rilevanti in termini di legittimità e coerenza sistemica. In particolare, si pone il problema di stabilire se tale diritto rappresenti una naturale evoluzione della funzione pubblica del patrimonio o piuttosto una forma surrettizia di reintroduzione di diritti esclusivi su beni che dovrebbero appartenere al pubblico dominio. La risposta a questo interrogativo dipende, in larga misura, dalla capacità del diritto di bilanciare esigenze contrapposte senza compromettere i principi fondamentali di accesso e libertà.
Conclusioni
In conclusione, il diritto dei beni culturali non può più limitarsi a essere un diritto della "conservazione", ma deve evolversi in un diritto della "connessione". La pretesa dello Stato di monetizzare ogni singolo pixel di un'opera in pubblico dominio rischia di trasformare l'Italia in un "museo a pagamento" globale, frenando lo sviluppo della cultura digitale. L'approccio innovativo e ispiratore che qui si propone è la transizione dal concetto di Property a quello di Stewardship (concetto anglosassone che indica la gestione responsabile, etica e sostenibile delle risorse, dei beni comuni o degli investimenti, agendo come "custodi" piuttosto che come semplici proprietari. Si fonda sulla valorizzazione a lungo termine, la salvaguardia e l'uso consapevole delle risorse): lo Stato non è il proprietario dei beni culturali, ma il suo custode fiduciario.
La vera valorizzazione del futuro non si misurerà sugli euro incassati dai canoni di riproduzione, ma sulla capacità del nostro patrimonio di fecondare l'immaginario collettivo, di essere presente nei videogiochi, nei film, nei nuovi linguaggi dell'AI. Dobbiamo avere il coraggio di liberare la Venere di pixel per salvare la Venere di marmo: solo una cultura che circola senza catene digitali può generare le risorse, intellettuali ed economiche, per preservare la sua stessa memoria fisica. Il diritto deve smettere di essere l'argine che ferma l'onda e diventare il timone che la guida verso un nuovo Rinascimento tecnologico.
Le trasformazioni analizzate nel presente contributo mostrano con evidenza come il diritto dei beni culturali stia attraversando una fase di profonda riconfigurazione, nella quale categorie tradizionali quali proprietà, dominio pubblico e tutela si rivelano sempre meno adeguate a descrivere la complessità del fenomeno. L’emersione del diritto all’immagine del bene pubblico rappresenta, in questo senso, non un semplice adattamento normativo, ma il sintomo di una più ampia mutazione paradigmatica, che investe il rapporto tra diritto, tecnologia e cultura.
In particolare, ciò che appare mutato è il modo stesso in cui il patrimonio culturale viene percepito e governato. Esso non è più soltanto un insieme di beni da conservare, ma un flusso di immagini e dati che circola all’interno di ecosistemi digitali dominati da logiche algoritmiche. In tale contesto, la sovranità culturale non può più essere esercitata esclusivamente attraverso strumenti tradizionali di tutela, ma richiede nuove forme di intervento capaci di incidere sulle dinamiche della circolazione digitale.
Tuttavia, il tentativo di estendere il controllo pubblico alle immagini dei beni culturali comporta rischi significativi. In primo luogo, vi è il pericolo di una compressione eccessiva del pubblico dominio, che rappresenta uno spazio essenziale per la libertà di espressione, la ricerca e la creatività. In secondo luogo, vi è il rischio che il diritto all’immagine del bene pubblico venga utilizzato come strumento di valorizzazione economica, trasformando il patrimonio culturale in una fonte di rendita piuttosto che in un bene comune accessibile
Al tempo stesso, non può essere ignorata la necessità di contrastare le forme di appropriazione privata del patrimonio che si realizzano attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi. Il problema, dunque, non è se regolare o meno, ma come farlo in modo equilibrato, evitando sia l’abbandono totale al mercato sia un eccesso di controllo pubblico.
In questa prospettiva, il diritto è chiamato a svolgere una funzione di mediazione tra esigenze diverse e talvolta confliggenti: da un lato, la tutela dell’identità culturale e del valore simbolico del patrimonio; dall’altro, la promozione dell’accesso e della circolazione libera delle conoscenze. Tale mediazione richiede un ripensamento profondo degli strumenti giuridici disponibili, nonché una maggiore integrazione tra diritto nazionale, diritto europeo e regolazione delle piattaforme digitali.
In conclusione, il futuro del diritto dei beni culturali dipenderà dalla capacità di elaborare un modello che sappia coniugare sovranità culturale e apertura, controllo e libertà, protezione e innovazione. Il diritto all’immagine del bene pubblico, lungi dall’essere una soluzione definitiva, rappresenta piuttosto un terreno di sperimentazione, nel quale si riflettono le tensioni e le contraddizioni di una società sempre più orientata alla produzione e alla circolazione di immagini. È proprio in questo spazio di tensione che si giocherà la possibilità di costruire un nuovo equilibrio tra pubblico e privato, tra Stato e mercato, tra memoria e futuro.