Intelligenza artificiale e violazioni del diritto di autore
Intelligenza artificiale e violazioni del diritto di autore
L’Atto Senato 1146 (“Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”) si propone di inserire all’articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), una lettera a-ter, ai sensi della quale viene punito
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
Il “sistema di intelligenza artificiale” viene definito quale “sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.
Va, a proposito, aggiunto che il d.d.l. inserisce l’art. 70-septies nella L.D.A., secondo cui la riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.
Tali ultime disposizioni consentono, rispettivamente:
- le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali;
- le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
Va ricordato che l’art 25-novies d.lg. 231/2001(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) prevede, quale reato presupposto, solo la lettera a-bis del primo comma e, pertanto, bisognerà attendere l’esito dei lavori parlamentari per verificare se anche la nuova ipotesi delittuosa potrà essere ascritta ad un ente collettivo.
In secondo luogo, costituirà circostanza aggravante comune (aumento della pena fino ad un terzo), ai sensi del nuovo comma 11-decies art 61 c.p.:
l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.
Quindi rileverebbe, a tale fine, non l’uso dell’IA in sé ma l’uso insidioso (o altrimenti qualificato nei termini indicati) della stessa.
Andrà verificata l’applicabilità al nuovo delitto dell’aggravante in questione, poiché il primo già prevede quale elemento costitutivo (seppure eventuale) l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Il d.d.l. si propone, inoltre, di introdurre il reato di “Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale” (art 612-quater c.p.):
Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate
Nulla è previsto in tema di responsabilità dell’ente ai sensi del d.lg. 231/2001.
Ancora: l’”aver commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale” (in quanto tali, a prescindere dall’uso insidioso) costituirà circostanza aggravante per i seguenti delitti:
- Sostituzione di persona (art 494 c.p.)
- Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art 501 c.p.)
- Truffa (art 640 c.p.)
- Frode informatica (art 640-ter c.p.)
- Riciclaggio (art 648-bis c.p.)
- Reimpiego (art 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art 648-ter.1)
- Aggiotaggio (art 2637 c.c.)
- Manipolazione del mercato (art 185 T.U.F.)
Infine, il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina dei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.
Tra i criteri di delega con riguardo alla criminalizzazione di tali condotte evidenzio i seguenti:
- introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti;
- introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato.