Procura di Trapani: un’importante archiviazione ex d.lg. 231/2001

corruzione
corruzione

Procura di Trapani: un’importante archiviazione ex d.lg. 231/2001
 

Interessante il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani del 23 ottobre 2024.

Nell’ambito di un procedimento per corruzione, anche ex d.lg. 231/2001, veniva evidenziata la condotta di un dipendente, posta in essere in elusione del divieto di donazioni a favore di enti pubblici (previsto nel Modello) – evidentemente finalizzato a prevenire indebite collusioni tra esponenti aziendali e pubblici funzionari – e consistita nella stipula di fittizie sponsorizzazioni (per le quali non era stato comunque seguito l’iter formale prescritto) per nascondere atti di donazione.

Secondo la Procura di Trapani 

l’attività di Risk Assesment è stata certamente posta in essere dalla società, anche per tramite del proprio OdV, sicché è evidente che il … abbia posto in essere un’elusione fraudolenta del Modello, e in particolare si ritiene che nel caso di specie sussista il c.d. management override, laddove il comportamento del … diviene forzatamente improntato alla sistematica violazione ed aggiramento fraudolento di ogni regola e procedura e in presenza del quale qualsiasi Modello Organizzativo, seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe in grado di evitare comportamenti elusivi e manipolatori.

In particolare, secondo il decreto, il risk assessment predisposto dalla Società rispondeva alle indicazioni della giurisprudenza, ad avviso della quale la mappatura delle attività a rischio deve snodarsi attraverso un procedimento contraddistinto da: 

(i) individuazione delle aree potenzialmente a rischio di reato,

(ii) rilevazione delle attività sensibili e delle direzioni e ruoli aziendali coinvolti,

(iii) rilevazione e valutazione del grado di efficacia del sistema operativo già in essere e individuazione di eventuali criticità, (iv) definizione delle cautele preventive.

Il provvedimento contiene anche alcune linee guida in ordine alla Parte Generale e Speciale del Modello.

Tra i principali elementi della Parte Generale si menzionano:

  • Codice Etico
  • attività di informazione e formazione sul Modello e sui protocolli di prevenzione, ispirate a criteri di continuità e intensità
  • sistema di rilevamento delle violazioni del Modello per mezzo di sistema che consenta la segnalazione, anche anonima, garantendo riservatezza e protezione contro eventuali ritorsioni, in conformità alla normativa sul whistleblowing
  • sistema disciplinare per tutti i destinatari

Per quanto concerne la Parte Speciale:

  • catalogo dei reati presupposto costantemente aggiornato e descritti nelle loro modalità esemplificative;
  • principi di comportamento applicabili a tutti i destinatari;
  • protocolli operativi volti a regolamentare i processi sensibili attraverso segregazione delle funzioni, designazione di responsabili, completezza dei flussi informativi e monitoraggio costante;
  • risk assessment 

Il decreto in commento riprende quasi testualmente la sentenza del Tribunale di Milano, II, 22 aprile 2024, n. 1070, la quale, in un processo per false comunicazioni sociali a carico di amministratori, dirigenti e sindaci, aveva escluso l’illecito dell’ente, essendo stato ritenuto idoneo il Modello organizzativo adottato e ravvisata l’elusione fraudolenta da parte dei soggetti apicali.

Secondo tale ultima sentenza,

il contenuto sicuramente più significativo del Modello 231 è rappresentato dai protocolli di comportamento che integrano il secondo fondamentale contenuto del dovere di organizzazione che grava sugli enti, in quanto hanno come obiettivo strategico quello della ‘cautela’, cioè l’apprestamento di misure idonee a ridurre continuativamente e ragionevolmente il rischio-reato. Lo strumento per conseguire detto obiettivo è la predisposizione di un processo, di un sistema operativo che deve essere caratterizzato da ’cautele’ puntuali, concrete ed orientate sul rischio da contenere. Alla determinatezza, si deve affiancare anche l’efficace attuazione nel senso che lo strumento di prevenzione non deve risolversi in un mero supporto cartaceo’ che sarebbe sicuramente poco efficace sul piano applicativo.

I protocolli, in particolare, richiedono:

a) l’indicazione di un responsabile del processo a rischio-reato, il cui compito principale è quello di assicurare che il sistema operativo sia adeguato ed efficace rispetto al fine che intende perseguire;

b) la regolamentazione del processo, ovvero l’individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione, e ciò in osservanza del predetto principio di segregazione delle funzioni;

c) la specificità e la dinamicità del protocollo, laddove il primo requisito evoca la sua aderenza sostanziale rispetto al rischio da contenere, mentre il secondo presupposto attiene alla capacità del modello di adeguarsi ai mutamenti organizzativi che avvengono nella compagine sociale;

d) la garanzia di completezza dei flussi informativi, che rivestono un ruolo assolutamente centrale sul versante dell’effettività della cautela e, da ultimo, un efficace monitoraggio e controllo di linea, ovvero quelli esercitati dal personale e dal management esecutivo.

Inoltre, la sentenza di Milano è stata la prima a riconoscere le caratteristiche dell’elusione fraudolenta nel c.d. management override,

ovvero (...) uno scenario in cui il comportamento aziendale diviene forzatamente improntato alla sistematica violazione ed aggiramento fraudolento di ogni regola, procedura, codice etico e modello organizzativo e, in presenza del quale, qualsiasi Modello seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe in grado di evitare comportamenti elusivi e manipolatori come quelli sopra descritti.

Infine, l’esenzione dalla responsabilità richiede un impegno continuo nell’attuazione di un sistema di monitoraggio, caratterizzato da un’interazione stabile e costante tra l’Organismo di Vigilanza e gli organi amministrativi e di controllo della Società, attraverso l’adozione di flussi informativi periodici e da attività di sensibilizzazione e formazione.

Nel caso deciso dalla Procura di Trapani, l’OdV ha dimostrato di possedere tali requisiti, adempiendo correttamente ai propri compiti di vigilanza e assicurando, in sinergia con gli organi societari, un costante aggiornamento del Modello organizzativo, così da garantirne l’adeguatezza rispetto ai mutamenti normativi e organizzativi (cfr. V. Logrillo – C. Muzzupappa, L’idoneità del Modello 231 come strumento preventivo alla prova dei fatti, 24 febbraio 2025).