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Il praemium inventionis compete all’effettivo scopritore di beni culturali

Brevi osservazioni alla sentenza n. 553/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce.
Reperto archeologico
Reperto archeologico

Abstract

La giurisprudenza amministrativa afferma, con un’innovativa e inedita sentenza, che ai fini della corresponsione del praemium inventionis, deve considerarsi scopritore il soggetto che effettui il rinvenimento a prescindere da quello, eventualmente diverso, che del medesimo proponga la denuncia.

 

Indice

1. La vicenda controversa

2. Il praemium inventionis

3. Il principio affermato e la sua portata

4. Alcuni dubbi sulla giurisdizione

 

1. La vicenda controversa

Il caso da cui ha tratto origine la sentenza attualmente in commento concerne la fortuita scoperta, da parte di un coltivatore nel sottosuolo del proprio fondo, durante alcune attività di piantumazione, di numerosi reperti poi riconosciuti come beni culturali.

Lo stesso agricoltore aveva interpellato la locale Soprintendenza Archeologica – dal cui funzionario, subito intervenuto, era stato formalmente denunciato il rinvenimento – e non aveva accettato la somma offertagli a titolo di premio di scoperta in quanto la stessa non ammontava alla misura spettante al soggetto scopritore e contestualmente proprietario del luogo della scoperta ma corrispondeva alla sola quota riservata a quest’ultimo ex articolo 92 comma primo del Decreto Legislativo 42/2004 (meglio noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o anche come Codice Urbani).

Egli, dunque, aveva chiesto l’accertamento del diritto di ottenere la più ampia indennità, senza tuttavia contestare la complessiva quantificazione del valore dei beni rinvenuti per come operata dalla Commissione appositamente costituita ai sensi del disposto dell’articolo 90 del previgente ed abrogato Decreto Legislativo 490/1999.

 

2. Il praemium inventionis

Prima di riflettere sull’importanza della decisione dei giudici amministrativi leccesi, occorre esaminare l’istituto del praemium inventionis, contemplato ab origine dall’articolo 46 del Regio Decreto 1088/1939 dall’articolo 90 del Decreto Legislativo 490/1999 e attualmente dall’articolo 92 del Decreto Legislativo 42/2004.

Tale premio costituisce la ricompensa che spetta sia allo scopritore di beni culturali sia al proprietario del fondo in cui sia avvenuta la scoperta. Ove tali soggetti coincidano, il premio in questione è quantificato nella misura del cinquanta percentile del valore dei beni rinvenuti; quando, invece, tali soggetti siano distinti, esso è pari al venticinque percentile del valore medesimo.

Il praemium inventionis assolve a una duplice funzione: da un lato tenere indenne lo scopritore e/o il proprietario del luogo della scoperta dalla perdita di chance connessa al trattenimento e allo sfruttamento commerciale dei beni culturali rinvenuti; dall’altro, in una prospettiva di deterrenza, scongiurare la verificazione di condotte illecite tendenti all’omissione della denuncia della scoperta.

 

3. Il principio affermato e la sua portata

Al lume della pronuncia in analisi, invero condivisibile,

deve considerarsi scopritore il soggetto che effettui il rinvenimento a prescindere da quello, eventualmente diverso, che del medesimo proponga la denuncia.

D’altronde, diversamente opinando, il più veloce nell’effettuare la denuncia della scoperta acquisirebbe un diritto che evidentemente il Legislatore, in relazione alle sopra descritte finalità, ha apprestato a favore di soggetti ben individuati.

La sentenza leccese è certamente innovativa in seno alla giurisprudenza ma non di certo quanto alla prassi.

Infatti l’Avvocatura dello Stato, con parere recante numero di protocollo 104970 e risalente al 31 ottobre 1992, aveva già espresso la tesi secondo cui il mero segnalatore di beni culturali non ha diritto ad alcun beneficio ex lege.

Conforme era stato anche il parere dell’Ufficio Legislativo del MIBAC contraddistinto dal numero 12643 e pubblicato in data 20 aprile 2017.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali, unitamente alla competente Soprintendenza Archeologica territoriale, aveva resistito in giudizio e sostenuto che dovesse tosto reputarsi scopritore il funzionario che formalmente aveva effettuato la denuncia della scoperta. Donde, appare pure del tutto giustificata la condanna alle spese di soccombenza del dicastero resistente.

 

4. Alcuni dubbi sulla giurisdizione

L’arresto giurisprudenziale di cui si discetta è culminato all’esito di una riassunzione dopo la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

Vieppiù, a parere di chi scrive, qualche dubbio sulla giurisdizione amministrativa sussiste.

Infatti, con sentenza 11796/2005 resa a sezioni unite civili dalla Corte Suprema di Cassazione, è stato statuito che, una volta determinatone l’ammontare, il privato aspirante alla corresponsione del praemium inventionis diviene titolare di un diritto soggettivo alla sua corresponsione, il che rende azionabile la sottesa pretesa proprio avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.