Verso un codice deontologico degli artisti figurativi

Composition 10, Vassily Kandinsky, 1939, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf
Composition 10, Vassily Kandinsky, 1939, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf

Premessa metodologica

I giuristi che si occupano di legislazione dei beni culturali non hanno mai pensato, finora, alla predisposizione di un codice deontologico degli artisti figurativi.

Sarebbe utile ed opportuno, invece, regolamentare i comportamenti di quanti producano arte figurativa, vieppiù nell’ambito di mostre ed esposizioni organizzate o comunque patrocinate da Pubbliche Amministrazioni e fondazioni di partecipazione al fine di salvaguardare l’onore e l’immagine di tali enti.

Il paradigma ideale corrisponde a un testo agile e snello, di immediata intellegibilità, dalla violazione delle cui disposizioni dovrebbe scaturire a livello sanzionatorio la preclusione dalla partecipazione a manifestazioni organizzate dai soggetti che abbiano formalmente recepito il Codice in questione.

Donde, potrebbe nascere un vero e proprio circuito virtuoso applicativo della deontologia degli artisti figurativi.

Onde renderne i contenuti pienamente obbligatori, l’accettazione di tale Codice verrebbe posta quale condizione necessaria ed imprescindibile della fruizione degli spazi messi a disposizione da organizzatori e/o patrocinatori delle manifestazioni aderenti a detto circuito.

 

Contenuti specifici

Articolo 1 – Dovere di autenticità

L’artista figurativo/a si impegna ad attribuire a sé la paternità ovvero la maternità di qualsiasi opera soltanto qualora essa sia stata effettivamente realizzata da sé stesso/a.

 

Articolo 2 – Dovere di sincerità

L’artista figurativo/a è obbligato/a a illustrare sinceramente le tematiche e le tecniche compositive sottese a qualsivoglia propria opera.

 

Articolo 3 – Dovere di verità

L’artista figurativo/a si impegna a non diffondere informazioni curriculari mendaci ovvero ambigue.

 

Articolo 4 – Dovere di salvaguardia della dignità

L’artista figurativo/a non attribuisce alle proprie opere una valutazione commerciale inferiore a quella oggettivamente congrua.

 

Articolo 5 – Dovere di lealtà

L’artista figurativo/a si interfaccia con i propri colleghi, le autorità, i giornalisti e i critici in modo leale nonché conforme a leggi e regolamenti, astenendosi dal porre in essere condotte a qualsiasi titolo nocive.

 

Articolo 6 – Dovere di buona fede

L’artista figurativo/a non usa la propria arte al fine della diffusione, anche implicita, di messaggi contrari all’ordine pubblico.

 

Articolo 7 – Dovere di riservatezza

L’artista figurativo/a si impegna a non divulgare informazioni inerenti l’attività, anche in corso di mero svolgimento ovvero finalizzata esclusivamente all’esercizio, dei colleghi.

 

Articolo 8 – Sanzioni da inosservanza delle disposizioni del presente Codice

L’artista figurativo/a che contravvenga alle disposizioni del presente Codice, salvo accertamento compiuto in seno a procedura di arbitrato irrituale nella quale l’arbitro ovvero gli arbitri sono scelti concordemente e remunerati in solido dal presunto contravventore e dal soggetto organizzatore ovvero patrocinatore della manifestazione in seno a cui l’asserita contravvenzione si sia verificata, non può partecipare per un periodo da tre mesi a un anno, a seconda del giudizio di congruità all’uopo formulato dallo stesso organo giusdicente, a manifestazioni organizzate o patrocinate da soggetto che abbia formalmente recepito tale Codice.