L’inquadramento dei soci successivi al fondatore nelle fondazioni di partecipazione a fine culturalistico
Le diverse tipologie di soci delle fondazioni di partecipazione costituite dai Comuni per la gestione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale
Una delle principali problematiche afferenti le fondazioni di partecipazione concerne la diversa tipologia dei soci che, successivamente al fondatore, possono essere statutariamente annoverati all’interno dell’organigramma.
La problematica è particolarmente percepita all’interno delle fondazioni di partecipazione costituite dai Comuni per la gestione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.
Le categorie individuabili secondo uno schema ottimale sarebbero quelle dei soci sostenitori e dei soci aggregati.
Potrebbero assumere lo status di Socio Sostenitore le persone giuridiche pubbliche o private senza scopo di lucro che – in riscontro all’invito formulato dal Consiglio del Comune di ubicazione della Fondazione ovvero spontaneamente ma sempre previo congiunto gradimento dello stesso organo, del Sindaco, del Consiglio d’Amministrazione e del Direttore Generale – procedano a versare su base biennale somme di denaro destinate a contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione medesimo oppure in misura minore, rispettivamente divenendo nel biennio di riferimento membri con e senza diritto di voto all’interno del prefato organo esecutivo, salvi i diritti di partecipazione e consultazione.
Il diniego di gradimento dovrebbe essere comunque oggettivo, ossia motivato alla stregua della ritenuta documentata impossibilità di contribuzione economica.
Ciò anche in ragione della considerazione secondo cui le risorse provenienti dai soci successivi diventano vitali per la Fondazione, atteso che l’ente locale fondatore non può erogare contributi ad hoc per colmare le perdite; laddove la fondazione di partecipazione deve avere autosufficienza patrimoniale indi capacità di agire economicamente col patrimonio in origine assegnatole, coprendo i costi con i ricavi (vedansi, al riguardo, le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti: Sezione controllo Lombardia, 70/2017/PAR; Sezione controllo Piemonte, 133/2018/PAR).
Compatibile quantunque col quadro normativo vigente, l’erogazione di contributi predeterminati da una convenzione di servizio sottesa al soddisfacimento di un interesse pubblico peculiare dell’ente locale fondatore (sul punto: Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, deliberazione 532/2017/PAR).
Potrebbero, invece, assumere lo status di Socio Aggregato – cui non competerebbe alcun diritto di voto all’interno del Consiglio di Amministrazione, salvi i diritti di partecipazione e consultazione – le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private aventi scopo di lucro che, condividendone le finalità, contribuiscano alla gestione della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamento di somme di denaro o conferimenti in beni mobili e immobili.
Ai soci appartenenti a tali categorie, in quanto potenzialmente animati da intenti egoistici (a differenza delle persone giuridiche prive di scopo di lucro), si precluderebbe così qualsivoglia prerogativa tale da alterare gli assetti decisori della Fondazione.
I relativi apporti, quantunque importanti per le ragioni appena illustrate, sarebbero quindi animati da mero spirito di liberalità.
Infine e quantunque, le qualifiche di Socio Sostenitore e Socio Aggregato durerebbero per tutto il periodo per il quale le sottese prestazioni risultassero regolarmente eseguite, ferma restante la facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alla revoca in sussistenza di giustificati motivi e senza che ciò possa comportare in alcun modo la ripetizione dei beni elargiti.