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Dipendenti degli Enti locali: indennità per specifiche responsabilità

Enti locali
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Dipendenti degli Enti locali: indennità per specifiche responsabilità

Abstract

Lo scritto analizza l’istituto delle indennità per specifiche responsabilità che risultano ampliate, con una elencazione esemplificativa ma non esaustiva, rispetto alla precedente previsione di cui all’articolo 70-quiques del CNNL – Funzioni Locali 21 maggio 2018 che viene disapplicato e sostituito dall’articolo 84 del nuovo CCNL – Funzioni Locali 16 novembre 2022

Sommario

  1. Riferimento contrattuale
  2. Indennità per specifiche responsabilità
  3. Le nuove casistiche  introdotte dall’articolo 84 del CCNL - Funzioni Locali 2019/2021
  4. Un ipotetico esempio di individuazione dei criteri per l’attribuzione delle dell’indennità
  5. Considerazioni conclusive

 

  1. Riferimento contrattuale

Introdotta dall’articolo 17, comma 2, lettera f), del CCNL dell’1.4.1999, l’indennità per specifiche responsabilità è stata modificata, ma solo negli importi, dall’articolo 36 del CCNL del 22.01.2004, che ha rimodulato gli importi fissando un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.000 ed aggiunto la lettera: i) “Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi”.

Successivamente l’articolo 7 del CCNL 9.5.2006 ha abolito il minimo e aumentato il massimo e sostituito la lettera f) del comma 2 del CCNL 1/4/1999 come segue “f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’articolo 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera”, disapplicando la disciplina dell’articolo 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004.

L’articolo 70-quinques del CCNL 21 maggio 2018 ha riordinato l’istituto in un solo articolo lascando invariato il testo, eccezion fatta per l’importo che viene elevato a € 3.000 annui lordi.

Da ultimo, è intervenuto l’articolo 84 del nuovo CCNL – Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva il 16/11/2022 che ha apportato importanti e significative modifiche all’articolo 70-quinques, che viene disapplicato e sostituito dal predetto articolo 84 che identifica una serie di ulteriori casistiche che possono dar luogo al riconoscimento di detta indennità.
 

  1. Indennità per specifiche responsabilità

L’indennità per specifiche responsabilità, di cui al comma 1, dell’articolo 84 del CCNL – Funzioni Locali sottoscritto definitivamente in data 16/11/2022, dispone che “Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ (…) può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all’art. 7 comma 4, lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse decentrate”.

Trattasi di una indennità diretta a remunerare l’assunzione di particolari responsabilità da parte di personale delle aree degli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che non risulti titolare di EQ (quest’ultima cambia il nomen iuris ma non la sostanza visto che è l’equivalente delle precedenti posizioni organizzative).

La specifica responsabilità può essere riconosciuta solo previa necessaria adozione di formale atto di conferimento dell’incarico, requisito indispensabile per il riconoscimento della relativa indennità, comportante l’assunzione diretta di una particolare responsabilità dell’attività lavorativa collegata ad un raggiungimento di un risultato.

L’adozione dell’atto di incarico è di competenza del responsabile/dirigente di appartenenza del dipendente, e dovrà specificare le funzioni ed i compiti per i quali viene assegnata la responsabilità con indicazione della decorrenza del conferimento.

L’attribuzione avviene secondo canoni di ragionevolezza e criteri di proporzionalità e graduazione, attraverso un raffronto della complessità e ampiezza dei contenuti e dell’incidenza sulle responsabilità connesse e sui risultati di performance attesi.

La specifica responsabilità deve avere carattere continuativo e deve essere corrispondente all’anno solare, ed in nessun caso il compenso può essere utilizzato per remunerare mansioni superiori (anche prive della prevalenza) previste dall’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001.

In tema di cumulo di detta indennità con altri compensi ugualmente previsti dalla disciplina contrattuale, vale il principio generale secondo il quale il lavoratore può, previa valutazione della loro potenziale cumulabilità e delle ragioni giustificative del loro riconoscimento, legittimamente concentrare più indennità di carattere “aggiuntivo”, solo nel caso in cui detti corrispettivi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diversi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. 

Preme evidenziare che non si possono far retroagire le condizioni legittimanti l’attribuzione del compenso relativo alla indennità in oggetto (Aran, Orientamento Applicativo CFL 85 del 28/09/2020).

Va precisato che il compenso non può essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori, in base all’area o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell’ambito del profilo posseduto dal lavoratore, rappresentando viceversa una opportunità per gratificare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità. 

Non può essere riconosciuta la specifica responsabilità per il solo fatto che il dipendente svolga le mansioni attinenti al proprio profilo (ad esempio assistente sociale o farmacista).

La locuzione “specifiche responsabilità” non coincide con “responsabilità del procedimento” pertanto non è sufficiente l’assegnazione di una responsabilità di procedimento per far sorgere il diritto al compenso. La specifica responsabilità, anche di procedimento, deve qualificarsi come particolarmente complessa o deve riferirsi a incarichi che impongono l’assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato.

Possiamo considerare, ad esempio e relativamente all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, l’assegnazione di compiti di responsabilità di procedimenti amministrativi o processi istruttori, aggiuntivi e rilevanti con contenuti significativi e qualificanti rispetto a quelli previsti dalla declaratoria contrattuale, di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specifiche, con coordinamento di altro personale di qualifica e/o profilo pari o inferiore, anche con autonomia funzionale e/o trasversalità tra più settori/aree d’intervento (esempio, attribuzione della responsabilità di un servizio).

Consegue che le indennità potranno essere riconosciute solo al personale al quale siano state attribuite responsabilità differenziate rispetto a quelle ordinarie dei lavoratori appartenenti allo stesso profilo professionale, anche non propriamente ascrivibili all’area di appartenenza, non considerate mansioni superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.

Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un peso “ragguardevole” con contenuti indubbiamente significativi e qualificanti (esempio, conferimento formale di un procedimento complesso, ai sensi della legge 241/1990, che comporta responsabilità di gruppo o di processo), secondo criteri di logica e ragionevolezza, non essendo sufficiente l’attribuzione di una responsabilità di procedimento semplice per giustificare il riconoscimento del compenso di cui si tratta.

Si ricorda che, secondo lo scopo che il contratto collettivo nazionale ha voluto perseguire, questa indennità è destinata a un parte circoscritta di dipendenti ai quali, in virtù del modello organizzativo e delle scelte dei dirigenti/responsabili, sono attribuite concrete e rilevanti responsabilità aggiuntive e che, quindi meritano la remunerazione di una specifica indennità.

E’ un istituto che premia il maggiore impegno richiesto ad alcuni dipendenti previsto dalla normativa contrattuale nazionale, che delinea il perimetro entro cui agire, lasciando elevato grado di autonomia negoziale alla contrattazione collettiva integrativa, chiamata a definire i criteri generali (è fortemente consigliabile che l’Ente si doti di specifico regolamento) per l’attribuzione di detta indennità di base di € 3.000 ma che può arrivare fino ad € 4.000 per i dipendenti inquadrati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, ossia per coloro che si differenziano per l’alta professionalità.

La ratio della disposizione contrattuale è quella di permettere agli Enti di impiegare figure professionali specialistiche portatrici di competenze elevate e/o innovative oppure riconoscere e motivare l’utilizzo di particolari competenze e/o ruoli in specifiche materie di interesse per l’Amministrazione.

Competenze più elevate, dunque, legate al possesso di titoli di studio particolarmente qualificati ovvero al possesso di particolari abilitazioni professionali richieste per valorizzare le responsabilità connesse a competenze specialistiche e professionali non collegate a funzioni di direzione di unità organizzative (lauree, master universitari e corsi universitari, specializzazioni, dottorati di ricerca, corso e/o attestati certificati con esame finale).

Possiamo individuare dette figure quelle in possesso di “competenze certificate a seguito di processi formativi”, intese come l’insieme delle capacità, delle abilità e delle conoscenze acquisite dal dipendente nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita come riconosciute e certificate da soggetti a ciò competenti, attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze. Rientrano in tale ambito, ad esempio, la certificazione di competenza linguistiche o informatiche (ai diversi livelli previsti), da soggetti specificamente legittimati e riconosciuti.

Sempre a titolo di esemplificativo, possiamo indicare altre specifiche competenze, come: esperienza acquisita; arricchimento professionale (esempio, capacità di ricoprire ruoli di diverso profilo professionale, di sostituire colleghi di categoria equivalente con diverso profilo professionale, espletamento di attività di coordinamento di unità operative, di attività in unità di progetti multidisciplinari); formazione ed aggiornamento professionale (partecipazione a piani di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, con certificazione finale di merito rilasciata dai soggetti attuatori); per aggiornamento si intende l'adeguamento delle conoscenze lavorative, tenendo conto delle novità intervenute sia in termini tecnologici che normativi.

Ad oggi questo compenso viene attribuito, nella maggioranza dei casi, ai dipendenti chiamati a sostituire i responsabili di struttura organizzativa in casi di assenza e/o che sono nominati responsabili di quei procedimenti che hanno un grado di complessità elevato e di significativa importanza in termini di rilevanza esterna e/o che sono investiti di specifici compiti di coordinamento di altri dipendenti. Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL – Funzioni Locali 16 novembre 2022 (il titolo III “Ordinamento Professionale”, per espressa previsione del comma 1 dell’articolo 13, entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, vale a dire il 1° aprile 2023), la platea dei beneficiari si ampia, tenuto conto che la rimodulazione dell’istituto ad opera dell’articolo 84 prevede un accrescimento dell’espletamento di compiti per specifiche responsabilità, anche se l’elencazione prevista nell’articolo 84 non riveste carattere tassativo, per cui ogni Ente potrebbe, nell’ambito dell’autonomia decisionale, prevedere altre figure aggiuntive rispetto alla previsione contrattuale secondo la propria struttura ed il proprio funzionigramma.

Deve trattarsi di incarico “cospicuo” la cui misura non può superare 3.000 euro lordi annui (elevabile, come detto, a € 4.000 per i dipendenti inquadrati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione). Proprio perché trattasi di incarico “rilevante” è da escludere che possa essere attribuito ad un dipendente che svolge attività tipiche ed ordinarie rispetto all’area ed al profilo professionale di appartenenza come, ad esempio, un dipendente che svolga i compiti di responsabile del procedimento amministrativo, che costituisce l’ordinaria attività dei dipendenti dell’Area degli Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, contenuti nella declaratoria di appartenenza.

In secondo luogo il contratto collettivo integrativo, di valenza triennale, deve quantificare le risorse (budget) destinate a finanziare detto istituto espresse in termini percentuali o in valori assoluti da assegnare alle varie articolazioni della struttura organizzativa dell’Amministrazione (dirigente/responsabile), definire i destinatari di detta indennità, ovvero i dipendenti appartenenti all’Area degli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o solo alcuna/e di queste, che possono essere differenziati anche per aree, e fissare la misura del compenso.

In sede di contrattazione collettiva integrativa, le parti possono prevedere (opzione facoltativa, ma opportuno inserirla) una decurtazione in caso di assenza dal servizio, giustificata dal fatto che in tale evenienza il lavoratore rende comunque una prestazione ridotta, diminuendo così anche la quantità delle attività che giustifichino l’erogazione del compenso (in tal senso, Orientamento Applicativo Aran CFL 82 del 28/09/2020).

Come pure è opportuno che venga graduato il peso di queste attività, in modo da collegare a tale elemento la quantificazione della misura del compenso, ovviamente entro il tetto dei 3.000 euro annui lordi (elevabile, come già detto, a euro 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ), compatibilmente con le risorse a disposizione che finanziano detto istituto.

Segue la definizione dei criteri di attribuzione delle indennità, ossia dare in un reale significato alla locuzione “specifiche responsabilità”, dando come preferita la declinazione che l’erogazione di questa indennità sia riferita a specifiche e complesse responsabilità di procedimento (esempio, adozione di atti aventi efficacia esterna), oppure atti complessi e articolati o anche limitati alla sola sostituzione del titolare di elevata qualificazione, nei casi in cui non occorre conferire mansioni superiori.

Inoltre, il trattamento economico del personale in regime di tempo parziale (di tipo orizzontale, verticale o misto) deve essere riproporzionato in relazione alla durata delle prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse ve periodiche, tra cui anche l’indennità per specifiche responsabilità (cfr., Aran, Orientamenti Applicativi RAL 1620 del 4/11/2013 e RAL 1976 del 15/5/2018.

Gli oneri relativi al finanziamento dei compensi per specifiche responsabilità sono a carico del fondo delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del personale, ma come per tutti gli istituti finanziati da tale voce, è prevista la possibilità di utilizzare le quote non spese della parte fissa del fondo.

L’indennità viene liquidata nell’esercizio seguente a quello di competenza, previa attestazione circa l’effettivo esercizio dell’attività posta in essere.
 

  1. Le nuove casistiche  introdotte dall’articolo 84 del CCNL - Funzioni Locali 2019/2021

La nuova formulazione dell’articolo 84 contiene l’elencazione, di tipo esemplificativo e non esaustivo, delle fattispecie a cui è possibile fare riferimento per il riconoscimento della indennità in parola.

La distinzione tra particolari e specifiche responsabilità   viene  superata  e si prevede, per tutte le responsabilità individuate, l’attribuzione di un'indennità fino a un massimo di 3000 euro, incrementabile, come già detto, a un massimo di euro 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ).

Tralasciando le fattispecie già previste dal CCNL 2016/2018, ovviamente confermate dal nuovo CCNL, e che di seguito ci si limita a riportare:

  1. specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché di responsabile dei Tributi;
  2. specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
  3. specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
  4. specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;

in prosieguo saranno brevemente esaminate le ulteriori nuove casistiche introdotte dal nuovo contratto.   

1) Specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati ai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell’amministrazione in digitale

Il CCNL esemplifica i suddetti compiti identificandoli nelle attività di “progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici, tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi”.

La disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni è ormai indispensabile per la completa transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta di dare attuazione a misure che hanno un notevole impatto sugli Enti locali che devono metterle in pratica e non potevano continuare ad essere pretese a  “costo zero”.

La trasformazione digitale degli Enti richiede riorganizzazione interna ed adeguate forme di remunerazione al personale che riesce a farsene carico.

Si auspica, quindi che la trasformazione digitale degli Enti locali possa trovare il necessario giovamento da questo dovuto riconoscimento contrattuale consistente nella previsione di una  specifica indennità da riconoscere a chi si fa carico ed assume la responsabilità della transizione al digitale, motore dei processi di cambiamento e innovazione di ogni singolo Ente attraverso la digitalizzazione dei processi operativi, il protocollo informatico e la conservazione ed archiviazione digitale dei flussi documentali.

2) Specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati all’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (Regolamento Europeo 2016/679).

La previsione contrattuale mira, in particolare, a fornire la possibilità di remunerare l’affidamento delle responsabilità per il rispetto degli obblighi introdotti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), indicato con l’acronimo GDPR, applicabile in tutti paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. Tale Regolamento, infatti, ha previsto la  figura obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati (RPD) incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli Enti. Tale figura, qualora, individuata tra il personale dipendente in organico evitando la esternalizzazione è sicuramente meritevole di adeguata remunerazione quale giusto  riconoscimento della responsabilità di cui il dipendente viene onerato.

3) Specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale.

Con il nuovo CCNL si è inteso dare rilevanza al ruolo espletato da coloro espletano compiti di tutoraggio e coordinamento di altro personale, riconoscendo una specifica responsabilità a coloro i quali esercitano tali attività all’interno dell’ente.

Come è noto il tutor è una figura chiave nella didattica e nella formazione ed è chiamato a svolgere  svolge una funzione di raccordo con la direzione del corso, osserva comportamenti e processi, offre supporto a docenti e corsisti.

In un corso di formazione in e-Learning, il tutor risolve i problemi tecnici che i corsisti possono incontrare nell’ambiente on line in cui la formazione si svolge, detta i tempi del lavoro, risponde alle domande del gruppo, è a disposizione per attività di supporto cognitivo ed emotivo.

Il coordinamento, invece, costituisce la tipica competenza di un soggetto sprovvista dei caratteri gerarchici ed è tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l’attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza.

L’attività di coordinamento importa la competenza alla risoluzione dei conflitti che possono insorgere tra i diversi attori in campo, siano essi positivi o negativi, reali o virtuali.

A titolo esemplificativo la fattispecie in esame sarà utilizzabile qualora si renda necessario avvalersi di una figura cui affidare il coordinamento di gruppi di lavoro intersettoriali per progetti ed obiettivi trasversali.  La possibilità di remunerare una figura organizzativa a cui viene assegnato il compito di  coordinare le attività di personale dedicato al conseguimento di un progetto, che coinvolge personale assegnato ad  uffici diversi  dello stesso ente,  assume, quindi, particolare  valenza anche ai fini del  raggiungimento del risultato.

4) Specifiche responsabilità derivanti dall’essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi

Il nuovo CCNL prevede che la indennità sia attribuibile qualora la specifica responsabilità derivi da incarico che renda il dipendente destinatario “punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi”.

La formulazione dell’indicazione contrattuale è del tutto atipica e non sembra escludere un collegamento con la funzione di RUP. Sarebbe stato, certamente, meglio una definizione più chiara sotto il profilo giuridico al fine di evitare possibili sovrapposizioni di ruoli derivanti da atti di incarico finalizzati unicamente all’attribuzione dell’indennità.

Certamente “punto di riferimento” significa ricoprire un ruolo essenziale (esempio, altamente qualificato, esperto in specifici settori, materie e/o procedimenti, master universitari e corsi universitari o post universitari certificati con esame finale ecc.), essere leader nelle varie branche e/o settori della struttura dell’Ente. In altre parole, persona che gode di stima e dalla quale si accettano indirizzi operativi, suggerimenti e/o proposte per il raggiungimento degli obiettivi.

5) Specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione

La legge n. 150 del 2000 specifica le figure professionali coinvolte nelle attività di comunicazione e informazione ed assegna, ad ognuna di queste figure, precise responsabilità, definendo così un netto passaggio alla fase istituzionale della comunicazione pubblica. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) all’interno dell’ente si occupa delle attività di comunicazione rivolte ai cittadini (singoli e associati), alle imprese e gli altri enti. È compito di questo ufficio garantire i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, ma anche agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini e verificare la qualità dei servizi, compreso il gradimento da parte degli utenti.

Spetta al Responsabile dell’URP garantire l’informazione e il coordinamento dei flussi di informazione con  gli altri uffici dell’ente e  con l’ Urp delle  altre amministrazioni.

L’Urp quindi è assurto ad un ruolo sempre più importante a cui nell’attuale contesto è stata riconosciuta giusta rilevanza mediante la possibilità di attribuzione di una specifica responsabilità  remunerata con specifica indennità in considerazione dei numerosi obblighi di comunicazione esterna ed interna che la normativa in materia di trasparenza impone in modo sempre più crescente.

6) Specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione, etc.): project manager e personale di supporto.

Le fattispecie in argomento, project manager e personale di supporto, prima facie sembrano delineare un ruolo assimilabile a quello di responsabile del procedimento di cui alla legge 241/1990, dovendo gestire, anche temporaneamente, procedimenti complessi che richiedono conoscenze e competenze multidisciplinari o specialistiche in campo tecnico, amministrativo e/o contabile nei settori d’intervento.

Identica competenza professionale è richiesta in qualità di personale di supporto o di assistenza agli uffici coinvolti nella gestione di procedimenti complessi come quelli in esame.

7) Specifiche responsabilità per l’esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace

Appare evidente che la casistica si riferisca ad un ben identificato profilo e che il CCNL abbia inteso rimediare, finalmente, alle incertezze normative e contrattuali sulla possibilità di attribuire l’indennità giudiziaria al personale degli enti locali comandato o distaccato presso gli Uffici del Giudice di Pace per le responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di cancelliere. 

8) Specifiche responsabilità per l’esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 50/2016.

Il CCNL – Funzioni Locali del 16 novembre prevede una indennità per specifiche responsabilità l’esercizio di funzioni di RUP, figura già prevista e disciplinata dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 che percepisce una remunerazione denominata “incentivo tecnico” collegata alle seguenti attività di competenza:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • valutazione preventiva dei progetti;
  • predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  • svolgimento delle mansioni di Rup;
  • direzione dei lavori;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaudo tecnico amministrativo;
  • verifica di conformità;
  • collaudatore statico.

La disposizione contrattuale ha aggiunto una ulteriore attività per specifiche responsabilità che non è sovrapponibile a quella già esistente, autonoma, distinta prevista dal codice degli appalti.

E’ probabile che con questo compenso le parti contraenti abbiano voluto gratificare personale per l’assunzione di responsabilità, anche di gruppo o con altri Enti, con contenuti significativi e qualificanti nella realizzazione delle opere pubbliche in senso lato, di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e competenze tecnico-amministrative (opere pubbliche di importo superiore a una certa soglia anche in relazione alla tipologia, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi e alla loro esecuzione in luoghi difficoltosi).

Trattandosi di responsabilità per l’esercizio di funzioni di RUP aggiuntive e differenziate sia sotto l’aspetto procedurale (il Rup, preesistente al CCNL, viene nominato direttamente dal competente responsabile; il Rup previsto dall’articolo 84 del CCNL viene preliminarmente proposto in delegazione trattante che fissa anche i criteri e il compenso e, una volta sottoscritto il CCI, incaricato dal competente responsabile) che finanziario (il primo viene remunerato dal quadro economico dell’opera da realizzare, il secondo dal fondo per le risorse decentrate), si ritiene che le due indennità possano coesistere ed essere cumulabili.

9) Specifiche responsabilità derivanti dall’incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell’istituto ordinario del Vice Segretario di cui all’articolo 16 ter, commi 9 e 10 del decreto legge 162/2019

Al fine di gratificare  i dipendenti dell’Amministrazione  destinatari dell’incarico di Vice Segretario reggente, per un massimo di 12 mesi, in possesso di oltre due anni di anzianità di servizio e in possesso del titolo di studio richiesto per il diritto all’iscrizione nell’Albo dei segretari comunali, in ossequio al dettato normativo di cui all’articolo 16- ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’articolo 84 in commento prevede una specifica indennità per  remunerare la  responsabilità  di cui sono onerati coloro che espletano detto incarico.

E’ bene ricordare che le disposizioni del comma 9 del citato   articolo 16-ter si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l’ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Tuel 267/2000, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.
 

  1. Un ipotetico esempio di individuazione dei criteri per l’attribuzione delle dell’indennità

L’importo dell’indennità annua per “specifiche responsabilità” affidate al personale appartenente all’Area degli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed Elevata Qualificazione, che non risultino incaricati dell'area delle posizioni organizzative, viene così individuato:

Area di appartenenza

Indennità spettante

Operatori Esperti

Da un minimo di € 400 ad un massimo di € 1.600

Istruttori

Da un minimo di € 750 ad un massimo di € 3.000

Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 4.000

 

Disciplina dei criteri

 

Responsabilità della di struttura e di gestione

Max punti 50

Livello di autonomia per lo svolgimento di competenze attribuite o di attività di studio particolarmente rilevanti.

Livello di autonomia operativa o di incidenza nelle attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire provvedimenti complessi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti aventi anche rilevanza esterna con esclusione della firma dell’atto finale e che denotano la necessità di relazioni e rapporti interorganici (istituzioni, enti, organi giurisdizionali ecc..) in relazione agli obiettivi e ai programmi dell’Ente.

Punti 25

Responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro.

Realizzazione piani di attività.

Punti 15

Istruttoria del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., in rapporto alla quantità e complessità dei procedimenti.

Punti 10

 

Responsabilità professionale ad elevata trasversalità

Max punti 30

Coordinamento di gruppi di lavoro e/o attività progettuali caratterizzati d considerevole trasversalità per le quali è richiesto notevole impegno professionale e competenze specialistiche che coinvolgono più settori o più Enti e soggetti esterni.

Punti 12

 

 

Coordinamento del personale  di strutture operative relative ad ambiti strategici di particolare rilievo appartenenti a settori diversi o alti Enti e soggetti esterni.

Punti 12

Coordinamento di personale e/ attività di strutture operative semplici.

Punti 6

 

Responsabilità di carattere amministrativo

Max punti 20

Posizione di lavoro a cui è collegato il compito di coordinare l’attività di una struttura semplice che eroga servizi diretti alla persona.

Punti 10

Responsabilità di più procedimenti amministrativi, anche semplici, nell’ambito del proprio settore sotto la direzione del responsabile.

Punti 7

Responsabilità riguardanti attività che implicano la gestione di procedimenti non complessi, che possono avere anche una valenza esterna all’Ente, trattandosi per lo più di adempimenti previsti per legge e/o regolamento.

Punti 3

 

Punteggio Max 100

 

Le indennità, posto che la Delegazione  trattante garantisce una indennità minima garantita di € 200 per gli Operatori Esperti, di € 400 gli istruttori e di € 800 per i Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, vengono attribuite secondo il seguente calcolo:

 

Area

Punti

Quantità

Operatori Esperti

Fino a 40

€ 600

 

Da 41 a 90

€ 1.200

 

Da 91 a 100

€ 1.600

 

 

Area

Punti

Quantità

Istruttori

Fino a 40

€ 1.200

 

Da 41 a 90

€ 2.000

 

Da 91 a 100

€ 3.000

 

 

Area

Punti

Quantità

Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Fino a 40

€ 1.600

 

Da 41 a 90

€ 2.800

 

Da 91 a 100

€ 4.000

Considerazioni conclusive

Sicuramente si può sostenere che con il nuovo CCNL – Funzioni Locali 16 novembre 2022, l’istituto dell’indennità per specifiche responsabilità ha raggiunto, nelle intenzioni delle parti contraenti, l’obiettivo di incoraggiare i processi di sviluppo di competenze e qualificazioni professionali dei dipendenti degli Enti locali per affrontare problemi gestionali connessi a processi innovativi, digitali e tecnologici che negli ultimi tempi impattano in maniera sempre più diretta sul nostro Paese ed interessano, in particolare, il mondo delle autonomie locali.

Sono stati, infatti, esplicitati una serie di compiti/ruoli che gli Enti sono chiamati ad affrontare rendendoli remunerabili  come specifiche responsabilità (si citato ad esempio: l’esercizio di compiti legati all’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al Regolamento Europeo 2016/679; compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale; compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione).

Probabilmente e più di tutti, a parere degli scriventi, assume rilievo l’esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell’amministrazione digitale (CAD)  approvato con  Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

In tal senso è utile citare tutto ciò che riguarda l’identità digitale e l’accesso ai servizi digitali, la razionalizzazione delle infrastrutture digitali in banda larga e ultra larga nel territorio, la notificazione digitale degli atti, provvedimenti e comunicazioni, la circolarità del dato anagrafico e la disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, lo sviluppo di piattaforme nazionali, l’accesso ai dati di altre amministrazioni da parte dei Comuni.

L’innovazione nella pubblica amministrazione non costituisce più una opzione riservata agli enti di maggiori dimensioni ma va implementata e, quindi, incentivata, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni: essa deve fornire ai cittadini diritti e strumenti per interagire sempre e dovunque  verso qualsiasi amministrazione attraverso l’utilizzo di Internet, posta elettronica, reti introducendo  l’obbligo ad organizzarsi per rendere disponibili tutte le notizie e/o procedimenti in modalità digitale.                                                                                         

Bibliografia

 

  1. A. Bianco – Contrattazione, controlli, responsabilità – Maggioli Editore – Novembre 2016
  2. V. Lealini – L’individuazione dei criteri generali per l’attribuzione delle indennità di “specifiche responsabilità” – Azienditalia 5/2019
  3. I Quaderni ANCI: Transizione al digitale: novità e scadenze in pillole – Novembre 2020
  4. M. Cistaro – La nomina del responsabile per la transizione al digitale Azienditalia 8-9/2022