CCNL Funzioni Locali 2019/2021: le indennità per il personale della Polizia Municipale
CCNL Funzioni Locali 2019/2021: le indennità per il personale della Polizia Municipale
Abstract
In questo scritto gli autori analizzano le principali indennità spettanti al personale di polizia municipale alla luce delle novità introdotte dal CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022.
Sommario
Indennità di vigilanza
Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di coordinamento
Indennità di funzione
Indennità di servizio esterno
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
Indennità di vigilanza
Introdotta dal comma 1, lettera b) dell’articolo 37 del CCNL Comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto in data 6 luglio 1995, integrato dall’articolo 35 del CCNL del 14/09/2000, l’indennità di vigilanza è stata incrementata prima dall’articolo 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.1.2004 e in ultimo dall’articolo 99 del nuovo CCNL 16.11.2022 che ha disposto un incremento di € 200,00 annui lordi, con applicazione a far data dal 1° aprile 2023.
La norma contrattuale, come già era stato disposto dal richiamato articolo 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell’articolo 37 comma 1 lett. b) (personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e svolgano le funzioni di cui all’articolo 5 della legge n. 65/1986) sia quella del secondo periodo del medesimo articolo (personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’articolo 5 della citata legge quadro n. 65/1986).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, ha fornito la seguente indicazione: “….l’indennità di cui all’articolo 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995 compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli articoli 5 e 10 della legge n. 65/1986”.
L’ARAN, con parere RAL_1966 del 9 aprile 2018, si è espressa nel senso che: “…..l’indennità in parola non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. articolo 10, comma 2, legge n. 65/1986).
Questa indennità, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l’erogazione (remunerazione delle medesime condizioni in cui operano lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n. 65/1986.
In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva”.
Non operando la norma alcuna differenziazione, l’aumento di € 200 annui lordi disposto dalla norma contrattuale trova applicazione nei confronti di tutto il personale dell’area di vigilanza a prescindere del possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65.
Detta indennità spetta anche ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, non rinvenendosi particolari impedimenti a ricondurla nell’ambito delle previsioni dell’articolo 3, comma 11, del CCNL del 14/09/2000 (ARAN, Orientamenti applicativi RAL_1708).
Va, inoltre, precisato che l’importo attuale dell’indennità di vigilanza, emolumento fisso e ricorrente che rileva anche ai fini previdenziali, compete a tutto il personale dell’area di vigilanza con qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui all’art. 5 della legge 65/1986, ed è rideterminata, con decorrenza 1° aprile 2023, in € 1.310,84 annui lordi, per dodici mesi, pari a 109,23 euro mensili, mentre l’indennità che compete al restante personale, non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986, è rideterminata in € 980,30 annui lordi, pari a € 81,69 mensili.
Per espressa previsione contrattuale (articolo 20 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022), l’indennità in questione viene attribuita anche ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione di cui all’articolo 16 del suddetto CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.
Tale previsione è chiaramente esplicitata all’articolo 35 del CCNL del 14/9/2000 che, nell’aggiungere il comma 3 all’articolo 20 del CCNL dell’1/4/1999, afferma che “l’indennità prevista dall’articolo 37, comma 1, lett. b), primo periodo, continua a trovare applicazione, dalla data di conferimento dell’incarico, nei confronti del personale dell’area di vigilanza incaricato di una delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli articoli 8-11 del CCNL del 31/3/1999” (ARAN – Orientamento applicativo RAL_229).
Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di coordinamento
Il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022, all’articolo 96 dispone che, per il personale della polizia locale, inquadrato nell’Area degli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge quadro n. 65/1986 ed attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti, la misura del “differenziale stipendiale” di cui all’articolo 14, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è incrementata di Euro 350,00 al fine di compensare il maggior grado di competenza professionale richiesto.
La funzione di coordinamento costituisce la tipica competenza di un soggetto sprovvista dei caratteri gerarchici ed è tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l’attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza, ed il connesso potere di risoluzione dei conflitti che possono insorgere tra i diversi attori in campo, siano essi positivi o negativi, reali o virtuali.
A tal fine è utile richiamare un parere del Ministero dell’Interno (Prot. n. 11482 dell’1/11/2011) con cui il suddetto dicastero ha espressamente affermato che tra le mansioni ascrivibili alla categoria C (Agente di PG) (con il nuovo CCNL, Area degli Istruttori), è ricompresa anche quella relativa al coordinamento di altri addetti.
Mentre l’affidamento di mansioni di coordinamento e controllo, oppure semplicemente di ufficiale di Polizia Giudiziaria, comporta mansioni superiori di categoria D (Ufficiale di PG) (oggi, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) solo per gli addetti al coordinamento e controllo e non anche per i semplici addetti al coordinamento.
Il ruolo di coordinamento e controllo è ben delineato nella Sentenza n. 362/2020 del 29.7.2020 della Corte d’Appello di Caltanissetta, nella parte in cui viene evidenziato che “che presuppone, per espressa previsione normativa e di contratto, oltre ad una elevata conoscenza di svariate e complesse materie tecnico-giuridiche ed un certo grado di esperienza pluriennale, una spiccata capacità organizzativa volta a gestire una o più unità organizzative, ma anche un’elevata competenza in merito al controllo dell’attività esercitata dal personale coordinato, non nel senso di limitarsi, genericamente, a verificare l’osservanza di determinate disposizioni impartite, bensì ad esaminare in modo meticoloso l’attività svolta e i conseguenti atti degli operatori di polizia municipale aventi, in particolare, valenza esterna, verso altri uffici dell’Ente di appartenenza o altri Enti o Istituzioni. Una volta attribuite quindi, le funzioni di addetto al coordinamento e controllo e quelle connesse alla qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, pacificamente entrambe sussumibili in categoria D, non vi sono ulteriori margini valutativi per ritenere non comprovata l’assunzione di responsabilità proprie di detta categoria D”.
Nel conferimento dell’incarico si dovrà, quindi, tener conto delle funzioni e delle attività da svolgere, le caratteristiche tecnico-operative dei progetti da realizzare, nonché dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, nonché dell'esperienza acquisiti dal personale incaricato (esempio, avvalimento di una figura cui affidare il coordinamento di gruppi di lavoro intersettoriali per progetti ed obiettivi trasversali, oppure avente il compito di coordinare le attività di personale dedicato al conseguimento di un progetto, che coinvolge personale assegnato ad uffici diversi dello stesso Ente).
Il Ministero nel dianzi citato parere ha anche specificato che, in base alla normativa contrattuale, l’Amministrazione ha facoltà di attribuire le funzioni di coordinamento al personale collocato nella predetta categoria C, senza che questo muti il suo inquadramento giuridico, come anche sostenuto dall’ARAN che riconosce in tale ipotesi la possibilità di corrispondere, al personale interessato, il compenso previsto dall’articolo 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999, per l’attribuzione di specifiche responsabilità, previa contrattazione in sede integrativa.
Risulta poi possibile per l’Ente locale, in caso di necessità derivanti da obiettive esigenze di servizio e in caso di carenza di organico nella categoria D, attribuire le mansioni a personale inquadrato nella categoria C, riconoscendo le differenze retributive.
La locuzione “connesse al maggior grado rivestito” è riferita al grado più elevato che dà diritto alla percezione dell’emolumento in parola, attribuito con atti formali secondo la catena gerarchica prevista nell’ordinamento del singolo Ente o quella definita dalla normativa regionale prevista in materia e delle correlate responsabilità (Parere ARAN CFL_182a), e può coincidere anche con la “responsabilità del procedimento” qualora trattasi di istruttoria di particolare complessità e/o difficoltà dal punto di vista tecnico (insieme di specifiche regole che disciplinano la materia) e giuridico (presenza di numerose norme, circolari, giurisprudenza, etc. di non agevole interpretazione per l’operatore), oppure in termini quantitativi (numero eccessivo).
Inoltre, l’incarico dovrà tenere conto altresì dei vari livelli in cui è posizionato il personale della polizia locale all’interno dell’Area degli istruttori (ex categoria C).
Al suddetto personale l’incremento del differenziale stipendiale scatta in presenza delle seguenti condizioni:
a) siano inquadrati nell’Area degli istruttori;
b) svolgano funzioni di coordinamento attribuite con atti formali;
c) le funzioni di coordinamento siano connesse al maggior grado rivestito secondo la legge quadro 7 marzo 1986, n. 65.
Un accenno va fatto in merito all’asserzione “rispettivi ordinamenti”. In questo speciale settore spetta alle Regioni che, in via esclusiva-residuale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, regolare l’organizzazione e il funzionamento dei corpi di polizia locale, inclusa la formazione professionale dei loro appartenenti, dettando norme per perseguire condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale, anche incentivando le forme di collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia de dello Stato.
Nella regione Campania, ad esempio, l’articolo 18 (Norme di attuazione) del regolamento regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 di esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)”, dispone che “Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania del presente regolamento, gli Enti locali, singoli o associati, che gestiscono corpi o servizi di polizia locale, adeguano i propri regolamenti in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi previsti. Copia dei regolamenti degli enti locali è trasmessa al Presidente della regione Campania”.
Inoltre, l’allegato B al suddetto, regolamento, individua, nell’ambito dei corpi e servizi di polizia locale, le seguenti denominazioni e corrispondenti distintivi:
Categoria C:
- agente;
- assistente;
- assistente Capo;
- maresciallo;
- maresciallo Ordinario;
- maresciallo Capo;
- luogotenente (Responsabile Servizio di polizia municipale o incaricato di altre particolari responsabilità).
Categoria D:
- sottotenente (ingresso D1);
- tenente;
- capitano (comandante di servizio o di corpo);
- maggiore (ingresso D3);
- tenente colonnello (comandante di polizia locale).
Dirigenza:
- colonnello (comandante di Polizia locale in posizione dirigenziale);
- generale (comandante di Polizia locale della città capoluogo di Regione e/o Città Metropolitana).
Dunque, gli Enti locali sono obbligati ad adeguare i loro regolamenti interni alle disposizioni regionali non avendo, evidentemente, alcuna discrezionalità organizzativa in merito.
Il differenziale stipendiale può essere riconosciuto solo previa adozione di formale e motivato atto di conferimento dell’incarico del dirigente/responsabile di servizio, o Comandante del Corpo della Polizia Locale, di individuazione del nominativo del personale al quale viene affidato la funzione di coordinatore, figura intermedia fra il comandante e gli agenti, comportante l’assunzione diretta di una particolare responsabilità dell’attività lavorativa collegata ad un raggiungimento di un risultato.
L’attribuzione avviene secondo canoni di ragionevolezza e criteri di proporzionalità e graduazione, attraverso un raffronto della complessità e ampiezza dei contenuti e dell’incidenza sulle responsabilità connesse e sui risultati di performance attesi.
Il conferimento è connesso al grado e al ruolo rivestiti, ne quantifica l’importo che deve essere compatibile con il budget finanziario assegnato al dirigente/responsabile e destinato al trattamento salariale accessorio, deve avere carattere continuativo e corrispondente all’anno solare, ed in nessun caso implica l’attribuzione di un profilo professionale diverso da quello dell’agente di polizia municipale (c.d. mansioni superiori, anche prive della prevalenza previste dall’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001). (Cassazione, Ordinanza n. 16312 del 18/06/2019).
La retribuzione è corrisposta mensilmente per tredici mensilità, concerne il personale in servizio a tempo pieno ed è liquidata, se spettante, anche al personale con rapporto a tempo parziale in proporzione alle ore lavorative rese, ed è legata all’effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui risulta finalizzata.
Può, inoltre, essere modificata/revocata in ogni momento a seguito di variazione dei presupposti assunti alla base del riconoscimento, con riferimento al grado ed al ruolo rivestiti dal dipendente interessato.
La determinazione dell’importo è oggetto di contrattazione collettiva integrativa in misura compatibile con le risorse economiche previste dal fondo per il salario accessorio.
Indennità di funzione
Introdotta dall’articolo 56-sexies del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, l’indennità di funzione è stata, con alcune modifiche, confermata dal nuovo CCNL 16/11/2022 che con l’articolo 97 in commento ha disapplicato e sostituito il citato articolo 56-sexies.
Attualmente il riferimento è, quindi, all’articolo 97 che determina sia la quantificazione che i criteri di erogazione, nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal comma 2, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
Con questo compenso le parti contraenti hanno inteso gratificare il personale per l’assunzione di responsabilità, anche di gruppo o con altri Enti, dovendo gestire, anche temporaneamente, procedimenti complessi che richiedono conoscenze e competenze multidisciplinari o specialistiche in campo tecnico, amministrativo e/o contabile nei settori d’intervento, con contenuti significativi e qualificanti nella realizzazione di programmi/progetti di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e competenze nei settori d’intervento.
Criteri di riparto che la CCI deve stabilire non in modo generico e riferiti al complesso delle risorse destinate a detto compenso, bensì espressi sia in termini percentuali che in valori assoluti riportante la cifra assegnata a questa specifica indennità, del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 80 del CCNL citato.
L’articolo 97 prevede che l’ammontare dell’indennità è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi da corrispondere per dodici mensilità, elevabile fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D), il cui valore ed i criteri per la sua erogazione sono determinati in sede di contrattazione collettiva integrativa.
Viene attribuita al personale della polizia locale inquadrato nell’Area degli Istruttori e nell’Area dei Funzionari qualora non sia titolare di un incarico di Elevata Qualificazione, al fine di compensare i compiti di responsabilità collegati al grado rivestito (questa indennità sostituisce l’indennità per specifiche responsabilità) secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli Enti, visto che gli incaricati di EQ percepiscono una retribuzione di posizione omnicomprensiva.
Per quanto riguarda il grado rivestito nella propria struttura e delle correlate responsabilità, si rinvia a quanto già detto in precedenza, con la precisazione che quanto sopra riportato è riferito alla normativa prevista in materia dalla regione Campania. Ovviamente ogni Ente locale farà riferimento alla regione di appartenenza.
Per peculiarità dimensionali potremmo intendere il numero degli abitanti insistente sul territorio di competenza, preso come parametro di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni collettivi della popolazione. Di conseguenza, secondo l’interpretazione data, un Ente locale di medio-grande dimensione è caratterizzato da una maggiore complessità organizzativo-gestionale, per cui avrebbe un peso maggiore nella determinazione dell’indennità rispetto ad un Ente di piccole dimensioni con pochi dipendenti e con servizi ridotti.
La peculiarità istituzionale e socio-ambientale possiamo declinarla come la cura degli interessi della propria comunità (esempio, comuni montani o balneari a forte vocazione turistica, fasce di popolazione debole e/o con disagio socio-economico, etc.) promuovendone lo sviluppo economico sociale di cui all’articolo 3 del Tuel 267/2000, che vede l’attività istituzionale (es. sicurezza urbana, tutela dell’ambiente, etc.) che si adegua sia alle mutevoli caratteristiche territoriali che all’accrescimento della popolazione.
Detta indennità, la cui quantificazione e fissazione dei criteri per l’erogazione, sono determinati in sede di contrattazione collettiva integrativa, è cumulabile, a fronte di fattispecie diverse, non sovrapponibili, ritenute aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 97, con:
- l’indennità di turno, poiché quest’ultima, a differenza dell’indennità di funzione che remunera la sola assunzione di responsabilità con riferimento al grado rivestito e alle caratteristiche del servizio svolto, è finalizzata ad allargare la fascia di fruibilità dei servizi al pubblico con l’articolazione di un orario di servizio consecutivo di almeno 10 ore giornaliere e turnazione effettiva ed in misura equilibrata nel corso del mese, si aggiunge alle responsabilità per le quali può essere riconosciuta l’indennità di funzione;
- l’indennità di vigilanza, la quale è attribuita automaticamente al personale dell’area di vigilanza al verificarsi di determinate condizioni (possesso dei requisiti e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché al restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui al predetto articolo;
- l’indennità di servizio esterno di cui all’articolo 100, ossia quella corrisposta al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza;
- i compensi correlati alla performance individuale e collettiva, tenuto conto che la causale è diversa in quanto, la prima attiene a prestazioni singole in termini di obiettivi, competenze, risultati e comportamenti; la seconda esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall’Ente; è il contributo che un settore/area di responsabilità o l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli altri stakeholder (interlocutori e portatori di interessi).
Per espressa disposizione contrattuale (lettera e) dell’articolo 84, comma 4), è prevista la non cumulabilità con le indennità per specifiche responsabilità, evidentemente non ritenuta aggiuntiva o differenziata e, quindi, sovrapponibile in presenza di una sola fattispecie.
Si evidenzia che in caso di permessi per lutto, matrimonio, concorsi ed esami, con la sola esclusione di quelle prestazioni di lavoro che richiedano l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (esempio, compenso lavoro straordinario, indennità per attività disagiate o di rischio), al dipendente spetta l’indennità per intero.
Analogamente, durante i permessi orari per motivi personali e familiari, al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l’indennità in questione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il sistema di determinazione del valore dell’indennità, pertanto, si collocherà nell’ambito della fascia economica individuata dall’Amministrazione secondo la predetta tabella rappresentativa.
Per mera esemplificazione e costruendo una ipotetica scala di base e ponendo 60 il punteggio massimo raggiungibile e quantificato in € 8.000,00 l’indennità da corrispondere al personale della polizia municipale definita in contrattazione collettiva integrativa, viene così suddivisa secondo la denominazione individuata dalla regione Campania:
Categoria C: fino a € 1.000 (Area degli Istruttori con il nuovo CCNL)
Categoria D: da € 1.001,00 a € 3.000,00 (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con il nuovo CCNL)
Dirigenza: da € 3.001,00 a € 4.000,00
Quindi, abbiamo:
Grado rivestito: Max punti 30 |
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Rilevanza massima: Punti 30 |
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Rilevanza media: Punti 20 |
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Rilevanza minima: Punti 10 |
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Irrilevante: Punti 0 |
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Responsabilità connesse al grado rivestito: Max punti 20 |
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Rilevanza massima: Punti 20 |
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Rilevanza media: Punti 10 |
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Rilevanza minima: Punti 5 |
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Irrilevante: Punti 0 |
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Peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali ed ambientali: Max punti 10 |
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Rilevanza massima: Punti 10 |
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Rilevanza media: Punti 6 |
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Rilevanza minima: Punti 3 |
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Irrilevante: Punti 0 |
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In base alle varie pesature effettuate, si distinguono i seguenti gruppi di valore:
- Da 1 a 18 collocazione nel livello 1 – 25% del valore
- Da 19 a 40 collocazione nel livello 2 – 66% del valore
- Da 41 a 60 collocazione nel livello 3 – 100% del valore
Ad esempio, un lavoratore appartenete all’Area degli Istruttori al quale venga attribuito un punteggio complessivo di 35, e quindi collocato nel livello 2, è corrisposto un compenso pari al 66% di € 1.000,00, pari a € 660,00.
Nel caso di personale a tempo parziale, l’importo, definito in sede di contrattazione integrativa, deve essere riproporzionato, e ciò anche qualora tale operazione determini un importo inferiore al valore minimo previsto dal contratto nazionale.
Indennità di servizio esterno
L’indennità per i servizi esterni è stata introdotta dall’art. 56-quinquies del CCNL del 21 maggio 2018. Le novità arrecate dall’articolo 100 del nuovo CCNL del 16 novembre 2022 sono le seguenti:
- Aumento del massimo giornaliero da 10,00 a € 15,00;
- Eliminazione della lettera d) del comma 3 dell’art. 56-quinquies “non è cumulabile con l’indennità condizioni di lavoro di cui all’articolo 70-bis”. Con la locuzione “non è cumulabile con l’indennità di cui all’articolo 70-bis” le parti contrattuali non hanno voluto a priori escludere il cumulo con altre indennità, rimettendo alla contrattazione collettiva integrativa di stabilire i principi per cui una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte e individuare condizioni di lavoro che viceversa possano remunerare una o più indennità. Pertanto i criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse (ARAN, parere CFL_192 del 20/12/2022). Si ricorda che, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte ed i criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse. Il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura “accessoria”, solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. La cumulabilità non è una diretta ed automatica conseguenza del riconoscimento di una soltanto delle due indennità, non esistendo alcun automatismo di cumulo nel riconoscimento delle singole indennità in parola. In pratica, non può riconoscersi l’indennità di rischio solo in quanto è riconosciuta l’indennità di disagio, e viceversa. Una posizione lavorativa ben può possedere i requisiti di riconoscimento di uno solamente dei due istituti, non necessariamente entrambi.
Di conseguenza le due indennità, di rischio e di disagio, se correttamente applicate, vale a dire fondate su condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse (individuazione dei soggetti e delle specifiche prestazioni correlate), sono certamente cumulabili tra loro, posto che hanno finalità del tutto distinte e tra loro estranee (ARAN, parere RAL_1563). Ne consegue che l’indennità in questione assorbe e compensa totalmente le indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio);
- Introduzione al comma 3 dell’art. 100 di una nuova lettera d) “è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi”. Già l’articolo 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50 del 24/4/2017, come inserito dalla legge di conversione 21/06/2017, n. 96 disponeva che, a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del decreto legislativo 267/2000, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’Ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale, ivi compreso i titolari di incarico di Elevata Qualificazione, in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo o degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. E’ opportuno evidenziare che l’Ente locale, nella propria autonomia gestionale-organizzativa, adotti, previa informazione alle OO.SS. e RSU, apposito regolamento contenente l’elenco delle manifestazioni da escludere dall’obbligo di corresponsione delle spese. Trattasi, come detto, di ore di lavoro aggiuntivo, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro per attività di sicurezza e polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato: concerti, attività di polizia stradale in vicinanza dei centri commerciali in determinati periodi dell’anno (es. sabato e festività), attività di polizia stradale in occasione di eventi fieristici, sportivi, etc. Queste ore di lavoro sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’articolo 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 e, qualora siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al normale compenso al suddetto personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun Ente locale.
L’indennità di servizio esterno, che compensa totalmente i rischi e i disagi legati alla resa dello stesso, è destinata al personale di polizia locale che ordinariamente svolge attività in servizi esterni.
Rrisponde alla finalità di stimolare il servizio di vigilanza e controllo del territorio tipici di questo organo, disincentivando una presenza prolungata negli uffici degli agenti.
Due sono le condizioni per potere beneficiare di questa indennità:
- Che la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera sia resa mediante servizi esterni di vigilanza;
- Che la stessa sia resa in via continuativa.
Secondo una rigorosa interpretazione possiamo definire “ordinaria” quella prestazione lavorativa resa in modo abituale, ricorrente, che non fuoriesce dalla norma o dalla normalità.
Il termine sembrerebbe riferirsi a un giudizio che non implica un valore assoluto, totale, piuttosto a un concetto di “prevalenza/maggioranza” giornaliera dell’attività resa all’esterno e, solo in presenza di tale condizione, è possibile procedere alla erogazione del compenso.
Sulla questione è intervenuta l’ARAN (Parere prot. n. 16239 del 9 ottobre 2018), sostenendo che, sulla base delle disposizioni espressamente stabilite nell’articolo 56 - quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità di cui si tratta possa essere riconosciuta solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi esterni di vigilanza in strada.
Con parere CFL_51 del 3 aprile 2019 l’Aran, relativamente alle particolari problematiche esposte, ha precisato quanto segue:
1) sulla base delle disposizioni espressamente stabilite nell’articolo 56 - quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità ivi prevista può essere garantita solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale;
2) nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell’Ente, o, in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità fa riferimento “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”. Ugualmente, per le medesime motivazioni, l’indennità di cui si tratta non potrà essere erogata nei casi di assenze per l’intera giornata.
Tanto premesso, per quanto di propria competenza, la scrivente Agenzia, per agevolare il confronto trai due citati istituti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il loro eventuale cumulo, ritiene opportuno, relativamente alla richiamata indennità di servizio esterno, confermare i più salienti passaggi degli orientamenti applicativi già formulati ed a tale riguardo ritiene utile precisare che sulla base delle disposizioni dell’art. 56- quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, il riconoscimento della indennità in parola può essere garantito solo al personale della polizia locale che, continuativamente (e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale) sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale, ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.
Con successivo parere prot. n. 11930/2022 dell’1/6/2022, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 56-quinquies, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, rubricato “Indennità di servizio esterno”, evidenziando che l’indennità giornaliera di cui al citato articolo 56-quinquies, comma 3, è “commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno” (comma 2 dell’articolo), compensa i rischi e disagi connessi all’espletamento del servizio in ambienti esterni e che, pertanto, in presenza del requisito della “continuità”, ovvero svolta in modo saltuario o sporadico, debba essere erogata anche in giornate di orario straordinario.
Secondo il parere in commento, quindi, condizione fondamentale affinché l’indennità di servizio esterno venga erogata anche in giornate non lavorative rese in straordinario, è che la prestazione lavorativa da parte del personale della polizia locale sia svolta in via continuativa.
L’indennità di servizio esterno è indubbiamente giornaliera e qualora il tempo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in servizio esterno risulti inferiore a quello ordinariamente coincidente con la durata della giornata lavorativa deve essere effettuato un corrispondente riproporzionamento dell’indennità.
Pertanto, nei casi in cui, per particolari esigenze organizzative dell’ente, o per la fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra l’intera durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata in relazione all’arco temporale di effettivo svolgimento della stessa prestazione lavorativa resa nei servizi esterni.
L’Aran coglie, inoltre, l’occasione per ribadire il proprio orientamento consolidato sul concetto di “continuità”: il riconoscimento dell’indennità in esame può essere garantito solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale.
Nel parere viene altresì confermato che l’espresso riferimento della norma contrattuale “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”, porta ad affermare che nei casi in cui, per specifiche esigenze organizzative dell’Ente, o in quelli di fruizione da parte del dipendente di appositi permessi ad ore, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni.
Si rileva che l’inciso “effettivo” sembri non tollerare ogni altra attività complementare svolta dal personale della polizia locale.
La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell’indennità fa riferimento “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”.
Ugualmente, per le medesime motivazioni, l’indennità di cui trattasi non potrà essere erogata nei casi di assenze per l’intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa.
Tuttavia, a sommesso parere, sembra eccessivo e penalizzante non riconoscere l’indennità in questione al personale che, benché inserito in turni di servizio esterno, sia temporaneamente assente per fruizione permessi brevi (esempio: fruizione di un’ora di permesso a fronte di una giornata lavorativa di ore sei), oppure stia in ufficio per un tempo limitato, etc.
Si deve infine evidenziare che, sia sulla base delle previsioni dell’articolo 17, che su quelle dell’articolo 100 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, l’indennità di servizio esterno non risulta tra i compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.
Atteso che il “servizio esterno” è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale, si ritiene, in continuità con i precedenti orientamenti, che i proventi derivanti dal codice della strada possano essere impiegati per finanziare nell’ambito delle risorse decentrate (art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 espressamente richiamato all’art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022) l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del nuovo CCNL.
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
L’articolo 98, che sostanzialmente conferma il precedente articolo 56-quater del CCNL 21 maggio 2018 che viene sostituto con il presente articolo, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del decreto legislativo n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, ……….. alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
L’Aran, con Orientamento applicativo CFL_41 pubblicato il 3 aprile 2019, aveva già fornito un chiarimento in merito alla possibilità di finanziare con le risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del decreto legislativo n. 285/1992, l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56 - quinquies, del CCNL 21 maggio 2018, affermando che “Tra le altre diverse finalità ivi indicate, l’art. 56 quater, lett. c), del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali, di cui all’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del decreto legislativo n. 285/1992 anche all’ “erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”. “Si tratta di una indicazione ampia e generale. Pertanto, in tale ambito, ad avviso della scrivente Agenzia, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.” (ARAN, parere CFL_41).
Va chiarito che i proventi riscossi hanno un vincolo di destinazione, in quanto devoluti esclusivamente al personale inserito nella realizzazione di specifici progetti di potenziamento dei servizi di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai sensi dell’art. 208 e non possono essere destinati ad altre finalità come il fondo per il lavoro straordinario.
Il rafforzamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito ”anche” mediante acquisti di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale e l’Amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, può impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie esemplificativamente previste dall’articolo 208 del Codice della Strada.
Non risulta, dunque, di per sé decisiva, per il rispetto del vincolo di destinazione, la natura corrente o di investimento della spesa che l’Ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e che a tale specifica finalità sia rivolto. Si tratta, peraltro, di un orientamento da ultimo confermato dalla Sezione con deliberazione 447/2019/PAR del 18 dicembre 2019 (Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, 85/2020/PAR).
Spetterà al Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di rafforzamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall’art. 208, comma 4, lettera b). (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 3/2019/PAR del 21 gennaio 2019).
Atteso che il “servizio esterno” è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale, si ritiene, in continuità con i precedenti orientamenti, che i proventi derivanti dal codice della strada possano essere impiegati per finanziare nell’ambito delle risorse decentrate (ex art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 espressamente richiamato all’art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022) l’indennità di servizio esterno di cui all’articolo 100 del nuovo CCNL (ARAN, Parere CFL_191).