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CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021. Il Lavoro Agile resta una facoltà?!

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CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021. Il Lavoro Agile resta una facoltà?!

 

Ricordiamo tutti, in sintesi, come il lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, introdotto dall’art. 14 della legge 124/2015 e successivamente disciplinato dal Capo II della legge 81/2017, a causa dell’emergenza sanitaria e limitatamente a tale periodo, era stato individuato quale “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 87) per preservare la salute dei dipendenti pubblici e, nel contempo, garantire la continuità dell’azione amministrativa, più che il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’art. 18, comma 1, legge n. 81/2017

Già con Decreto del Ministro PA del 19 ottobre 2020, il lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche passa dalla modalità ordinaria, ad una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, in aggiunta alla modalità in presenza.

Successivamente, il DPCM del 23 settembre 2021, sancisce il superamento delle suddette modalità stabilendo che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle p.a. è quella svolta in presenza.

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-24), come da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni), ha confermato, il lavoro agile, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti (eccezione fatta per i lavoratori fragili, che hanno goduto di proroga del regime agevolato, fino 31.12.2023).

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, attua le linee guida previste dall’Unione Europea, correlatamente all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e prevede delle novità anche per il lavoro agile: i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in smart working sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere delle priorità in ordine alla fruizione. 

Il 18.01.2024 è la data di definitiva stipula del CCNL 2019/2021 Comparto Istruzione e Ricerca che, all’art. 11  rubricato “Definizione e principi generali” (Titolo III, Capo I), definisce il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017, una possibile modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.

Una volta adottato dall’Amministrazione (è quindi una facoltà, un’opportunità per l’Amministrazione, subordinatamente al possesso dei requisiti organizzativi e tecnologici necessari), il lavoro agile si conferma quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La contrattazione prevede una serie di adempimenti, di diritti e doveri da parte di entrambe le parti, nonché condizionamenti, in realtà già previsti dalla normativa generale, senza apportare alcuna sostanziale miglioria all’impianto esistente.

Alla luce dell’oramai consolidata esperienza in ordine all’adozione del lavoro agile, considerati gli obiettivi concretamente ottenuti nel periodo della pandemia, sarà interessante monitorare quante amministrazioni, tra quelle interessate dal CCNL Istruzione e Ricerca, decideranno di non avvalersene, a causa, per esempio, dei limiti organizzativi e tecnologici.