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COVID-19 e provvedimenti sulla Giustizia: alcune indicazioni

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Una problematica decisamente importante, e finora purtroppo scarsamente considerata, che l’attuale pandemia da Covid-19 ha fatto emergere riguarda la diversità di trattamento all’interno del disposto dell’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 tra i soggetti fatti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni.

Per i procedimenti penali a carico dei primi, l’articolo 83 del decreto-legge 18/2020 esclude, al disposto del n. 2 della lettera b del comma terzo, la sospensione del decorso dei termini delle indagini preliminari o comunque del compimento di qualsiasi attività (senza tacer della prescrizione).

Evidente appare che tale disposizione normativa risulti funzionale a scongiurare il verificarsi di pregiudizi nei confronti di persone private di beni propri o comunque di propria disponibilità nelle more di un’eventuale condanna definitiva, indi presunti innocenti ex articolo 27 comma secondo della Carta Costituzionale, i quali giustamente non possono essere sottoposti a un sacrificio ablatorio delle proprie facoltà dominicali oltre una ragionevole tempistica già predeterminata dalla legge.

Ambedue le divisate tipologie di sequestro sono infatti accomunate da un vincolo di indisponibilità delle cose che ne siano oggetto.

Se dovesse sfumare la possibilità di emendare il predetto decreto-legge 18/2020 nel suo iter di conversione in legge alle Camere per via della “blindatura” posta dal Governo attraverso la richiesta del voto di fiducia sul testo già munito degli emendamenti presentati al Senato, si potrebbe intervenire – onde risolvere tale importante problematica – sull’articolato del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23.

In particolar modo, sotto forma di emendamento, sarebbe auspicabile l’introduzione del comma quinto dell’articolo 36 del decreto-legge 23/2020, così formulato: nel periodo di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ancorché prorogato a norma del presente articolo o di altre disposizioni di legge, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni.

Un siffatto emendamento allontanerebbe anche il rischio della questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni normative ove esse non includano detti procedimenti tra quelli non sottoposti a sospensione dei termini delle indagini preliminari e di compimento di qualsiasi attività nonché di prescrizione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti fatti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni, in violazione delle disposizioni dell’articolo 3 e del comma secondo dell’articolo 111 della Costituzione.

Diversamente si assisterebbe a un diverso trattamento di due situazioni omogenee caratterizzate dall’impressione di vincoli reali di indisponibilità non differenziabili sul piano sostanziale: il soggetto fatto destinatario di un sequestro preventivo vedrebbe la spedita prosecuzione del procedimento penale di propria afferenza, che manterrebbe pertanto una ragionevole durata secondo le tempistiche massime di legge, così da lenire il disagio dell’indisponibilità dei beni sequestrati; il soggetto interessato da sequestro a seguito di perquisizione, invece, sarebbe costretto a restare senza i beni sequestrati per un tempo inspiegabilmente superiore, così da subire un processo già a monte connotato da una potenziale maggiore durata.

E, ancora, si sottolinea la necessità di includere nell’elenco dei procedimenti da trattare sempre e comunque a convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo bis dell’articolo 321 del Codice di Procedura Penale; in essi, infatti, risiede l’imprescindibilità della continuità della garanzia del controllo giudiziale su diritti fondamentali della persona umana.

Potrebbe allora inserirsi, sempre sotto forma di emendamento, anche il comma sesto dell’articolo 36 del decreto-legge 23/2020, così formulato: nel periodo di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ancorché prorogato a norma del presente articolo o di altre disposizioni di legge, devono essere comunque trattati i procedimenti di cui all’articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.