Sulla riforma costituzionale
Sulla riforma costituzionale
in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare
Introduzione
La riforma in oggetto ed il conseguente quesito referendario appaiono, a prima vista, ad un tempo complessi e di difficile comprensione.
La complessità è data dal fatto che i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi a favore o contro un articolato normativo, che incide in maniera assai significativa su 7 articoli della Costituzione vigente.
La difficile comprensione dipende dall’oggetto di tale riforma, che attiene all’ordinamento giurisdizionale ed alla sua riorganizzazione: tema “tecnico”, come si suol dire, su cui la maggior parte dei cittadini non hanno dimestichezza.
Tutto ciò può portare ad estremi opposti, che sono dati dalla semplificazione estrema della riforma e del conseguente quesito referendario, oppure dalla “politicizzazione” del tutto.
L’uno e l’altro atteggiamento non sono in sé errati: dopo tutto, l’essenza del referendum si esprime con un “si” o con un “no” immotivati nella cabina elettorale e certamente la riforma costituzionale, qualsiasi riforma costituzionale, ha in sé indubbi caratteri politici, per cui il voto, come la stessa astensione referendaria e persino il “non voto” possono esprime, seppur in maniera non sempre univoca, un “voto” sul gradimento del Governo e della maggioranza parlamentare, che ha sostenuto la riforma di cui si tratta.
Eppure, parlare semplicemente di “indubbia necessità di garantire una netta separazione delle carriere” oppure, per contro, di “attacco alla indipendenza della magistratura”, così come di “umiliazione della dignità della magistratura a seguito della procedura del sorteggio prevista” contro “necessità di evitare una politicizzazione interna della magistratura”, non possono aiutare in questo ambito.
Gli slogan in questione, corretti o scorretti che siano, hanno un difetto essenziale: nei fatti, quelli “a favore”, non spiegano davvero il perché della necessità di una riforma costituzionale sull’ordinamento della magistratura così come proposta, e quelli “contrari” non sono in grado di rispondere al perché il sistema esistente debba mantenersi così com’è.
Si verifica così una situazione di stallo, che alla fine conduce i più a ragionare secondo schemi “emozionali” o, per meglio dire, secondo logiche di parte o di convenienza o anche solo di simpatia politica.
Ma in tal modo, quale che sia l’esito referendario, nessuno vince davvero e tutti perdono, perché in caso di vittoria del “si”, si enfatizzeranno le ragioni politiche anche contingenti, che per loro natura sono comunque temporanee; in caso di vittoria del “no”, si eleveranno voci contro chi ha proposto la riforma, senza però prendere atto che i problemi dell’attuale sistema sono reali e che il non definirli non aiuterà nessuno: molto più semplicemente, si acuiranno le contrapposizioni e con esse le tensioni istituzionali.
Ecco perché chi scrive ritiene necessario proporre e rimodulare la discussione sulla riforma e sul referendum su base oggettiva, costituzionale appunto.
Ma nel far ciò, è indispensabile chiarire la propria posizione, non tanto per serietà e trasparenza, ma perché discutendo davvero di una riforma costituzionale, che incide in maniera oggettiva sulla struttura di uno dei poteri fondamentali dello Stato, quale è l’ordinamento giudiziario, non si può essere davvero neutrali, se – così almeno si spera – si hanno davvero a cuore le sorti attuali e future dei cittadini e la protezione dei diritti fondamentali.
Le ragioni della riforma costituzionale proposta
Chi scrive è a favore di tale riforma e, per quanto possa valere nella discussione attuale sul referendum, intende partecipare a tale momento politico nel quale i cittadini hanno e non possono non avere un ruolo essenziale.
Ma ciò detto, perché votare “si”?
Innanzi tutto, vi sono due aspetti fondamentali da considerare: il primo strettamente connesso alla struttura del processo, specialmente penale ma non solo; il secondo intrinsecamente connaturato all’attuale configurazione dell’indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri.
La distinzione delle carriere alla luce del “giusto processo” e dell’obbligatorietà dell’azione penale
Riguardo al primo elemento, è noto come l’ordinamento costituzionale italiano, sia con il riconoscimento dell’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 cost.) che con la riforma che portato al pieno riconoscimento del principio del contraddittorio (art. 111 cost.), ha sostanzialmente riconosciuto come “essenziale e fondamentale” che chi esercita l’accusa nel processo penale e le funzioni collegate all’azione penale, che resta pur sempre obbligatoria e quindi non soggetta a discrezionalità o a condizionamenti politici, deve essere posto in posizione di parità con la difesa e davanti ad un giudice terzo ed imparziale.
E’ facile allora comprendere come se l’accusa, come chiaramente avveniva prima dell’adozione del sistema accusatorio nel processo penale (1989), viene posta su un livello diverso da quello della difesa, tale livello non è “inferiore” ma “superiore” e, benché formalmente “distinto” da quello del giudice, laddove l’ordine di appartenenza della magistratura è “unico” in tutti i suoi aspetti, l’indipendenza del giudice non è piena, quanto meno rispetto all’organo requirente, se questo – in qualche modo – ne può determinare o influenzare la carriera.
Se così è, la piena “indipendenza del giudice”, che è una garanzia fondamentale ed imprescindibile per aversi un “giusto processo”, presuppone che il giudice e l’ordinamento dei giudici sia oggettivamente distinto da quello di altri magistrati ed in particolare da coloro che svolgono le funzioni requirenti.
In altri termini, l’accettazione di un processo di “parti” e soprattutto della piena indipendenza ed imparzialità del giudice presuppongono non solo che l’ordinamento dei giudici non dipendi da nessuno dei poteri dello Stato, ma anche che tale ordinamento non dipenda da nessuna delle parti e, dunque, né, ovviamente, dall’ordinamento della difesa, né da quello dell’accusa.
Nello stesso modo, proprio l’obbligatorietà dell’azione penale e, quindi, la specificità della funzione della magistratura requirente, dovendo dipendere dalla legge ed assicurare un’azione indipendente, può essere salvaguardata se non dipende nella sua concreta configurazione da altro potere o da altri soggetti: deve, cioè, essere distinta ed autonoma.
Semplificando, l’ordinamento giurisdizionale e quello requirente devono essere autonomi da ogni potere dello Stato ma anche tra loro chiaramente distinti, anche e proprio per garantire a ciascuno di questi due ordinamenti una vera e propria “indipendenza interna”.
Se così è, la riforma costituzionale di cui si tratta non propone una “separazione delle carriere” ma, più propriamente, una distinzione delle carriere all’interno di una indipendenza istituzionale dell’intera magistratura rispetto ad ogni altro potere dello Stato, come in effetti è chiaramente scritto nel testo di modifica dell’attuale art. 104 cost.:
“la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”
Da questo punto di vista, allora, il caposaldo della riforma costituzionale non solo è condivisibile ma assolutamente necessario: negare l’affermazione di questo principio, significa nei fatti non dare pieno valore né all’indipendenza del giudice ma neppure all’obbligatorietà dell’azione penale. Il che alla fine conduce o ad una svalorizzazione in sé del giudicare e, quindi, del “giusto processo” o ad una svalorizzazione dell’obbligatorietà dell’azione penale, che altro non è se non la costituzionalizzazione della necessità di dare il più ampio spazio alle richieste di giustizia contro i crimini commessi, cioè contro fatti che importano le più gravi violazioni dei diritti e degli interessi fondamentali dei cittadini e dello Stato.
Ovvio corollario di ciò è una distinzione degli organismi costituzionali che sono chiamati a definire “le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati” (art. 105 cost.). Da qui la necessaria presenza di due Consigli superiori, come in effetti previsto dalla riforma.
L’estrazione a sorte dei membri di ciascun Consiglio superiore a tutela dell’oggettività delle decisioni
Ma se così è, è oltremodo evidente che a questa affermazione di principio devono derivare coerenti corollari nella configurazione di tale “autonomia”.
Su questo la riforma proposta risulta, al di là di ogni preconcetto, coerente: l’unità della magistratura nel suo complesso è data innanzi tutto dal fatto che in entrambi i Consigli superiori la presidenza spetta al medesimo soggetto: il Presidente della Repubblica.
La configurazione di ciascun Consiglio superiore è, poi, di fatto mutuata dall’attuale configurazione: un terzo di ciascun Consiglio superiore è composto da avvocati e professori ordinari in materie giuridiche e due terzi dai rispettivi ordini. Su ciò, del resto, non vi è contestazione.
Ciò che si contesta è il meccanismo dell’estrazione “a sorte”.
Astrattamente considerato, in effetti, tale meccanismo può apparire quanto meno inusuale.
Tuttavia (e qui veniamo al secondo elemento sopra citato: l’attuale configurazione dell’indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri), è innegabile che l’esperienza di un Consiglio della magistratura indipendente ha portato, nell’esperienza repubblicana, alla formazione – in sé naturale e quindi di per sé non criticabile – di opinioni e correnti all’interno della magistratura, o, per meglio dire, a “parti” distinte all’interno della stessa (talvolta portatrici di vere e proprie istanze politiche): del resto, l’indipendenza di un organismo non significa unanimità o piena conformità al suo interno.
Se così è, essendo la scelta dei componenti “togati” del Consiglio superiore basata sull’elezione, come ogni “elezione” il tutto ha comportato (senza con ciò portare alcuna nota di polemica) nei fatti il prevalere di questa o quella parte (o corrente, se si preferisce), con il grave e serissimo riflesso sulla stessa affidabilità e terzietà delle valutazioni del Consiglio superiore sia in tema di carriera che in tema di giudizi disciplinari.
Il Consiglio superiore, infatti, è in ogni caso un organismo decisorio, chiamato in sede di valutazione e prospettive di carriera, a preferire e ad esprimere decisioni intrinsecamente connotate da valutazioni di opportunità
Ogni decisione sul punto, quindi, è e deve rimanere “sovrana”: ed in questo senso la riforma ribadisce il punto.
Ciò che deve auspicarsi, sia per quanto riguarda le nomine di natura “politica” (i.e. con riguardo ai membri indicati dal Parlamento in seduta comune) che per quanto riguarda i componenti derivanti dai rispettivi ordini magistratuali, è che la inevitabile discrezionalità ed opinabilità delle scelte in questione sia strutturata in modo tale da ridurre il più possibile il “carico politico o ideologico o emozionale” dei componenti di ciascun Consiglio superiore.
La decisione prese sulle carriere di ciascun magistrato, proprio in ragione della caratteristica propria della funzione di cui si tratta, devono potersi basare il più possibile su dati oggettivi. Ammessa, quindi, la “bontà” e la dignità di ogni membro eletto, un metodo (opinabile ma certamente non improprio) per garantire che sin dall’inizio si scelgano persone aventi posizione equilibrate, ragionevoli e aperti al dialogo è che la scelta finale dipenda dalla “sorte”, appunto, non tanto per svilire la funzione, ma per valorizzare l’oggettività e, quindi, la condivisibilità delle decisioni sulla carriera dei singoli magistrati, che in ogni caso sono presi in maniera collettiva e, quindi, dall’intero Consiglio superiore e non dai suoi singoli componenti.
Certamente è necessario che i criteri di selezione dei membri togati, tra cui verranno poi “estratti” i componenti di ciascun Consiglio superiore, dovrà sapientemente essere disciplinato dalla legge: in questo senso, il dettato costituzionale non fornisce alcuna indicazione precisa, ma è pur vero che la legge in questione dovrà rispettare sicuramente l’indipendenza della magistratura, la sua autonomia decisionale, così come la sua pluralità interna. Per cui il sistema elettivo appare sicuramente preferibile, come accade già oggi: non è immaginabile, invece, un sistema di selezione puramente affidato al caso né un sistema che di per sé non dia spazio alle diverse “anime” all’interno di ciascun ordine o che non garantisca il rispetto del criterio di rappresentatività. Ma se ciò è, il tutto non inficia affatto la riforma proposta, ma anzi ne valorizza la dinamicità ed il fatto che la legge in questione non può prescindere da una concreta, reale e fattiva collaborazione tra potere politico e ciascun ordine magistratuale.
Per cui il sistema elettivo, per l’individuazione dei componenti sui quali verrà effettuato il sorteggio, appare auspicabile. Non è immaginabile, invece, un sistema di selezione puramente affidato al caso né un sistema che di per sé non dia nessuno spazio ai requisiti di competenza o alle diverse “anime” all’interno di ciascun ordine o, per meglio dire, che non garantisca, in qualche modo, il rispetto del criterio di rappresentatività anche in considerazione delle principali categorie entro cui possano essere incluse le diverse funzioni (per esempio, in ambito civile o penale, oppure in fase di indagini preliminari o di giudizio di primo o secondo grado) svolte dai magistrati giudicanti o requirenti.
Ma se ciò è, il tutto non inficia affatto la riforma proposta, ma anzi ne valorizza la dinamicità ed il fatto che la legge in questione non può prescindere da una concreta, reale e fattiva collaborazione tra potere politico e ciascun ordine magistratuale.
Se non che si potrebbe obiettare che in ogni caso l’estrazione a sorte dei magistrati, che dovranno far parte dei due Consigli superiori, svilisce in ogni caso la dignità della magistratura nel suo complesso, quasi che non fosse essa stessa in grado di trovare al suo interno soggetti capaci di rappresentarla in seno a ciascun Consiglio superiore.
Un simile approccio, tuttavia, non avrebbe davvero particolare valore, laddove si consideri che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni” (art. 107 comma 3 cost.).
Essendovi, quindi, piena eguaglianza tra tutti i magistrati, è evidente che a priori tutti possono essere chiamati potenzialmente a rivestire ruoli all’interno di ciascun Consiglio della magistratura, quanto meno nel senso che, sussistendo determinate competenze ed avendo ottenuto una qualche legittimità, di per sé nessuno è migliore o più degno degli altri.
Da questo punto di vista, il sistema del sorteggio, ancorché oggi possa apparire inusuale, è in realtà un sistema che è stato più volte usato sia in passato (per esempio per numerose magistrature nel periodo classico ateniese), ma anche oggi (come per le commissioni deputate ad esprimere una valutazione ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario oppure per le nomine componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di assunzione presso gli enti ospedalieri o per le nomine dei revisori contabili negli enti territoriali) per la nomina dei componenti di organi deputati ad assolvere funzioni di valutazione e controllo ogni qual volta si è voluto escludere che l’esercizio di funzioni particolarmente qualificanti possano dipendere da scelte legate all’influenza di gruppi organizzati o precostituiti, che perseguano interessi diversi da quelli collettivi, ossia parziali e personali.
Così impostata la questione, il disvalore con il quale talvolta si è fatto riferimento al sorteggio, indicato nella riforma costituzionale di cui si tratta, perde oggettivamente di valore pregnante
L’Alta corte disciplinare a garanzia dei valori comuni della magistratura e della sua indipendenza
Chiarito tale delicatissimo e controverso aspetto, rimane da considerare il perché dell’Alta corte disciplinare, protesa a definire le violazioni disciplinari di ciascun ordine magistratuale, dalla modifica dell’attuale art. 105 cost..
Sul punto, è sufficiente comprendere come il giudizio disciplinare è, a tutti gli effetti, un giudizio e come tale deve essere considerato. Pertanto, la funzione giudicante in questo caso deve essere affidata, come per qualunque giudizio, ad un organo terzo ed indipendente: per l’effetto, l’organo disciplinare deve distinguersi da ciascun Consiglio superiore ma, a sua volta, deve essere strutturato sulla falsariga del Consiglio superiore, così come oggi avviene, in modo tale da preservare l’autonomia dell’organo disciplinare della magistratura da ogni altro potere.
Nello stesso modo, come ogni altro “giudice”, l’Alta corte deve essere soggetto solo alla legge: da qui, la necessità, pure prevista dalla riforma costituzionale, di una legge che definisca oltre alle procedure anche gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, il tutto ovviamente nel pieno rispetto dell’autonomia ed indipendenza dei magistrati e del loro ruolo costituzionale.
Sul punto qualcuno si è domandato se altri, oltre al Ministro della Giustizia, potrà esercitare l’azione disciplinare (oggi spettante anche al Procuratore generale presso la Corte di cassazione): in realtà è un problema mal posto, poiché spetta alla legge definire le forme del procedimento disciplinare e tra le “forme” rientra proprio l’iniziativa disciplinare.
Sulla sua composizione
Qualche riflessione conviene anche in merito alla composizione dell’Alta corte, composta da quindici giudici.
Tre membri sono nominati dal Presidente della Repubblica e sono di carattere non politico o comunque “super partes”, per definizione stante il ruolo proprio del Presidente della Repubblica: il fatto, che non siano sorteggiati, indica la funzione del Presidente della Repubblica come garante anche non solo dell’unità della magistratura ma anche della sua indipendenza, a livello disciplinare, dalle maggioranze politiche.
Tre membri sono nominati dal Parlamento in seduta comune ma sono estratti a sorte seguendo criteri analoghi a quelli previsti per ciascun Consiglio superiore.
Tre membri sono estratti tra gli appartenenti alla magistratura requirente e sei membri sono estratti tra gli appartenenti alla magistratura giudicante: tutti devono possedere dei requisiti ben precisi e, precisamente, avere venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e svolgere o aver svolto funzioni di legittimità.
Per la nomina dei giudici estratti tra i magistrati, vi è la mancanza di un esplicito riferimento ad una legge, come invece previsto per ciascun Consiglio superiore, per la definizione di ulteriori criteri selettivi.
Tale silenzio, però, non significa che una legge non possa esserci, essendo invece presupposta, poiché in ogni caso vanno definiti la procedura di “sorteggio” così come l’indicazione dei potenziali membri dell’Alta corte, il loro insediamento o la loro sostituzione o la loro decadenza.
Nello stesso modo, non pare sia inibito prevedere criteri di pre-selezione dei magistrati, che potranno essere estratti per far parte dell’Alta corte. Dopo tutto, la riforma non indica che tutti coloro, che hanno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e svolgono od hanno svolto funzioni di legittimità, hanno di per sé diritto di essere sorteggiati per far parte dell’Alta corte. In altri termini, il riferimento in questione, pare più un requisito necessario ma di per sé non sufficiente. Il che apre, naturalmente, a adeguate configurazioni normative.
Ciò che appare evidente (pur nell’apparente lacuna del testo) è che essendo fissato il numero e la qualifica “minima” che deve possedere ciascun membro togato dell’Alta corte, la legge – come accennato - deve essenzialmente e sostanzialmente rispettare i principi di autonomia e indipendenza di ciascun ordine magistratuale. Il criterio della rappresentatività, trattandosi di un organo giurisdizionale, non ha un valore di per sé pregnante come invece notato con riguardo a ciascun Consiglio superiore. Ad ogni modo, anche in questo caso sarà doveroso un raccordo tra rappresentanza politica e magistratura sotto i diretti auspici del Presente della Repubblica, avendo un ruolo determinante nell’indicazioni di membri dell’Alta corte.
Il regime delle impugnazioni delle decisioni dell’Alta corte
La legge dovrà indicare la composizione dei collegi, garantendo in ogni caso la presenza di magistrati giudicanti o requirenti.
Ciò detto, due ultimi profili devono essere analizzati: il regime delle impugnazioni delle decisioni dell’Alta corte disciplinare e la presenza, nella medesima corte, dei magistrati giudicanti e requirenti.
Sul primo aspetto, è sufficiente osservare, come avviene per altri organismi giurisdizionali, nulla vieta di avere all’interno del medesimo organo giurisdizionale distinzioni tra primo grado e grado di appello: tali forme non sono anomale o del tutto sconosciute specie a livello internazionale.
Se così è, il riferimento all’impugnazione delle decisioni dell’Alta corte disciplinare avanti alla medesima Alta corte, non va intesa nel senso di escludere la sua terzietà del giudice o per svilire il senso stesso del concetto di impugnazione, ma va intesa nel senso che le decisioni dell’Alta corte sono sempre “sovrane ed insindacabili” (e ciò per garantire l’autonomia ed indipendenza della magistratura), ma possono essere oggetto di verifica, come ogni altra decisione, ma solo all’interno della medesima Alta corte, così da poter ottenere due risultati: il coinvolgimento del maggior numero possibile di componenti dell’Alta corte al fine di vagliare la violazione disciplinare contestata, assicurando in ogni caso il criterio della divisione del lavoro e quindi dell’efficienza dell’organo in questione, nonché la necessità di garantire – come dovrebbe auspicarsi per ogni giudizio specie penale – un doppio giudizio nel merito a favore dell’affidabilità della decisione presa.
Qualcuno si domanda se contro le decisioni dell’Alta corte si potrà esperire il ricorso per cassazione previsto ex art. 111 cost.. Fermo restando che il ricorso in questione è previsto solo per motivi formali (c.d. violazione di legge), l’apparente “lacuna” in realtà si risolve col fatto che è prevista un’impugnazione anche nel merito e, quindi, è di per sé prevista anche una impugnazione di pura legittimità. Per cui l’assenza di una garanzia in tal senso è mal posta, essendo anzi previsto – come notato – espressamente un doppio grado di giudizio nel merito, fornendo quindi garanzie maggiori di un ricorso per cassazione.
L’unicità dell’Alta corte a tutela dei valori comuni della magistratura
Il fatto che ci sia un unico organo disciplinare sia per la magistratura giudicante che per quella requirente è soluzione adeguata e non contraddittoria, come invece taluni hanno riferito.
Innanzi tutto, è necessario avere una coerenza di disciplina e di interpretazione delle norme disciplinari per l’intera magistratura: avere “due corti”, come molti hanno suggerito, sarebbe un controsenso. Come per la Corte di cassazione, che mira a fornire una interpretazione uniforme della legge, non può che aversi un unico organo disciplinare per la magistratura, come oggi avviene.
Nello stesso modo, una duplicazione dell’Alta corte o un assorbimento della funzione disciplinare all’interno di ciascun Consiglio superiore andrebbe contro ad una necessità fondamentale: la necessità di garantire il più possibile che i magistrati giudicanti e requirenti seguano i medesimi principi fondamentali, deontologici e valoriali, nello svolgimento delle loro attività, principi fondamentali che non possono non avere come riferimento i valori costituzionali e la protezione dei diritti.
Ammessa la distinzione delle carriere delle due magistrature, l’organo deputato a decidere sulle violazioni disciplinari non poteva, quindi, che essere distinto ed autonomo, come in effetti si è previsto e stabilito, dai due Consigli superiori e, volendosi garantire il rispetto di valori “comuni e propri della magistratura”, che è e deve essere – è bene ricordarlo – “potere neutro” ed a servizio della legge e dei diritti dei cittadini, si deve prevedere al suo interno la presenza sia di membri dell’organo giudicante che dell’organo requirente.
Ciò, giusto per fornire adeguate risposte anche a questo tema, non costituisce una ferita all’indipendenza ed imparzialità della funzione giudicante propria del giusto processo sopra richiamata ed alla base della distinzione delle carriere.
Infatti, in quest’ambito si fa riferimento all’azione disciplinare mossa contro un magistrato: la riforma costituzionale ribadisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente, sicché la sua unicità non viene meno, ma, anzi, è tenuta in piedi proprio con riferimento ai doveri “comuni” propri della magistratura, pur con le specificità del caso.
Ne consegue che solo la magistratura (vista nel suo complesso) può giudicare un magistrato: per cui in quest’ambito, non si pone il problema della indipendenza di cui si tratta. Inoltre, nell’Alta corte il numero dei magistrati giudicanti è maggiore di quelli requirenti: sicché, in ogni caso, la dipendenza degli appartenenti alla magistratura giudicante verso l’organo requirente non ha ragion d’essere.
Ciò detto, è tempo di concludere.
Conclusioni
Si è detto un po’ provocatoriamente che questa riforma, al di là di ogni giudizio nel merito, non risolve nulla dei problemi reali ed attuali della giustizia italiana.
Più precisamente si è affermato che nulla cambia sul funzionamento della giustizia, sulla velocità e l’efficacia dei processi e su altre questioni delicatissime come, per esempio, l’agonizzante situazione del sistema carcerario italiano.
Può essere che ciò sia, ma anche questa critica non coglie nel segno sul perché della necessità della riforma.
Non si tratta di avere una amministrazione della giustizia più efficiente ma più giusta, cioè di avere ed assicurare a tutti i cittadini processi giusti attraverso la piena attuazione dei principi del “giusto processo”.
In gioco, quindi, non vi è l’efficienza, ma la giustizia del sistema visto nel suo complesso.
Certamente vi sono punti opinabili nella riforma proposta, ma sicuramente nel suo complesso essa mira in maniera coerente a dare finalmente spazio costituzionale a principi fondamentali al nostro ordinamento giuridico, che ha peculiarità e valori propri di cui dobbiamo essere orgogliosi non solo per nostra storia giuridica ma anche per il nostro futuro.
Da questo punto di vista, allora, l’urgenza della riforma costituzionale è in re ipsa o, se si preferisce, intrinseca, così che ogni esigenza ad essa sottostante non può essere rinviata ulteriormente.
Se, quindi, si vuole dare una chiara e definitiva configurazione al quesito referendario, la vera domanda è in fondo semplice, immediata e sicuramente di interesse di tutti i cittadini:
“volete voi un “giusto processo” e più giustizia?”
Io rispondo: “si!”