Senza quorum, ma non senza regole: il significato del voto nel referendum costituzionale confermativo
Senza quorum, ma non senza regole: il significato del voto nel referendum costituzionale confermativo
Nel dibattito pubblico che accompagna la prospettiva di un referendum costituzionale, il riferimento al quorum ricorre con la forza di un automatismo, quasi fosse una clausola naturale di ogni consultazione popolare. Ci si interroga se ci sarà, se verrà raggiunto, se l’astensione possa rappresentare una strategia efficace, replicando schemi consolidati nella pratica dei referendum abrogativi. È un fraintendimento comprensibile, ma profondo, perché proietta sul referendum costituzionale categorie che gli sono estranee e finisce per oscurarne la funzione sistemica. Il dato, noto ma spesso trascurato, è che il referendum confermativo non prevede alcun quorum di partecipazione: l’esito dipende esclusivamente dai voti validamente espressi. Questo elemento, tuttavia, non è un’anomalia del sistema né una lacuna normativa, ma il portato coerente di una scelta costituzionale precisa, che merita di essere compresa prima ancora che giudicata.
La differenza strutturale tra il referendum previsto dall’art. 75 Cost. e quello disciplinato dall’art. 138 Cost. è, sotto questo profilo, decisiva. Nel primo caso il referendum è concepito come uno strumento di controllo popolare sull’attività legislativa ordinaria, potenzialmente idoneo a incidere su equilibri politici contingenti; il quorum assolve allora alla funzione di evitare che una minoranza organizzata possa abrogare una legge in presenza di una maggioranza disinteressata o silente. Nel secondo caso, invece, il referendum non è un atto di rottura né un rimedio patologico, ma una fase eventuale e fisiologica del procedimento di revisione costituzionale, che si innesta solo quando il Parlamento non abbia raggiunto una maggioranza qualificata dei due terzi. Qui il corpo elettorale non è chiamato a “correggere” il legislatore, ma a completare il processo di legittimazione di una scelta che incide sulle regole fondamentali della convivenza costituzionale. In questa prospettiva, l’assenza del quorum non segnala un difetto di garanzia, bensì il mutamento della logica sottesa alla consultazione.
È proprio alla luce di tale differenza che va riconsiderato il significato dell’astensione. Nel referendum costituzionale confermativo essa non svolge la funzione di neutralizzazione dell’esito, né può essere interpretata come una forma di dissenso implicito o di prudente sospensione del giudizio. L’astensione rimane, certo, una scelta giuridicamente lecita, ma assume un valore diverso: non incide sull’efficacia della consultazione e non produce effetti correttivi sull’esito, limitandosi a ridurre la platea dei partecipanti attivi. In questo senso, astenersi significa rinunciare a incidere su una decisione che la Costituzione rimette direttamente al corpo elettorale, trasferendo ad altri la responsabilità della scelta finale. Non si tratta di una valutazione morale, ma di una constatazione giuridica, che discende dalla struttura stessa dell’istituto.
L’assenza del quorum, allora, non configura un vuoto normativo, ma una garanzia di tipo diverso. Essa impedisce che la revisione della Costituzione sia condizionata da strategie di non partecipazione e riafferma il principio secondo cui le regole fondamentali devono essere decise da chi accetta di assumersi l’onere del voto. In questo senso, il referendum confermativo valorizza la partecipazione consapevole più che la mera mobilitazione numerica, affidando la decisione a un confronto aperto e trasparente tra opzioni alternative. È una scelta che riflette una concezione esigente della sovranità popolare, intesa non come sommatoria passiva di presenze, ma come esercizio responsabile di una funzione costituzionale.
In precedenti contributi ho esaminato distinti profili del procedimento di revisione costituzionale, soffermandomi, da un lato, sulla raccolta delle firme quale atto di attivazione del referendum confermativo[1] e, dall’altro, sulle implicazioni sostanziali della riforma in materia di separazione delle carriere dei magistrati, assumendo in quella sede una posizione esplicitamente critica[2]. Il presente intervento si colloca in continuità con tali riflessioni, ma ne sviluppa l'esito naturale, concentrandosi sul momento del voto referendario quale snodo decisivo in cui la dimensione procedurale e quella politica vengono a coincidere.
In questa prospettiva, il voto referendario assume una valenza che trascende il merito contingente della riforma sottoposta a giudizio. Esso diventa il luogo in cui si misura il rapporto tra cittadino e Costituzione, non più mediato dalla rappresentanza parlamentare, ma affidato a una scelta diretta e irrevocabile. La mancanza di un quorum non attenua tale responsabilità, bensì la rende più netta, perché sottrae al non-voto qualsiasi funzione surrogatoria o dilatoria.
Da ciò discende che l’assenza del quorum non può essere letta isolatamente, come se il voto referendario si svolgesse in un ambito astratto e decontestualizzato. Al contrario, essa presuppone un contesto istituzionale e informativo adeguato, nel quale l’elettore sia posto nelle condizioni di comprendere il significato della scelta che gli è affidata. Il referendum costituzionale confermativo è infatti inserito in un procedimento scandito da tempi, garanzie e regole precise, che non si esauriscono nella disciplina del voto, ma riguardano anche la fase che lo precede: dalla raccolta delle firme all’indizione della consultazione, fino allo svolgimento del dibattito pubblico. In questo senso, il pluralismo dell’informazione non rappresenta un valore accessorio o esterno al procedimento referendario, ma una sua condizione funzionale, perché solo un confronto effettivo tra posizioni diverse consente alla responsabilità del voto di tradursi in una scelta consapevole. L’assenza del quorum, dunque, non alleggerisce il sistema delle garanzie, ma lo rende più esigente, affidando alla qualità del procedimento e del contesto informativo il compito di sostenere la legittimità della decisione finale.
In definitiva, il referendum costituzionale confermativo mostra come la Costituzione non tema il giudizio dei cittadini, ma lo richieda quando le condizioni lo impongono. L’assenza del quorum non indebolisce questa scelta, bensì la rafforza, perché chiama ciascun elettore a misurarsi direttamente con la responsabilità della decisione. Come ricordava Celso, nella celebre definizione riportata da Ulpiano, ius est ars boni et aequi: il diritto non è solo tecnica, ma anche misura e equilibrio. È in questa tensione tra regole e responsabilità che il referendum costituzionale trova il suo senso più autentico, non come incidente del sistema, ma come una delle sue espressioni più alte.