L'inammissibilità del referendum per uscire dall'eurozona
L'inammissibilità del referendum per uscire dall'eurozona
Abstract:
In questo contributo ho voluto porre l'attenzione su uno dei capisaldi del movimento culturale sovranista. Il referendum sull'Euro è stato e continua ad essere per i sovranisti un modo democratico per capire la volontà dei cittadini sull'uscita dalla moneta unica.Il loro obiettivo tuttavia pecca di ingenuità a causa della procedura farraginosa e dagli esiti incerti così come ho descritto.
SOMMARIO
La differenza tra i sogni e la realizzazione degli stessi
La costituzione proibisce questo tipo di referendum
I vari tipi di referendum
Il meccanismo costituzionale
La differenza tra i sogni e la realizzazione degli stessi
Chiunque di noi coltiva dei sogni e delle speranze; un uomo privo di sogni che cos'è?Alcuni si accontentano di immaginare la realtà, altri si pongono degli obiettivi più o meno condivisibili, più o meno realistici.
In questa sede non è mia intenzione argomentare circa la tematica delle speranze e dei sogni umani, dal punto di vista filosofico o psicologico, m'interessa parlare dei sogni così come vengono intesi dal cittadino comune e per ciò che può servire per meglio comprendere questo articolo.
Mi sono chiesto spesso, alla luce delle mie ricerche, quale significato storico attribuire alla "domanda" politica di una parte della società, più o meno consistente che chiede di ridimensionare il potere delle Istituzioni europee, chi attraverso una maggiore democratizzazione rimanendo nella zona Euro e all'interno dei Trattati europei, chi invece chiedendo di uscire dall'eurozona e chi addirittura "stracciando" tutti i trattati europei.
Si tratta di un sogno, appunto, perché gli obiettivi presuppongono un percorso da fare per raggiungerli, e ci sono schemi politici, economici e giuridici che si frappongono ai sognatori.
Il sogno(dicono) sollecita gli uomini a sforzarsi per raggiungerlo, e se non lede la libertà e la dignità altrui, può arrecare dei benefici anche a chi sta fuori dalla cerchia dei sognatori che si adoperano per realizzare i propri sogni e forse arrecherebbe benefici anche a coloro che erano contrari.
Cosa accadrebbe, invece, se i sogni dovessero provocare più danni che benefici?Non tutti i sogni sono realizzabili, o almeno esiste un grado di probabilità di realizzazione per ciascuno di essi, dal punto di vista economico, politico e giuridico.
Spiegherò dunque quali sono le probabilità e le difficoltà, dal punto di vista giuridico, di chi sogna di uscire dall'eurozona, iniziando da questo ipotetico referendum che i sovranisti hanno intenzione di promuovere allo scopo di uscire dall'eurozona e come questa modalità di sognare sia poco lungimirante.
La costituzione proibisce questo tipo di referendum
I sovranisti vogliono legittimare politicamente l'uscita dall'eurozona attraverso la pronuncia di un referendum, pertanto non vogliono correre il rischio di una scelta che potrebbe rivelarsi deleteria per il movimento culturale e, ipoteticamente per l'Italia intera.
Il Movimento sa che per promuovere un referendum che riguarda la ratifica dei trattati internazionali, non può ricorrere all'istituto referendario previsto dall'art. 75 della costituzione, perché vi è un chiaro divieto ad un pronunciamento che abbia ad oggetto i trattati stessi; statuisce l'art. 75" E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ".
Di che tratta il referendum abrogativo? In buona sostanza si tratta di un istituto di democrazia diretta che consente al corpo elettorale di pronunciarsi su una legge ordinaria o avente forza di legge, allo scopo di confermarla o di abrogarla.
Questo è un importante istituto giuridico, perché consente di verificare la volontà del popolo su precise tematiche; il popolo è sovrano, anche se tale sovranità trova dei limiti costituzionali.
In questo caso i limiti costituzionali sono le tematiche sottratte alla volontà del popolo di esprimersi mediante un referendum; può piacere o meno, ma è così.
Il costituente del 1946 non ha voluto assegnare alcuni settori giuridico/politici all'alternativa secca del popolo, perché tali settori furono considerati troppo delicati o troppo tecnici per affidarli al pronunciamento della collettività.
I vari tipi di referendum
Esistono diverse tipologie di referendum.
Quello abrogativo è forse il più "famoso", ma costituzionalmente si può promuovere anche il referendum sulla riforma costituzionale, detto sospensivo, poi quello territoriale e quello consultivo; tuttavia a queste forme di pronunciamento, storicamente abbiamo avuto anche un unico caso di referendum di indirizzo, nel 1989 con la legge costituzionale 2/1989 che diede la possibilità al popolo di pronunciarsi sulla redazione della costituzione europea; è proprio questa ultima forma di referendum che il Movimento vorrebbe ripetere(1), chiedendo al popolo di pronunciarsi sull'Euro.
Non si tratta dunque di un referendum abrogativo, ossia quella fonte del diritto che innova il diritto oggettivo in negativo visto e considerato che l'abrogazione di una legge ordinaria può avvenire solo se si concede questo potere di rimuovere dal "mondo del diritto" una fonte dello stesso rango della legge ordinaria.
Ovviamente , nel caso in cui si tentasse di promuovere tali referendum a discapito dei divieti, il controllo di ammissibilità delle richieste referendarie della Corte costituzionale(2)avrebbe esito negativo per i promotori.
Come spiegavo, il movimento culturale, resosi conto di tali divieti, vuole bypassarli attraverso l'emanazione di una legge costituzionale ad hoc, come nel 1989; sì, avete letto bene!...vogliono mettere in moto un meccanismo costituzionale per chiedere ai cittadini se sono d'accordo o meno di uscire dall'Eurozona.
Per chi non sapesse in cosa consista il meccanismo costituzionale, dovrà portare un po' di pazienza leggendo quanto segue.
Il meccanismo costituzionale
La costituzione si pone ad un rango superiore rispetto alle leggi ordinarie, pertanto se una legge ordinaria od avente forza di legge dovesse contrastare con i precetti e le disposizioni costituzionali, tale legge sarebbe "rimossa" dal "mondo giuridico" grazie alla Corte costituzionale(nel gergo giuridico si preferisce dire "censura" della legge ordinaria contrastante).
Se la costituzione si pone su un livello superiore, dunque, non può essere una legge ordinaria ad abrogarla e pertanto occorre una legge costituzionale di pari rango a modificare la stessa legge costituzionale o a derogarla.
Per fare ciò la nostra costituzione(beninteso, anche quelle di altri stati, se pur con caratteristiche diverse) prevede un procedimento aggravato per emanare leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
La nostra legge fondamentale viene definita rigida, proprio perché è prevista una procedura aggravata (consistente in un ampio consenso) per modificarla, in modo da coinvolgere, per quanto possibile, anche le minoranze politiche.
Il procedimento si trova nell'art.138 della costituzione che statuisce"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione .
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".
Il potere costituente ha previsto questa formula per bilanciare le opposte esigenze che storicamente si sono verificate, ossia l'esigenza di conservazione dei principi con la mutevolezza delle esigenze della società, ma anche per ponderare meglio i contenuti che si vogliono modificare.
Occorrono quindi due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi con il medesimo testo di legge, la maggioranza ordinaria nella prima deliberazione e la maggioranza assoluta dei componenti nella seconda deliberazione ove la discussione avverrà sulle linee generali prima della votazione finale.
Ambedue le camere devono votare con una maggioranza non inferiore ai 2/3 dei componenti(e non dei presenti), infine la promulgazione del Capo dello Stato e la gazzetta Ufficiale per rendere nota la legge; se tale maggioranza(2/3) non fosse raggiunta entro tre mesi la legge può essere sottoposta a referendum costituzionale; come i lettori ricorderanno, è ciò che è avvenuto con la l'ultima riforma costituzionale.
Ricapitolando, il movimento vuole uscire dall'Eurozona emanando una legge costituzionale che prevede una larga maggioranza(e mi chiedo se sussistano le condizioni politiche), altrimenti si avrebbero due referendum, il primo sospensivo per chiedere al popolo se è favorevole o meno ad un referendum per uscire dall'eurozona, ed eventualmente il secondo, ossia il referendum vero e proprio sull'Euro, a patto che il primo abbia avuto esito positivo.
Lascio a voi lettori giudicare se tale operazione sia fattibile o pecchi di lungimiranza, o peggio, che si tratti di un'inutile e farraginosa operazione dagli esiti incerti.
Non solo ma esiste il rischio che se anche il secondo referendum avesse esito positivo in favore dell'italexit, nulla garantisce che tale esito referendario possa avere un vincolo permanente.
Mi spiego meglio.
Può accadere che l'esito del referendum in favore dell'uscita dall'eurozona, possa essere messo in discussione nella legislatura successiva, con un Governo che si dimostri contrario a questa scelta politica avvallata dal secondo referendum(3).
Il principio della sovranità popolare espresso attraverso il referendum costituisce un vincolo preclusivo nei confronti del legislatore, ma solo se riferito ai principi ispiratori e ai contenuti essenziali della precedente disciplina(c.cost.)con la sentenza 199/2012 che cito" Un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto.
Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ragione del suo carattere puramente negativo, posto che il legislatore ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata.
[...] «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978), in palese contrasto, quindi, con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo"; in sede accademica si cerca di individuare la durata di questo vincolo che per una parte del mondo accademico consiste in una legislatura.
Mi sembra evidente che la modalità di uscita attraverso il referendum sia la meno percorribile e forse quella meno praticabile a livello politico, anche perché non vi è alcun automatismo tra esito del referendum e uscita dall'Eurozona, occorrendo invece altri ed ulteriori atti per rendere possibile l'uscita dall'eurozona.