Il procedimento del referendum costituzionale confermativo
Il procedimento del referendum costituzionale confermativo
Nel dibattito pubblico sulla riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere dei magistrati si è progressivamente sovrapposta alla discussione di merito una forte attenzione agli aspetti procedurali del referendum, spesso però affrontati in modo impreciso o semplicistico. In particolare, la raccolta delle firme promossa dai comitati dei favorevoli e dei contrari alla riforma è stata talvolta interpretata come una sorta di consultazione anticipata o come uno strumento di misurazione del consenso nel Paese. Si tratta, tuttavia, di una lettura fuorviante, che rischia di oscurare la funzione costituzionale propria di tale iniziativa. Le firme, infatti, non servono a votare a favore o contro la riforma né a esprimere un orientamento politico in senso sostanziale, bensì a svolgere una funzione preliminare e decisiva: attivare il referendum costituzionale confermativo previsto dall’art. 138 Cost., evitando che la legge di revisione entri in vigore senza il passaggio attraverso il corpo elettorale.
La Costituzione, come è noto, non prevede un automatismo referendario. Quando una legge costituzionale non è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, si apre soltanto una finestra temporale entro la quale il referendum può essere richiesto. Affinché ciò avvenga, è necessaria l’iniziativa di cinquecentomila elettori, di cinque Consigli regionali o di un quinto dei parlamentari di una Camera, secondo quanto espressamente stabilito dal secondo comma dell’art. 138 Cost. In assenza di tale richiesta, la riforma viene promulgata ed entra in vigore senza alcuna consultazione popolare. Il referendum costituzionale confermativo, in questa prospettiva, non esprime una sfiducia verso il procedimento parlamentare, ma si configura come una garanzia ulteriore prevista dalla Costituzione nei casi in cui il consenso rappresentativo non abbia raggiunto la soglia qualificata dei due terzi.
È in questo spazio, breve ma decisivo, che si colloca la raccolta delle firme: non come forma di voto anticipato né come strumento di misurazione del consenso, ma come atto di attivazione della democrazia diretta, volto a trasferire la decisione finale dal circuito rappresentativo al corpo elettorale. La rilevanza di tale fase non è dunque politica in senso sostanziale, bensì istituzionale, perché condiziona l’accesso stesso al giudizio popolare. Proprio per questo assumono rilievo le modalità di raccolta delle sottoscrizioni, non già per il loro significato simbolico, ma per le concrete ricadute che esse producono sulla tempistica e sul corretto svolgimento del procedimento referendario.
Le sottoscrizioni possono essere apposte in presenza dinanzi a soggetti abilitati, come notai, cancellieri, segretari comunali o consiglieri comunali, in conformità alla disciplina dettata dalla legge n. 352 del 1970, oppure mediante strumenti digitali, grazie alla piattaforma pubblica per la raccolta delle firme elettroniche. Questa innovazione ha inciso profondamente sulla velocità delle campagne referendarie, consentendo di raggiungere in poche settimane soglie che in passato richiedevano mesi. Tuttavia, la rapidità tecnologica non elimina i passaggi di verifica: le firme devono essere depositate, controllate e validate dalla Corte di Cassazione, cui spetta accertare la regolarità della richiesta prima che il procedimento possa proseguire, secondo un controllo di legalità che trova fondamento nella stessa architettura costituzionale del referendum.
In una mia precedente pubblicazione[1] ho già avuto modo di soffermarmi sul contenuto e sulle implicazioni sostanziali della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, illustrando che cosa vi sia realmente in gioco sul piano dell’equilibrio istituzionale tra accusa e giurisdizione, assumendo una posizione netta e argomentata per il “NO”. Per una disamina più approfondita e sistematica dei suoi effetti sull'assetto costituzionale si rinvia pertanto al contributo già pubblicato. In questa sede, invece, l’attenzione è volutamente concentrata sul profilo procedurale del referendum, poiché è proprio la funzione che esso è chiamato a svolgere nell’ordinamento a consentire di chiarire alcuni equivoci ricorrenti nel dibattito pubblico.
È proprio alla luce di questa funzione che va compresa un’altra questione molto discussa, ossia l’impossibilità di votare già ai primi di marzo. Anche qui il diritto positivo impone una disciplina rigorosa. Una volta completato l’iter di richiesta e verificata la sua legittimità, il Presidente della Repubblica emana il decreto di indizione del referendum, in forza delle attribuzioni che gli competono quale garante dell’equilibrio costituzionale. Solo da questo momento iniziano a decorrere i termini per la celebrazione del voto. La legge n. 352 del 1970 stabilisce un intervallo inderogabile: il referendum deve tenersi non prima di cinquanta giorni e non oltre settanta giorni dalla data di indizione. In particolare, il termine minimo è posto a garanzia della libertà del voto e della parità del confronto democratico, in attuazione dei principi di cui agli artt. 1 e 48 Cost., affinché l’elettore possa formarsi un’opinione consapevole e informata. Ne discende che, anche ipotizzando un’accelerazione massima di tutti i passaggi preliminari, l’opzione di una consultazione ai primi di marzo risulta giuridicamente impraticabile.
Questa scansione temporale non è un dettaglio tecnico, ma esprime una precisa scelta di civiltà costituzionale. Il referendum di revisione non è un atto impulsivo, bensì un momento di riflessione collettiva su regole che incidono sull’equilibrio dei poteri e sull’assetto delle garanzie, toccando il cuore stesso del modello di giurisdizione delineato dalla Costituzione repubblicana. In questo senso, il procedimento stesso diventa parte del “messaggio” costituzionale: festina lente, perché la modifica della Carta non tollera scorciatoie.
Da ultimo, non può essere taciuta l’importanza della partecipazione. Il referendum costituzionale, proprio perché privo di quorum, attribuisce un peso determinante a chi sceglie di recarsi alle urne. In questo contesto l’astensione, pur giuridicamente lecita e costituzionalmente consentita, non è neutralità, ma rinuncia a esercitare una porzione della sovranità che la Costituzione riconosce direttamente ai cittadini, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, Cost. Andare a votare significa assumersi la responsabilità della decisione, qualunque sia l’esito, riaffermando quel principio secondo cui la Costituzione non è un testo calato dall’alto, ma un’opera viva, che si legittima anche attraverso il consenso informato dei consociati e il dialogo tra istituzioni rappresentative e corpo elettorale. In definitiva, come ricordavano i giuristi romani, quod omnes tangit ab omnibus approbari debet: ciò che riguarda tutti deve essere deciso da tutti. È in questa prospettiva che il referendum si rivela non un incidente del sistema, ma una delle sue espressioni più alte.
[1]https://www.filodiritto.com/alcune-riflessioni-sulla-riforma-della-separazione-delle-carriere-tra-autonomia-e-rischio-di-eterodirezione