Istigazione e comunicazione digitale. La struttura dell’offesa penale nell’era degli influencer
Istigazione e comunicazione digitale. La struttura dell’offesa penale nell’era degli influencer
L’emergere di nuove forme di comunicazione digitale impone al diritto penale una riflessione che non riguarda soltanto l’adeguatezza degli strumenti repressivi, ma investe la stessa struttura dell’offesa penalmente rilevante. Nel contesto dei social network, la parola non si limita più a esprimere un’opinione individuale: può divenire leva comportamentale, capace di orientare scelte economiche, sociali e persino identitarie di un pubblico vasto e indifferenziato.
Come già emerso con particolare evidenza nel dibattito sui contenuti generati mediante intelligenza artificiale, anche nella comunicazione degli influencer il rischio maggiore non è tanto l’assenza di tutela penale, quanto la tentazione di piegare categorie tradizionali — dall’istigazione e dalla truffa, sino ad altre fattispecie costruite per forme di offesa comunicativa diverse, come la diffamazione o la sostituzione di persona, nonché il trattamento illecito di dati personali — per inseguire fenomeni nuovi, con il pericolo di un’erosione silenziosa del principio di tipicità. Ciò che il legislatore ha sperimentato tardivamente con i deepfake, intervenendo solo con la legge n. 132 del 2025 e introducendo, tra l’altro, l’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 11-decies c.p., rischia oggi di riproporsi nella regolazione degli spazi di comunicazione digitale ad alta influenza, dove l’elemento tecnologico viene evocato come moltiplicatore di disvalore senza che sia sempre chiara la struttura dell’offesa sottostante¹.
Il fenomeno degli influencer, inserito nell'ecosistema digitale contemporaneo, rende particolarmente visibile questa tensione. Non si tratta semplicemente di pubblicità o di autopromozione: la comunicazione digitale costruisce credibilità e autorità percepite, spesso indipendentemente da competenze oggettive, producendo effetti concreti sulle scelte collettive. La parola dell’influencer può incentivare acquisti, orientare comportamenti sociali o incidere su valutazioni valoriali, trasformandosi in uno strumento con potenziale impatto economico e reputazionale. Quando tale impatto supera la soglia della lealtà comunicativa e dell’informazione corretta, il diritto penale è chiamato a interrogarsi se e come intervenire.
L’istigazione a delinquere, configurata dall’art. 414 c.p. come reato di pericolo, tutela l’ordine pubblico prevenendo la diffusione di messaggi idonei a sollecitare la commissione di reati, anche in assenza di una loro effettiva realizzazione. Tuttavia, la comunicazione digitale di massa presenta caratteristiche peculiari: l’esortazione diretta al crimine è rara, mentre è frequente una persuasione indiretta, che opera attraverso l’insinuazione di modelli comportamentali, aspettative o opportunità economiche. In questo contesto, la distinzione tra istigazione e apologia assume un rilievo centrale: la prima mira a provocare condotte future, la seconda esalta fatti criminosi già compiuti. Entrambe, però, si confrontano oggi con un terreno inedito, nel quale il disvalore non risiede solo nel contenuto espresso, ma nella relazione fiduciaria instaurata con il pubblico.
Occorre tuttavia evitare che tale relazione fiduciaria divenga il grimaldello per una dilatazione indebita della fattispecie penale. La mera esposizione di uno stile di vita, la rappresentazione suggestiva di modelli sociali o la normalizzazione di condotte lecite ma discutibili non possono, di per sé, integrare un’istigazione penalmente rilevante. In mancanza di un messaggio specificamente orientato alla commissione di reati, dotato di concreta idoneità a sollecitare comportamenti illeciti, l'effetto sarebbe quello di trasformare l’art. 414 c.p. in una clausola di controllo della comunicazione, in tensione con la funzione di garanzia del diritto penale. In questa prospettiva, il principio di proporzionalità opera come criterio selettivo imprescindibile, idoneo a impedire che l’intervento penale scivoli da strumento di tutela dei beni giuridici a veicolo di reazioni moralistiche rispetto a fenomeni comunicativi percepiti come socialmente devianti².
Un esempio paradigmatico è offerto dalla vicenda nota come “Pandorogate”, che prescinde, allo stato, da qualsiasi valutazione giudiziaria di merito, ma consente di osservare come una comunicazione digitale, apparentemente promozionale o innocua, possa generare effetti economici e reputazionali di larga scala. Il discrimine penalistico è rappresentato dall’elemento soggettivo: ove l’influencer sia consapevole dell’ingannevolezza del messaggio veicolato e persegua un profitto illecito, la truffa può venire in rilievo; in difetto di dolo, l’offesa resta confinata sul piano civilistico o reputazionale, senza automatica rilevanza penale. Anche in questo ambito, la struttura dell’offesa non può essere ricostruita a posteriori sulla base dell’impatto mediatico o del clamore sociale, ma deve fondarsi su un accertamento rigoroso degli elementi costitutivi della fattispecie.
Il confronto con altri ordinamenti mostra risposte differenti. In Cina, ad esempio, gli influencer sono sottoposti a requisiti formativi differenziati in base ai temi trattati e inseriti in registri ufficiali: una soluzione preventiva, che mira a ridurre il rischio di danni collettivi combinando tutela dei consumatori, reputazione e sicurezza pubblica. Si tratta, tuttavia, di un modello difficilmente compatibile con l’impianto costituzionale italiano, nel quale la libertà di manifestazione del pensiero costituisce un valore primario e non comprimibile attraverso forme di accreditamento pubblico o autorizzazione preventiva. Nell’ordinamento italiano, il diritto penale è chiamato a un difficile bilanciamento tra libertà di espressione, tutelata dall’art. 21 Cost., e protezione dei destinatari della comunicazione digitale, senza trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato, nel rispetto del principio di extrema ratio.
La lezione dei deepfake appare, sotto questo profilo, particolarmente istruttiva. Quando muta la struttura dell’offesa, non è sufficiente adattare in modo forzato categorie esistenti. Le condotte comunicative ad alta influenza richiedono un ripensamento sistemico: l’istigazione non può essere estesa artificialmente, la truffa deve misurarsi con la costruzione della fiducia e con la percezione dell’inganno, e l’intervento penale deve conservare la propria ratio originaria. In mancanza di criteri selettivi chiari, il rischio è che il diritto penale intervenga non per prevenire l’offesa, ma per sanzionare ex post fenomeni comunicativi divenuti socialmente indesiderabili.
In conclusione, l’era degli influencer rappresenta una sfida per la struttura tradizionale dell’offesa penale. Le nuove tecnologie amplificano la portata delle parole, ma non mutano i principi fondamentali del diritto penale. Il compito del legislatore e dell’interprete resta quello di distinguere tra comunicazione lecita e manipolazione penalmente rilevante, costruendo criteri selettivi chiari e costituzionalmente orientati. Il rischio, altrimenti, è che il diritto penale, nel tentativo di rincorrere l’influenza digitale, finisca per perdere la propria funzione di garanzia, arrivando tardi non solo rispetto al danno, ma rispetto alla logica costituzionale che ne giustifica l’intervento. Solo il rispetto di criteri rigorosi di tipicità e proporzionalità consente di evitare che la risposta penale si trasformi in una reazione moralistica a fenomeni comunicativi socialmente controversi, preservando il diritto penale nella sua funzione di limite e non di supplenza etica.