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Istigazione a delinquere e No Vax

La procura contesta il reato di istigazione a delinquere ai no vax
Goldoca, Henry Magritte, Houston, Menil Collection
Goldoca, Henry Magritte, Houston, Menil Collection

Istigazione a delinquere e No Vax

Istigazione a delinquere è il reato contestato dalla Procura di Torino a 17 attivisti No Vax, esame della fattispecie e della giurisprudenza.
 

Istigazione a delinquere e No Vax

Istigazione a delinquere è il reato contestato a 17 attivisti del variegato mondo No Vax e No Pass che sono finiti sotto inchiesta, indagati dalla Procura di Torino con l’accusa di istigazione a delinquere con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato.

L’indagine ha portato a perquisizioni in tutta Italia per l'ipotesi di reato di istigazione a delinquere aggravato dall'uso del canale Telegram, nato con lo scoppio della pandemia, ha raccolto decine di migliaia di iscritti ed è diventato punto di riferimento e organizzativo di tutti i principali spazi web di protesta e di promozione di eventi di piazza contro le norme anti-contagio da parte dei No Vax.

Stando alle indagini la chat è "degradata via via" in uno spazio di odio permanente e di ‘bacheca’ di "persistente incitamento commissione di gravi delitti". Inoltre la "propagazione virale dei messaggi ha determinato inoltre consistenti disagi nella gestione dell’ordine e sicurezza pubblica delle piazze".

tutto questo è sufficiente per "determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati"?

Esaminiamo la fattispecie dell'istigazione a delinquere.

 

Istigazione a delinquere: norma

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

2. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

3. Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

4. Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

 

Istigazione a delinquere: configurabilità

L'istigazione a delinquere in ordine alla sussistenza del reato prevede che gli scritti oggetto delle imputazioni contengano inviti diretti a delinquere e non mere esaltazioni di gesti criminosi.

Istigazione a delinquere le indicazioni della Suprema Corte in ordine alla responsabilità. In tema la cassazione ha indicato le seguenti dirimenti, circostanze di fatto:

a) Istigazione a delinquere la concretezza del pericolo. La concretezza del pericolo, quale elemento costitutivo del reato, assume rilievo la potenzialità della condotta apologetica ai fini dell'induzione di altre persone a delinquere, dovendo il gesto apologetico manifestarsi con caratteristiche tali da rendere obiettivamente probabile, non astrattamente possibile, il realizzarsi dell'altrui azione criminosa.

b) Istigazione a delinquere l'idoneità ad esercitare un'efficacia concretamente persuasiva desumibile dal contesto storico-fattuale in cui la condotta si è concretamente inserita, alle qualità personali dell'autore degli scritti (ascendente necessario a influenzare i soggetti gravitanti sul canale telegram nel caso in esame).

Al riguardo si richiama la pacifica linea interpretativa tracciata dagli Ermellini (Sezione 1, n. 8779 del 5 maggio 1999, Oste, Rv, 214645; sezione 1, n. 11578 del 17 novembre 1997, Gizzo, Rv. 209140), secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 414, terzo comma, codice penale, non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificatamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato.

 

Istigazione a delinquere: rassegna di giurisprudenza

Istigazione a delinquere: elemento soggettivo

L’elemento oggettivo dell’apologia di uno o più reati, punibile ai sensi dell’art. 414, comma 3, non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l’abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell’autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l’azione deve avere la concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo (Sez. 1, 11578/1998).

Affinché possa ravvisarsi la materialità del delitto di istigazione a delinquere di cui all’art. 414, occorre che sia posta in essere pubblicamente la propalazione di propositi aventi ad oggetto comportamenti rientranti in specifiche previsioni delittuose, propalazione effettuata in maniera tale da poter indurre altri alla commissione di fatti analoghi.

Ne consegue che è indefettibile l’accertamento in ordine alla idoneità dell’azione posta in essere dall’imputato a suscitare consensi ed a provocare “attualmente e concretamente” – in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio – il pericolo di adesione al programma illecito.

La valutazione circa la sussistenza di quest’ultimo requisito non può prescindere dalle stesse modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, ‘sì che il giudice di merito deve individuare il perché la condotta incriminata – assistita dal c.d. dolo di istigazione, consistente nella coscienza e volontà di turbare l’ordine pubblico o la personalità dello Stato – sia da ritenersi dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell’animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati od esaltati (Sez. 1, 10641/1998).

 

Istigazione a delinquere: reato di pericolo

Il delitto di istigazione a delinquere previsto dall’art. 414 è un reato di pericolo concreto e non presunto e pertanto l’esaltazione di un fatto di reato o del suo autore, finalizzata a spronare altri all’imitazione o almeno a eliminare la ripugnanza verso il suo autore, non è di per sé punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 1, 26907/2011).

In senso contrario: entrambi i reati, sanzionati dall’art. 414, e pertanto anche la condotta istigatrice, sono reati formali o di mera condotta, con evento di pericolo presunto, in quanto per essi non è richiesto il verificarsi né del danno temuto, né di una concreta situazione di pericolo (Sez. 1, 18.03.1983).

 

Istigazione a delinquere e tentativo

Il reato di istigazione a delinquere non è configurabile nella forma del tentativo (Sez. 1, 24050/2012).

Istigazione a delinquere: Cassazione sezione 6, numero 31562 del 18 aprile 2019 ha statuito: "Occorre tuttavia ricordare che l’accertamento del pericolo concreto di commissione di delitti in conseguenza dell’istigazione o dell’apologia è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 1, 25833/2012) (Sez. 2, 51942/2018).

L’esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all’imitazione, integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti.

Non basta, dunque, l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole esso possa apparire alla generalità delle persone dotate di sensibilità umana, ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale, per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine.

Si è, peraltro, ripetutamente ricordato che l’accertamento del pericolo concreto di commissione di delitti in conseguenza dell’istigazione o dell’apologia è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 2, 26315/2018)".