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Negazionismo del Covid-19 e profili di responsabilità penale: breve riflessione sull’applicabilità dell’articolo 415 Codice Penale

Sirmione
Ph. Alessandro Saggio / Sirmione

Abstract

La diffusione del Covid-19 ha condotto gli interpreti del diritto ad interrogarsi sull’applicabilità di fattispecie di reato che nella prassi hanno solitamente un ruolo marginale all’interno del diritto penale, primo fra tutti il delitto di epidemia colposa.

La stessa domanda si pone nei confronti dei c.d. negazionisti del Covid-19, che nell’ambito di manifestazioni pubbliche propagandano idee in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della sanità e sicurezza pubblica.

The spread of Covid-19 led jurists to wonder about offences applicability that usually have a marginal application in criminal law, first of all the crime of culpable epidemic.

The same question arises with regard to the Covid-19 deniers, who in the context of public events propagate conflicting ideas to the measures adopted by the authorities to protect health and public safety.

 

Indice:

1. Il negazionismo nell’emergenza sanitaria

2. L’istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico

3. Conclusioni

 

1. Il negazionismo nell’emergenza sanitaria

L’attuale pandemia legata al Covid-19 come ben noto ha condotto i governi di tutto il mondo all’adozione di misure drastiche per frenare la propagazione del virus, con indiscutibili ripercussioni sui diritti fondamentali dell’individuo, tutelati nel nostro ordinamento in primis dalla Costituzione del 1948.

Senza ripercorrere l’affastellarsi di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti Legge e Ordinanze Regionali che si sono susseguiti nella prima metà dell’anno (P. Gentilucci, La possibile rilevanza penale del cosiddetto negazionismo del Covid-19, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 10.), numerose voci si sono levate per denunciare la dubbia compatibilità costituzionale delle misure adottate con gli articoli 13 e 16 della Carta Costituzionale, garanti della libertà personale e di circolazione, con particolare riferimento alla lesione della riserva di legge che deve assistere i provvedimenti limitativi dei diritti individuali appena citati (sul tema, G.L. Gatta, Covid-19 e misure limitative della libertà: convertito in legge il d.l. 33/2020 e introdotta una nuova disciplina sulla quarantena precauzionale, di dubbia legittimità costituzionale, in Sistema Penale, 16 luglio 2020).

In tale contesto, l’aumento di movimenti negazionisti che rifiutano le misure sanitarie individuali e collettive imposte dalla autorità per contrastare il contagio, crea non pochi problemi per quanto concerne la rilevanza penale delle condotte dei negazionisti.

L’apice del dissenso nei confronti delle restrizioni anti covid è avvenuto in Italia con l’organizzazione di una manifestazione a Roma lo scorso 5 settembre, con intuibili problemi in tema di sicurezza e sanità pubblica.

Ferma restando la responsabilità penale degli organizzatori dell’evento e dei promotori di tali associazioni per i reati di epidemia colposa e istigazione a delinquere (P. Gentilucci, cit.), previsti rispettivamente dagli articoli 438, 452 e 414 del Codice Penale, questo contributo si propone invece di esaminare la rilevanza penale delle condotte di chi, pubblicamente o durante simili manifestazioni istighi altri a disobbedire a quelle leggi che impongono l’uso di presidi di protezione personale (paradigmatico è il rifiuto di indossare la mascherina) o che dettano misure eccezionali per l’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. divieto di assembramento).

 

2. L’istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico

L’articolo 415 Codice Penale punisce “Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali” con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

All’interno della disposizione citata pertanto è possibile rinvenire due fattispecie di reato, l’istigazione a disobbedire a leggi di ordine pubblico e l’istigazione all’odio tra le classi sociali; il presente contributo si propone di analizzare la prima delle due.

Reato comune posto a presidio dell’ordine pubblico, può oggi trovare nuovi spunti applicativi proprio in considerazione del citato fenomeno del negazionismo del virus Covid-19.

Sul punto risulta di particolare interesse la qualificazione dell’espressione “leggi di ordine pubblico, in considerazione del dibattito giurisprudenziale sorto in merito.

Un primo orientamento ha ricondotto tale concetto a tutte le norme giuridiche imperative inderogabili dai privati (Cass. Pen., Sez. I, 15 dicembre 1980, n. 3388).

Un secondo indirizzo di legittimità, invece, sposando una tesi più restrittiva ricomprende tra le leggi di ordine pubblico solamente quelle poste a tutela della pace sociale e dell’equilibrio socioeconomico dello Stato (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 16 ottobre 1989, n. 16022, che ha escluso l’integrazione del reato di cui all’articolo 415 Codice Penale in caso di istigazione alla disobbedienza di leggi tributarie. A queste ultime, infatti, nonostante “tutelano uno degli interessi primari dello Stato che è quello garantito dall’articolo 53 Cost. e che pure rientrano nel concetto di ordine pubblico ideale e normativo, non può attribuirsi qualifica di leggi di ordine pubblico penalmente inteso”).

Da ultimo occorre ricordare la tesi che riconduce l’ordine pubblico rilevante ai fini dell’applicabilità dell’articolo 415 Codice Penale al solo ordine pubblico di polizia, restringendo pertanto ulteriormente il concetto richiamato dalla disposizione in commento (Cass. Pen., Sez. I, 25 febbraio 1991, n. 5927).

Tali differenti interpretazioni ermeneutiche devono peraltro necessariamente coordinarsi con la nozione di “legge” da adottare; sul punto autorevole dottrina ritiene il termine comprensivo tanto della legge formale quanto della legge in senso sostanziale, tutelando pertanto anche leggi regionali, regolamenti generali e locali e atti legislativi del Governo (R. Garofoli, Diritto Penale Parte Speciale, Roma, 2019, p. 267)

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato la tesi prevalente ritiene sufficiente il dolo generico, identificabile nella coscienza e volontà di porre in essere l’evento di pericolo considerato nella norma, rimanendo invece estranei all’elemento soggettivo “i moventi e le cause che spingono l’agente a compiere gli atti previsti dalla norma” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 20 dicembre 1974, n. 10107).

Minoritaria l’opinione che considera necessario il dolo specifico, in considerazione del fatto che “il perseguimento dello scopo, ovvero la commissione del fatto oggetto di istigazione ovvero l’insorgere del proposito criminoso risultano estranei alla fattispecie tipica” (R. Garofoli, cit.).

Peraltro, non è necessaria la conoscenza da parte dell’agente che le leggi oggetto dell’istigazione di disobbedienza sono di ordine pubblico; tale requisito rileverà dunque obbiettivamente ai sensi dell’articolo 44 Codice Penale, non dovendo essere coperto dal dolo.

In punto di consumazione del reato, in ragione del carattere istantaneo del reato ex articolo 415 Codice Penale occorrerà fare riferimento alla legge di ordine pubblico esistente al momento di commissione del fatto, con la conseguenza che un’eventuale successiva abrogazione della legge richiamata dall’articolo 415 Codice Penale comporterà l’applicazione dell’articolo 2 Codice Penale in tema di successione di leggi penali nel tempo.

Per quanto riguarda poi i rapporti tra la fattispecie in commento e il contiguo delitto di “Istigazione a delinquere” di cui all’articolo 414 Codice Penale, la giurisprudenza ha precisato che la configurabilità dell’articolo 415 Codice Penale presuppone che la pubblica istigazione non riguardi uno o più reati determinati; diversamente troverà applicazione l’articolo 414 Codice Penale (Cass. Pen., 4 marzo 1953, Giambelli, GP 53, II, 819).

 

3. Conclusioni

Le considerazioni esposte consentono di ritenere il reato di “Istigazione a disobbedire alle leggi” astrattamente applicabile alle condotte che possono verificarsi durante le manifestazioni negazioniste contro il Covid-19; ciò tanto per quel che riguarda la base giuridica richiamata dall’articolo 415 Codice Penale con riferimento al termine “leggi”, quanto per il rinvio al concetto di ordine pubblico, che anche nella accezione più restrittiva adottata dalla giurisprudenza di legittimità difficilmente potrà essere considerato estraneo alla ratio ispiratrice dei provvedimenti emergenziali posti a tutela della salute e  della sicurezza pubblica.