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Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica

1. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte (1);

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

2. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto colposo di cui all’art. 452, in relazione all’art. 443, si configura già in caso di detenzione di medicinali scaduti in quanto da un lato sussiste una presunzione assoluta di pericolosità del medicinale basata sulla previsione di perdita di efficacia dello stesso e dall’altro per la integrazione del reato è sufficiente la mera imperfezione del farmaco sussistente dopo la data di scadenza (Sez. 3, 29661/2004).