CAPO III - DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

Art. 449 - Delitti colposi di danno

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).

2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, DL 220/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 275/2000. La medesima modifica è stata successivamente disposta dall’art. 11, L. 353/2000.

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Art. 450 - Delitti colposi di pericolo

1. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’autorità diretta alla rimozione del pericolo.

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Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

1. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

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Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica

1. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte (1);

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

2. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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