Ci sono biomasse nel nostro regno
Ci sono biomasse nel nostro regno
abstract:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 25 NOVEMBRE 2025 – BIOMASSE
COMMENTO TECNICO
Poichè non sussiste un espresso divieto normativo di includere materiali legnosi industriali, l’interpretazione restrittiva del Ministero è stata ritenuta un eccesso di potere. Tale detournement non teneva in conto la biodegrabilità degli scarti industriali dei mobilifici
The Council of State ruled that the statutory definition of biomass is broad and does not automatically exclude woody residues from industrial activities, such as furniture manufacturing, provided they are biodegradable and fit the technical definition. Industries using wood as a raw material derived from forestry can thus be considered “forestry-related industries” for biomass purposes. Since there is no explicit legal prohibition against including industrial wood, the Ministry’s restrictive interpretation was deemed an abuse of power.
Oggetto della controversia
La sentenza in esame nasce da un ricorso di C.E.B. S.r.l. (titolare di un impianto termoelettrico a biomasse da filiera corta) contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in relazione alla qualificazione giuridica dei residui legnosi dell’industria del mobile (mobilifici) ai fini della qualificazione come “biomassa incentivabile”. La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 novembre 2025, n. 9238, interviene quindi su una questione centrale nel diritto dell’energia da fonti rinnovabili: la qualificazione dei residui legnosi dell’industria del mobile quali biomasse incentivabili.
Profilo normativo di riferimento
Le norme centrali su cui si fonda la decisione sono: D.M. 2 marzo 2010 (attuativo della legge sulla tracciabilità delle biomasse): definisce biomassa come “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse”; d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente): disciplina i criteri di biodegradabilità e qualificazione delle sostanze come materiali incentivabili. È significativo che nessuna delle norme richiami espressamente l’idea di “legno vergine” come criterio esclusivo di ammissibilità: il requisito core è biodegradabilità e assenza di contaminazioni proibitive (es. metalli pesanti o composti alogenati).
Motivazione giuridica del Consiglio di Stato: Interpretazione ampia della nozione di biomassa
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la definizione normativa di biomassa è estensiva e non esclude a priori gli scarti legnosi derivanti da attività industriali come i mobilifici, purché siano biodegradabili e rientrino nella nozione tecnica. Le industrie che “utilizzano legno come materia prima proveniente dalle attività forestali” (quali i mobilifici) possono essere quindi considerate “industrie connesse alla silvicoltura” ai fini dell’inclusione nella definizione di biomassa. La lettura testuale è determinante: non essendovi un espresso divieto normativo di includere materiali legnosi industriali, l’interpretazione restrittiva del Ministero è stata ritenuta un eccesso di potere.
Requisiti tecnico-ambientali per l’ammissibilità
La sentenza sottolinea che, per essere considerati biomassa incentivabile, i residui devono:
- Essere biodegradabili secondo i criteri tecnici di legge.
- Non essere contaminati da sostanze pericolose (es. vernici, solventi, colle chimiche).
- Essere adeguatamente documentati in conformità all’allegato I del D.M. 2010.
- Rientrare nei limiti di filiera corta (max 70 km per approvvigionamento) ove previsto.
Tali condizioni non sono formali, ma sostanziali, con una forte componente tecnica (analisi della biodegradabilità, rischio di contaminazione).
Impatto sul settore energia da biomassa
Dal punto di vista pratico e giuridico, la pronuncia ha effetti rilevanti e potenzialmente ampliativi:
- Riduce l’incertezza interpretativa su quali materiali possano essere qualificati come biomassa incentivabile ai fini del contesto degli incentivi per energia termoelettrica da fonti rinnovabili;
- Potenzialmente incrementa la disponibilità di biomassa locale (residui industriali biodegradabili) per impianti di filiera corta, con vantaggi ambientali (utilizzo di scarti legnosi) ed economici (minori costi logistici);
- Segnala una orientamento giurisprudenziale verso una lettura funzionale ed evolutiva della disciplina delle biomasse, non limitata a definizioni tecniche rigide ma coerente con gli obiettivi della transizione energetica e della circolarità.
Criticità e profili aperti
L’interpretazione giurisprudenziale non elimina del tutto le criticità tecnico-operative:
- Rimane centrale la qualificazione tecnico-scientifica del materiale: la mera provenienza da un mobilificio non garantisce di per sé la biodegradabilità richiesta.
- Il rischio di contaminazioni accidentali di materiali residui pone problemi di compliance ambientale e di controllo amministrativo.
- La sentenza si configura come una decisione di censura dell’eccesso di potere dell’Amministrazione, più che come una reinterpretazione normativa radicale; la valutazione concreta delle singole biomasse resta demandata alle procedure tecniche previste dal regime incentivante.
Conclusione: valore tecnico-giuridico della pronuncia
In sintesi, la Sez. VI del Consiglio di Stato con sentenza del 25 novembre 2025:
- Rinforza un’interpretazione estensiva e coerente con gli obiettivi di promozione delle rinnovabili della nozione di biomassa.
- Contrasta interpretazioni eccessivamente restrittive e non ancorate alla lettera normativa.
- Introduce un principio tecnico-procedurale secondo cui la biodegradabilità e l’assenza di contaminanti sono elementi decisivi per l’ammissibilità, più della provenienza meramente “vergine” o “industriale”.
La decisione avrà impatto diretto sulle strategie di approvvigionamento delle biomasse e sulla gestione degli incentivi energetici, fornendo un importante riferimento giurisprudenziale per operatori, amministrazioni e consulenti nel settore delle energie rinnovabili.
In conclusione, il Collegio muove da una lettura sistematica della normativa di riferimento (d.m. 2 marzo 2010 e d.lgs. n. 152/2006), affermando che la nozione di biomassa non è circoscritta al legno “vergine”, ma comprende la parte biodegradabile dei residui provenienti da industrie connesse alla silvicoltura, purché non contaminati da sostanze pericolose L’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione, fondata sulla presunta esclusione degli scarti di mobilificio, viene qualificata come eccesso di potere, in quanto non sorretta da un espresso divieto normativo. Centrale diviene, invece, la verifica sostanziale della biodegradabilità e dell’assenza di trattamenti chimici incompatibili.
La sentenza assume rilievo anche sotto il profilo sistemico, poiché valorizza la funzione ambientale ed economica del riutilizzo degli scarti produttivi, in coerenza con i principi di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili.
Epilogo – Isola di Ogigia
Cicerone, ottenuta l'immortalità da Calipso, si diletta nell'osservare le vicende giuridiche e , a questo riguardo, rileva:
Qui il diritto non inciampa in un cavillo, ma in una parola malintesa: “biomassa”. L’Amministrazione l’ha ristretta, il Consiglio di Stato l’ha rimessa al suo posto. Non in alto, non in basso: nella legge.
Il giudice amministrativo compie un’operazione semplice e insieme decisiva: legge il testo normativo senza aggiungervi ciò che il legislatore non ha scritto. Nessun feticcio del legno vergine, nessuna mitologia della purezza originaria. Conta la sostanza, non il pedigree del materiale.
Se il residuo è biodegradabile, se non è avvelenato da colle, vernici o chimica pesante, allora è biomassa. E se proviene da un’industria che lavora il legno, essa è, piaccia o no, industria connessa alla silvicoltura. La sentenza è, in fondo, una lezione di metodo: quando l’amministrazione restringe senza base normativa, il giudice riallarga. Non per generosità, ma per fedeltà alla legge. E nel diritto dell’energia – terreno scivoloso, esposto a mode e slogan – questa fedeltà vale più di qualsiasi incentivo. dunque, evviva l'interpretazione letterale ex art 12 delle preleggi!!