La camicia del nesso causale: errori giudiziari ed evoluzione giurisprudenziale nell’accertamento causale

strage di Rigopiano - immagine tratta dal sito httpsget.pxhere.com
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La camicia del nesso causale: errori giudiziari ed evoluzione giurisprudenziale nell’accertamento causale

 

Abstract: Il lavoro analizza le problematiche connesse all’accertamento del nesso causale in ambito penale, civile e bancario, con particolare attenzione alla causalità omissiva, ai limiti del controllo di legittimità e alla responsabilità degli istituti di credito.  L’analisi evidenzia l’importanza di un accertamento rigoroso e verificabile del nesso tra condotta e evento, mostrando come errori logici, motivazionali o metodologici possano compromettere l’efficacia della decisione di merito in ambito penale, civile e bancario. Infine si accenna all'importanza del caso Rigopiano, qui appreso durante la scrittura


The study examines issues related to the assessment of causal nexus in criminal, civil, and banking law, focusing on omissive causation, limits of Supreme Court review, and liability of credit institutions. The analysis emphasizes the importance of a rigorous and verifiable determination of the link between conduct and outcome, showing how logical, motivational, or methodological errors can undermine the validity of trial court decisions in criminal, civil, and banking contexts.

 

Premessa

Il nesso causale è la connessione logico-giuridica tra una condotta e l’evento dannoso; è il passaggio decisivo in ogni causa civile di risarcimento e nelle fattispecie penali ( non solo dolose ma anche per colpa, omesso impedimento, reati omissivi in breve). Il più delle volte non è il fatto in sé a essere controverso, ma proprio questo legame eziologico: un errore qui, e la sentenza è destinata a essere ribaltata o cassata. È questa instabilità che costituisce la “camicia incandescente” dell’Eracle giudiziario.

errori

In diritto, il primo errore ricorrente è l’errata individuazione dell’evento dannoso rilevante. Molte  sentenze di merito vengono cassate non perché il giudice abbia sbagliato a valutare le prove, ma perché ha sbagliato a capire quale fosse, giuridicamente, l’evento da collegare alla condotta. È accaduto, in modo emblematico, nelle controversie bancarie relative a segnalazioni illegittime in Centrale Rischi. Le corti territoriali hanno spesso individuato il danno nella revoca formale di un affidamento, ritenendo che, in assenza di una revoca espressa, il nesso causale fosse interrotto. La Cassazione ha più volte ribaltato questo schema, chiarendo che l’evento dannoso non coincide necessariamente con un atto formale, ma può consistere nella perdita di affidabilità economica, nel blocco dell’accesso al credito, nella reazione a catena del sistema bancario. In questi casi il giudice di merito aveva indossato una camicia apparentemente lineare: niente revoca, niente nesso. Ma era una camicia avvelenata, perché confondeva il danno-evento con una sua possibile manifestazione documentale.

Il secondo errore strutturale riguarda la confusione tra colpa e causalità, particolarmente evidente nella responsabilità sanitaria. Molte decisioni di primo e secondo grado hanno ritenuto sufficiente l’accertamento di una condotta imperita o negligente per ritenere integrato anche il nesso causale con l’evento lesivo. La Cassazione, soprattutto negli ultimi anni, ha progressivamente smontato questa scorciatoia argomentativa, ribadendo che la colpa non genera automaticamente causalità e che il giudizio eziologico deve restare autonomo, fondato sul criterio del “più probabile che non”. Le sentenze cassate mostrano un medesimo schema: il giudice individua una violazione delle linee guida, la assume come causa implicita del danno e costruisce su questa sovrapposizione un’intera motivazione. È una camicia comoda, perché riduce il lavoro argomentativo, ma è anche quella che brucia di più, perché viene sistematicamente strappata in sede di legittimità.

Il terzo punto, forse il più sottile, riguarda il mancato o scorretto uso del giudizio controfattuale. In molte pronunce ribaltate, il giudice di merito afferma l’esistenza del nesso causale senza interrogarsi seriamente su ciò che sarebbe accaduto in assenza della condotta contestata. Il ragionamento resta descrittivo, cronologico, narrativo, ma non diventa mai realmente causale. La Cassazione ha più volte censurato motivazioni che si limitano a ricostruire la sequenza dei fatti senza compiere il salto logico decisivo: stabilire se, eliminata mentalmente la condotta, l’evento si sarebbe comunque verificato. In queste decisioni la camicia del nesso è tessuta con parole corrette, con richiami dottrinali anche raffinati, ma manca il gesto decisivo dell’Eracle giuridico: la prova di forza logica. E proprio lì la camicia si rivela fatale.

Il quarto profilo critico emerge con particolare evidenza nei casi di causalità omissiva, soprattutto in ambito penale ma con riflessi civili evidenti. Qui il giudice di merito è chiamato a stabilire non solo se l’evento sia conseguenza di una condotta, ma se sarebbe stato evitato da un comportamento doveroso non tenuto. Negli ultimi dieci anni la Cassazione ha annullato numerose decisioni perché il giudizio di evitabilità era formulato in termini ipotetici deboli, probabilistici in senso statistico e non logico, o addirittura meramente intuitivi. Anche in questo caso l’errore non è grossolano, ma seducente: si presume che l’adempimento del dovere avrebbe avuto efficacia salvifica, senza dimostrarlo. È la camicia più pericolosa, perché dà l’illusione di una giustizia sostanziale, mentre in realtà abdica al rigore del nesso causale.

Infine, il quinto punto riguarda il ruolo stesso della Cassazione e il limite strutturale del suo intervento. La Suprema Corte non ricostruisce i fatti, non rivaluta le prove, non riscrive la storia processuale. Eppure, proprio negli ultimi dieci anni, è intervenuta con decisione crescente sul nesso causale, segno che l’errore non è meramente fattuale ma giuridico. Quando la Cassazione annulla una sentenza per errata ricostruzione della causalità, sta dicendo che il giudice di merito non ha solo sbagliato una valutazione, ma ha indossato una camicia concettualmente sbagliata, confondendo piani, categorie, sequenze logiche. È qui che la metafora di Nesso diventa definitiva: non ogni errore uccide la decisione, ma solo quello che il giudice credeva di poter portare con disinvoltura.

 

Case law: Cassazione Civile — errata valutazione del nesso causale in causa bancaria

 

Responsabilità bancaria e nesso causale: la segnalazione errata in Centrale Rischi

Nella responsabilità bancaria l’errore più frequente consiste nell’assumere automaticamente che una segnalazione errata alla Centrale Rischi determini il danno economico senza analizzare la catena causale concreta. In fatto, nella vicenda decisa da Cass. civ., Ordinanza n. 13264 del 1° luglio 2020, una società aveva citato un istituto di credito sostenendo che la segnalazione negativa ingiustificata presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia avesse determinato la riduzione e la chiusura delle linee di credito, con conseguente peggioramento della situazione economica. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ritenuto provato il nesso tra condotta e danni, accogliendo la domanda risarcitoria. In diritto, la Cassazione ha annullato la sentenza di merito e rinviato la causa per nuovo esame, rilevando che i giudici avevano trascurato elementi decisivi, tra cui la situazione economica preesistente della società, e non avevano verificato in modo rigoroso se la segnalazione fosse stata effettivamente causa efficiente dei danni lamentati. La Suprema Corte ha ribadito che l’accertamento del nesso causale in materia bancaria richiede un’analisi dettagliata e verificabile dei fatti, distinguendo tra condotta illecita, danno‑evento e danno‑conseguenza, e che la semplice correlazione temporale non è sufficiente a fondare la responsabilità.
 

Responsabilità medica: “più probabile che non” (Cassazione 2025)

In tema di responsabilità sanitaria, la Corte ha affermato che anche di fronte a condotta imperita la domanda risarcitoria va rigettata se non è provato in maniera “più probabile che non” che la condotta sia stata causa del danno. Questo orientamento conferma che l’incertezza causale non può essere compensata da mera colpa. A tal riguardo, è utile  citare Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 45399 del 2 ottobre 2024

In fatto, un medico e altri sanitari risultano imputati per omicidio colposo aggravato in concorso, in relazione alla morte di una giovane paziente affetta da colite pseudomembranosa con shock settico fulminante. Nel corso del processo di merito, il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano ritenuto sussistente il reato, ritenendo che la condotta omissiva dei medici — in particolare una presunta mancata tempestiva diagnosi e la mancata adozione di accertamenti idonei — avesse causalmente determinato l’evoluzione letale della patologia. Su questa base i giudici di secondo grado confermarono la condanna.

In appello, i giudici avevano affrontato la questione del nesso causale senza esaminare compiutamente le cause di insorgenza e di sviluppo della colite pseudomembranosa né i tempi e le dinamiche attraverso cui un ulteriore approfondimento diagnostico avrebbe potuto impedire o rallentare l’aggravarsi dello stato di shock settico. La decisione non aveva fornito un quadro logico e fattuale chiaro sul rapporto di causa-effetto tra omissione medica e evento morte.

In diritto, la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello inadeguata sul piano logico-giuridico e lacunosa sul piano fattuale, in quanto non era stata adeguatamente indicata la specifica condotta omissiva contestata ai sanitari, né erano state eseguite analisi fattuali solide sulle cause effettive della malattia che avevano portato al decesso. Difatti,la motivazione si era limitata a considerazioni generiche sulla mancata adozione di accertamenti diagnostici, senza collegare in maniera determinante e logica la condotta omissiva all’evento letale, ossia senza spiegare in che modo e con che grado di probabilità elevata un comportamento diverso avrebbe impedito o ritardato il decesso. Quindi, la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il nesso causale non può fondarsi su meri criteri probabilistici generici, né su laconici richiami statistici, ma deve essere sorretto da una ricostruzione integrata delle cause di insorgenza e sviluppo patologico e da una concreta verifica delle condizioni alternative (giudizio controfattuale). Per questa ragione, la Corte suprema ha accolto il ricorso della difesa e ha annullato la sentenza di condanna con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la questione in modo motivato, secondo i criteri giuridici corretti di accertamento del nesso causale. Dunque, la sentenza n. 45399/2024 stabilisce con chiarezza che la semplice enunciazione di una condotta medicalmente inadeguata non è sufficiente a fondare una condanna penale per omicidio colposo: il giudice deve esplicitare con rigore causale e logico perché e in che misura l’errore medico sia stato determinante per l’evento letale, escludendo altre cause alternative e dimostrando che, con elevata credibilità razionale, un comportamento alternativo avrebbe impedito l’esito mortale. Questo accertamento va fatto oltre i meri incrementi di rischio o percentuali, attraverso un giudizio controfattuale applicato al caso concreto, che colleghi in modo certo e articolato l’omissione alla morte della persona offesa.

 

Valore della ricostruzione cronologica e giudizio controfattuale

Altre pronunce di Cassazione e dottrina recente insistono sul fatto che la causalità non è costituita da un semplice collegamento cronologico ma richiede una ricostruzione dettagliata degli eventi e un giudizio “controfattuale” rigoroso: che cosa sarebbe successo se la condotta antigiuridica non fosse avvenuta?

➡️ Giudici di merito che non compiono adeguatamente questo ragionamento spesso vedono le loro sentenze cancellate perché presentano un nesso causale su una base logica debole o incoerente. Sul tema si consulti Cassazione Civile, Sezione III, Ordinanza n. 16326 del 17 giugno 2025

In fatto,i genitori di un neonato deceduto poche ore dopo la nascita, lamentavano che i sanitari e la struttura ospedaliera non avessero diagnosticato tempestivamente gravi malformazioni prenatali che, secondo la prima decisione di merito, erano state collegate al decesso del bambino. In primo grado i giudici avevano riconosciuto un nesso di causalità tra le omissioni sanitarie e il decesso, e avevano liquidato risarcimenti anche per la cosiddetta “perdita di chance di una vita più favorevole”. La Corte d’Appello di Palermo, nel confermare la decisione di primo grado, negò la sussistenza del nesso causale rispetto al decesso ma, paradossalmente, confermò parte del risarcimento basato sulla perdita della chance, mettendo sullo stesso piano due premesse logicamente incoerenti.

I genitori ricorrono in Cassazione, contestando l’incoerenza causale tra l’esclusione del nesso tra la condotta e il decesso e il contemporaneo riconoscimento di un danno da perdita di chance, non sorretto da un giudizio controfattuale coerente.

In diritto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso con ordinanza n. 16326/2025, evidenziando che la decisione della Corte d’Appello era contraddittoria e insufficiente sotto il profilo causale. Nella motivazione la Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno da perdita di presuppone che sia stata definitivamente esclusa la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e l’evento principale (in questo caso il decesso), e che quello che rimane da indagare è se la condotta colposa abbia determinato la perdita di possibilità di un esito più favorevole.

Nel caso concreto la Corte territoriale aveva ritenuto non provato il nesso causale con il decesso, ma al tempo stesso aveva riconosciuto la perdita di chance come danno distinto, senza operare il necessario giudizio controfattuale che permetta di verificare se e in che misura l’evento incerto (una vita più lunga o senza sofferenze) fosse probabile che non fosse realizzato in assenza della condotta sanitaria negligente. La Cassazione ha censurato questa motivazione perché manca un vero giudizio controfattuale: non è stato adeguatamente esaminato se sostituendo la condotta omessa con quella corretta il bambino avrebbe probabilmente avuto maggiori probabilità di vita o condizioni migliori.

Per la Suprema Corte è requisito imprescindibile, per riconoscere il risarcimento della perdita di chance, che il giudice di merito abbia compiuto un accertamento causale rigoroso, analizzando se l’evento principale (decadimento, sofferenze aggravate o decesso) si sarebbe verificato – o si sarebbe verificato in modo significativamente diverso – se fosse stata adottata la condotta dovuta. In assenza di questo giudizio controfattuale, l’accertamento causale è logicamente incompleto e la decisione di merito non è sostenibile. Per questo motivo la Cassazione ha annullato la parte della decisione impugnata relativa alla valutazione del nesso causale e ha disposto un nuovo esame, condannando il giudice di rinvio a motivare correttamente il legame causal-effetto secondo i criteri del giudizio controfattuale, con la logica del più probabile che non.  Dunque, l’ordinanza n. 16326/2025 è importante perché ribadisce che: non può esserci responsabilità civile senza corretta individuazione del nesso causale secondo il giudizio controfattuale, cioè verificando cosa probabilmente sarebbe avvenuto in assenza della condotta colposa; negare causalità rispetto al danno grave e poi riconoscere perdita di chance senza spiegazione logica è contraddittorio; l’errore logico-giuridico nel collegare cause ed effetti comporta annullamento della decisione di merito per vizio motivazionale, non solo errore sulla prova dei fatti.

 

La causalità omissiva: quando l’omissione viene assunta come causa senza prova

Nella causalità omissiva l’errore più ricorrente è la trasformazione dell’assenza di condotta in causa dell’evento senza un reale accertamento del nesso. In fatto, la vicenda esaminata da Cass. pen., Sez. IV, n. 22256 del 10 giugno 2021 riguardava un decesso in ambito sanitario, per il quale i giudici di merito avevano ritenuto responsabili i sanitari sul presupposto che un intervento tempestivo, non eseguito, avrebbe potuto evitare l’esito letale. La condanna era fondata sull’affermazione che l’omissione integrasse di per sé la condizione causale dell’evento, senza una ricostruzione puntuale della sequenza fattuale e senza verificare se, nel caso concreto, l’azione doverosa avrebbe effettivamente inciso sul decorso patologico. In diritto, la Cassazione ha annullato la sentenza chiarendo che, nei reati omissivi impropri, il nesso causale non può essere desunto automaticamente dalla violazione della regola cautelare. È necessario dimostrare, attraverso un giudizio rigoroso ancorato alle risultanze scientifiche e fattuali, che l’azione omessa, se posta in essere, avrebbe con elevata credibilità razionale impedito l’evento. In mancanza di questa dimostrazione, l’omissione resta un profilo di colpa, ma non assurge a causa penalmente rilevante dell’evento, con conseguente caducazione della condanna.


I limiti del controllo di legittimità e l’errore macroscopico nella ricostruzione del nesso

Il sindacato della Cassazione sull’accertamento della causalità non si estende alla rivalutazione del merito, ma diventa necessario quando il giudice di merito costruisce il nesso causale violando regole logiche e metodologiche di base. In fatto, nel caso deciso da Cass. pen., Sez. IV, n. 12175 del 30 aprile 2020, la condanna era stata pronunciata sulla base di una ricostruzione causale che prescindeva dalle conclusioni peritali e dalle ipotesi eziologiche alternative emerse nel processo, sostituendo alle acquisizioni scientifiche una valutazione autonoma e assertiva del giudice. La motivazione individuava il nesso tra condotta ed evento come dato sostanzialmente autoevidente, senza spiegare perché le altre possibili cause dovessero essere escluse né quale fosse il concreto meccanismo causale attribuibile alla condotta contestata. In diritto, la Cassazione ha annullato la sentenza rilevando un errore macroscopico nell’accertamento del nesso causale: il giudice di merito aveva travalicato i limiti del proprio ruolo, trasformando il giudizio causale in una costruzione argomentativa priva di verificabilità. La Suprema Corte ha ribadito che il nesso causale deve essere ricostruito attraverso un percorso motivazionale controllabile, fondato sul confronto con le evidenze probatorie e con le cause alternative dell’evento; quando ciò non avviene, il vizio non è di merito ma di legittimità, e impone l’annullamento della condotta.

 

Nesso causale e responsabilità amministrativa – profilo controfattuale- a “tambur battente” sul caso Rigopiano

Nel dispositivo dell’appello bis dell’11-12 febbraio 2026 sulla tragedia di Rigopiano – in attesa delle motivazioni – emerge un riconoscimento della inerzia della pubblica amministrazione quale segmento eziologico dell’evento. Il punto nevralgico, già controverso nei precedenti gradi di giudizio, non era l’esistenza di omissioni in sé considerate, ma la loro qualificazione causale rispetto alla valanga e agli esiti mortali. L’ostacolo probatorio si concentrava proprio qui: stabilire se la mancata adozione di misure doverose integrasse un antecedente causalmente rilevante in un contesto segnato da fattori naturali eccezionali.

L’impostazione che sembra profilarsi – almeno sul piano del dispositivo – si colloca coerentemente nel solco dell’elaborazione della Corte di Cassazione in materia di reati omissivi impropri. La causalità non si esaurisce nella mera equivalenza delle condizioni (condicio sine qua non), criterio ormai metodologicamente superato se isolato, ma richiede un accertamento fondato sulla causalità adeguata e sulla verifica della alta probabilità logica dell’effetto impeditivo della condotta dovuta. Il giudizio controfattuale, dunque, non domanda semplicemente se, eliminando mentalmente l’omissione, l’evento sarebbe mancato; esige piuttosto di accertare se l’azione doverosa, collocata nel contesto concreto e valutata ex ante secondo le conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, avesse una significativa e razionale probabilità di evitare l’evento o di attenuarne le conseguenze, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Nei precedenti approdi decisori la frattura si era aperta proprio su questo crinale: la straordinarietà dell’evento naturale e la concatenazione di fattori indipendenti rischiavano di diluire la rilevanza eziologica delle omissioni amministrative. Se ora la Corte ha ritenuto configurabile una responsabilità per inerzia, significa – almeno in termini logico-giuridici – che ha ravvisato nella posizione di garanzia pubblica non un mero sfondo organizzativo, ma un presidio funzionale del rischio, la cui omissione si inserisce nel decorso causale come fattore adeguato e normativamente rilevante.

La responsabilità amministrativa, in questa chiave, non deriva dalla mera violazione di doveri, ma dalla dimostrazione che l’inerzia abbia superato la soglia della semplice antecedenza materiale per assumere quella della rilevanza causale qualificata, fondata su un giudizio probabilistico razionale e non su automatismi equivalenti. Saranno le motivazioni a chiarire se la Corte abbia applicato in modo rigoroso il paradigma della alta probabilità logica o se abbia operato una lettura più ampia del concetto di adeguatezza causale; ma il baricentro teorico, ormai, è chiaramente lì: nel punto in cui la posizione di garanzia si trasforma da dovere astratto a snodo eziologico concreto.