Vitruvio tra arte sacra e diritto

vitruvio
vitruvio

Vitruvio tra arte sacra e diritto

 

Abstract: Il contributo esamina il significato giuridico del can. 1216 del Codice di diritto canonico, norma che disciplina la costruzione e il restauro delle chiese. L’analisi mostra come tale disposizione operi come una clausola generale che intreccia diritto, liturgia e arte sacra, attribuendo al vescovo diocesano un potere decisionale orientato da criteri teologici ed estetici. Attraverso alcuni casi significativi – l’adeguamento liturgico del Duomo di Pisa e le controversie statunitensi relative alle cattedrali di Los Angeles e Milwaukee – emerge come la norma funzioni prevalentemente quale principio di governo ecclesiastico più che come fonte di contenzioso giudiziario. In conclusione viene richiamato il caso della Sagrada Familia di Gaudí, emblematico per il diverso tipo di problema giuridico posto, legato non al diritto canonico ma alla regolarità urbanistica dell’edificio.

This article analyses the legal meaning of canon 1216 of the Code of Canon Law, which governs the construction and restoration of churches. The provision functions as a general clause linking law, liturgy and sacred art, assigning the diocesan bishop a decision-making power guided by theological and aesthetic criteria. Through selected case studies – the liturgical reorganization of the Cathedral of Pisa and the controversies surrounding the cathedrals of Los Angeles and Milwaukee – the article shows that the norm primarily operates as a principle of ecclesiastical governance rather than a frequent source of judicial litigation. The conclusion discusses the case of Gaudí’s Sagrada Familia, whose legal issues mainly concern civil building permits rather than canonical law.

 

Il can. 1216 come clausola generale (teologica ed estetica)

Il Codice di Diritto Canonico, al can. 1216, dispone che nel costruire e restaurare le chiese si osservino i principi della liturgia e dell’arte sacra con il consiglio degli esperti. La norma, pur formulata in termini sintetici, svolge una funzione sistematica peculiare nell’ordinamento canonico. Essa non introduce semplicemente una procedura tecnica, ma stabilisce un criterio di valutazione che integra dimensioni teologiche, liturgiche ed estetiche.

Il diritto canonico non definisce in modo puntuale tali criteri, rinviando implicitamente alla tradizione liturgica e alla dottrina dell’arte sacra sviluppatasi nella prassi ecclesiale. Ne deriva una norma di tipo aperto, assimilabile alle clausole generali presenti negli ordinamenti civili, che orienta il potere decisionale dell’autorità ecclesiastica senza rigidamente predeterminarlo. In questo senso il can. 1216 può essere interpretato come una vera e propria clausola teologica ed estetica dell’ordinamento canonico, poiché subordina la forma architettonica dell’edificio sacro alla coerenza simbolica e liturgica del culto.

Il sistema normativo appare strutturato in una sequenza logica: il consenso del vescovo alla costruzione della chiesa (can. 1215), l’osservanza dei principi liturgici e artistici nella progettazione (can. 1216) e infine la dedicazione o benedizione dell’edificio sacro (can. 1217).

Un breve cenno merita anche l’organo giurisdizionale supremo dell’ordinamento canonico, il Tribunale supremo della Signatura apostolica, denominato in latino Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae. Esso rappresenta il vertice del sistema giudiziario della Chiesa cattolica e svolge, per certi aspetti, una funzione assimilabile ad una sorta di Cassazione: conosce infatti dei ricorsi contro atti amministrativi della Curia romana, risolve i conflitti di competenza tra tribunali ecclesiastici e vigila sul corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia canonica, in posizione gerarchicamente superiore rispetto al tribunale ordinario d’appello della Santa Sede, la Romana Rota. La sua origine storica risale agli uffici di grazia e giustizia della curia pontificia tardo-medievale, nei quali le suppliche rivolte al pontefice venivano annotate con la signatura, cioè con la firma papale che ne autorizzava l’esame; da tale prassi amministrativa si sviluppò progressivamente un organo stabile, poi formalizzato nel sistema giudiziario della Chiesa, che oggi costituisce l’istanza suprema di controllo giuridico nell’ordinamento canonico.

 

L’adeguamento liturgico del Duomo di Pisa

Un caso emblematico di applicazione pratica del principio si trova nell’adeguamento liturgico della Cattedrale di Santa Maria Assunta, comunemente nota come Duomo di Pisa, realizzato alla fine degli anni Novanta.

L’intervento prevedeva l’introduzione di un nuovo altare stabile celebrato versus populum, insieme a un ambone e a una riorganizzazione complessiva dello spazio presbiteriale. Il progetto suscitò un acceso dibattito tra liturgisti, storici dell’arte e architetti, timorosi che l’inserimento di elementi contemporanei potesse alterare l’equilibrio monumentale della cattedrale romanica.

La controversia non sfociò in un contenzioso canonico formale, ma fu risolta mediante il procedimento amministrativo ecclesiastico: coinvolgimento di commissioni di arte sacra, revisione del progetto e coordinamento con le autorità statali competenti per la tutela del patrimonio culturale. Il caso mostra come il can. 1216 operi prevalentemente quale criterio di governo ecclesiastico e di mediazione tra esigenze liturgiche e tutela storico-artistica.

 

Le controversie statunitensi: Los Angeles e Milwaukee

Negli Stati Uniti si sono verificati alcuni dei rari casi in cui la riorganizzazione liturgica degli edifici sacri ha generato veri conflitti processuali.

La costruzione della Cathedral of Our Lady of the Angels, inaugurata nel 2002 e progettata dall’architetto Rafael Moneo, suscitò vivaci critiche per la radicale modernità dell’impianto architettonico e per la disposizione non tradizionale dello spazio liturgico. Alcuni gruppi di fedeli presentarono petizioni alla Santa Sede sostenendo che l’architettura non rispettasse pienamente i criteri dell’arte sacra. Tuttavia le autorità ecclesiastiche ribadirono che la valutazione architettonica rientra nella discrezionalità del vescovo diocesano, salvo violazioni manifeste della normativa liturgica.

Un conflitto più incisivo si verificò nella Cathedral of St. John the Evangelist, dove l’arcivescovo Rembert Weakland decise negli anni Novanta di rimuovere l’altare maggiore neogotico e riorganizzare il presbiterio. Alcuni fedeli contestarono la decisione sostenendo che essa compromettesse l’integrità dell’arte sacra storica. Il ricorso giunse fino al Tribunale supremo  della Signatura apostolica, che ribadì due principi fondamentali: i fedeli possono ricorrere solo se titolari di un interesse giuridico diretto e il vescovo conserva un’ampia discrezionalità nella riorganizzazione liturgica degli edifici sacri.

Quindi, la lesione di un diritto soggettivo liturgico si configura quando un fedele o un gruppo vantino un interesse riconosciuto ad una determinata celebrazione (es. cappella privata, fondazione) e l'intervento sull'edificio renda impossiible o sostanzialmente diverso l'esercizio di quel diritto. Esemplificando : una famiglia possiede una cappella con obblighi di messe perpetue o un altare dedicato: in questo caso, è configurabile la lesione concreta di una posizione giuridicamente rilevante qualora la ristrutturazione elimini l'altare in oggetto.

Dal punto di vista soggettivo, i fedeli devono essere donatori vincolanti (con oneri), fondatori di un'opera, titolari di diritti su beni ecclesiastici, parroci, rettori, membri di un capitolo o di un ente ecclesiastico: in tali ipotesi, sussiste un interesse di destinazione, funzione o conservazione a riguardo della res sacra.

 

Digressione: la Sagrada Familia e il problema della concessione edilizia

Una vicenda di segno diverso riguarda la Sagrada Familia, progettata da Antoni Gaudí. In questo caso il problema giuridico principale non concerneva il diritto canonico o le norme sull’arte sacra, bensì la regolarità urbanistica dell’edificio secondo il diritto civile. La basilica, iniziata nel 1882, proseguì i lavori per oltre un secolo senza una formale licenza edilizia del comune di Barcellona. Solo nel 2019 la fondazione che gestisce il complesso ottenne il permesso definitivo, accompagnato dal pagamento di un rilevante contributo per le infrastrutture urbane. Dal punto di vista ecclesiastico la situazione era invece pacifica: nel 2010 la basilica fu dedicata al culto da Benedetto XVI, diventando ufficialmente luogo sacro.