L'Anello del Potere: gli assetti ex art.2086 cc e l'accountability
L'Anello del Potere: gli assetti ex art.2086 cc e l'accountability
Abstract: la sentenza del Tribunale di Bari del 23 gennaio 2026, resa nel procedimento RG n. 12549/26, segna un passaggio di particolare rilievo nella giurisprudenza civile in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo per violazione dell’obbligo di predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, comma 2, c.c., in connessione con il principio della business judgment rule e con il tema, centrale, della prova del nesso causale. La condanna della Banca Popolare di Bari al pagamento di un indennizzo pari a circa 122 milioni di euro consente di verificare in concreto come il parametro degli adeguati assetti venga ormai utilizzato come criterio di accountability sostanziale e non meramente formale, imponendo un ripensamento sia delle strategie probatorie dell’attore sia delle linee difensive dell’ente e degli amministratori, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità dal 2021 al 2024.
The decision issued by the Tribunal of Bari on 23 January 2026 (case no. 12549/26) represents a significant development in Italian civil case law concerning directors’ and corporate bodies’ liability for breach of the duty to implement adequate organizational, administrative and accounting frameworks pursuant to Article 2086, paragraph 2, of the Italian Civil Code. The judgment, which ordered Banca Popolare di Bari to pay approximately €122 million in damages, highlights the growing role of “adequate corporate frameworks” as a substantive accountability standard rather than a merely formal requirement. This ruling offers a concrete opportunity to reassess the interaction between the business judgment rule and causation, as well as the evidentiary burden borne by both claimants and defendants, in light of Supreme Court case law developed between 2021 and 2024.
Il fatto e la decisione del Tribunale di Bari
La pronuncia del Tribunale di Bari del 23 gennaio 2026 si inserisce nel contesto, ormai ampiamente noto, delle vicende che hanno coinvolto la Banca Popolare di Bari, ma assume una portata che travalica il caso concreto. Il giudice civile, chiamato a pronunciarsi su una domanda risarcitoria di rilevante entità economica, individua nella sistematica inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’ente un fattore determinante nella produzione del danno, valorizzando l’art. 2086, comma 2, c.c. come norma cardine di responsabilità. La condanna all’indennizzo di circa 122 milioni di euro non si fonda su singole scelte gestionali isolate, bensì su una valutazione complessiva della struttura decisionale e dei meccanismi di controllo interni, ritenuti incapaci di intercettare tempestivamente segnali di crisi e di orientare l’azione degli amministratori secondo criteri di sana e prudente gestione. In tal modo, il Tribunale di Bari compie un salto qualitativo nell’uso dell’art. 2086 c.c., trasformandolo da una mera “clausola di cornice” a parametro operativo di giudizio.
Il dibattito precedente sugli adeguati assetti e la business judgment rule
Prima di questa decisione, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sugli adeguati assetti si era concentrato soprattutto sulla loro natura e sul rapporto con la business judgment rule. Una parte della giurisprudenza tendeva a confinare l’obbligo di cui all’art. 2086 c.c. in una dimensione prevalentemente organizzativa, difficilmente sindacabile nel merito, mentre la discrezionalità imprenditoriale veniva protetta da un’applicazione ampia della business judgment rule, intesa come limite al sindacato giudiziale sulle scelte gestionali. A partire dal 2021, tuttavia, la Corte di cassazione ha progressivamente chiarito che la business judgment rule non copre l’omissione o l’inadeguatezza strutturale degli assetti, poiché tali profili non attengono al merito delle singole decisioni economiche, ma al rispetto di obblighi legali di prevenzione e controllo del rischio. In questo solco si colloca la decisione barese, che recepisce e radicalizza tale impostazione, spostando l’attenzione dalla singola operazione dannosa alla qualità complessiva del sistema decisionale.
La novità della sentenza di Bari: adeguati assetti come accountability
L’elemento di maggiore novità della sentenza del Tribunale di Bari risiede nella qualificazione degli adeguati assetti come strumento di accountability sostanziale. Il giudice non si limita a verificare l’esistenza formale di procedure, organigrammi o flussi informativi, ma ne valuta l’effettiva idoneità a consentire una gestione consapevole e informata dell’impresa bancaria. In tal senso, l’art. 2086 c.c. diventa il perno attorno al quale ruota la responsabilità dell’ente, non più legata soltanto alla violazione di regole settoriali o di vigilanza, ma alla mancata costruzione di un sistema interno capace di prevenire il danno. Questa impostazione comporta un significativo irrigidimento degli standards di diligenza richiesti agli amministratori e agli organi di controllo, i quali non possono più rifugiarsi dietro la discrezionalità tecnica o l’assenza di segnali di allarme evidenti, quando tali segnali avrebbero dovuto emergere da assetti adeguatamente strutturati.
Prova e nesso causale nella prospettiva dell’accusa
Dal punto di vista dell’attore, la sentenza di Bari offre indicazioni rilevanti in tema di prova e nesso causale. Il giudice accetta una ricostruzione causale di tipo sistemico, nella quale il danno non è ricondotto a una singola condotta, ma all’effetto cumulativo di una organizzazione inadeguata. In tale prospettiva, la prova non richiede la dimostrazione che una specifica decisione, se diversa, avrebbe evitato il danno, bensì che l’assenza di assetti adeguati ha reso strutturalmente probabile e non intercettabile l’esito pregiudizievole. Il nesso causale viene così costruito attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate sull’analisi ex post del funzionamento dell’ente e sulla verifica delle carenze informative e decisionali che hanno accompagnato l’intera fase patologica. Questa impostazione rafforza sensibilmente la posizione dell’accusa, soprattutto nei contesti bancari e finanziari caratterizzati da elevata complessità.
Prova e nesso causale nella prospettiva della difesa
Specularmente, la decisione di Bari impone alla difesa un salto di qualità nelle strategie argomentative. Non è più sufficiente invocare la business judgment rule o sostenere l’assenza di violazioni puntuali, ma diventa necessario dimostrare in positivo l’adeguatezza degli assetti, intesa come effettiva capacità del sistema di intercettare il rischio e di supportare decisioni informate. Sul piano del nesso causale, la difesa può tentare di spezzare la catena causale dimostrando che, anche in presenza di assetti astrattamente adeguati, il danno si sarebbe comunque prodotto per fattori esogeni, imprevedibili o non governabili. Tuttavia, la sentenza barese rende questa linea difensiva particolarmente onerosa, poiché sposta il baricentro del giudizio sulla prevenibilità sistemica dell’evento dannoso, riducendo lo spazio per argomentazioni meramente ipotetiche o controfattuali deboli.
Il confronto con la Cassazione 2021–2024 e le prospettive future
Il confronto con la giurisprudenza di legittimità dal 2021 al 2024 mostra una sostanziale coerenza di fondo, ma anche un’evoluzione significativa. Le pronunce della Cassazione di quel periodo avevano già chiarito che l’art. 2086 c.c. introduce un obbligo giuridico autonomo e che la sua violazione può fondare responsabilità risarcitoria, purché sia provato il nesso causale. Il Tribunale di Bari compie un passo ulteriore, traducendo tali principi in una applicazione concreta di grande impatto economico e simbolico, nella quale il nesso causale viene letto in chiave organizzativa e sistemica. Le prospettive future indicano, al momento, un probabile consolidamento di questo orientamento, con un progressivo innalzamento degli standards probatori richiesti agli amministratori e un rafforzamento della funzione preventiva dell’art. 2086 c.c., destinato a diventare uno dei cardini della responsabilità civile d’impresa nel diritto vivente.