Strage di Rigopiano: le massime della Cassazione penale in tema di responsabilità colposa, colpa generica e rapporto di causalità

Strage di Rigopiano: le massime della Cassazione penale in tema di responsabilità colposa, colpa generica e rapporto di causalità
La sentenza n. 9906/2025 della Sezione VI penale della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulle responsabilità legate alla vicenda della strage di Rigopiano, affermando un insieme di principi in tema di responsabilità colposa, colpa generica e rapporto di causalità.
Con riferimento alla responsabilità colposa, la Corte ha affermato che gli eventi «imprevisti» a realizzazione istantanea o immediata, che non sono preceduti da segnali di preavviso, possono essere preveduti o attenuati mediante cautele da assumere anche con largo anticipo. L’assunzione di queste cautele nel tempo configura un vero e proprio dovere che è da considerare ai fini del giudizio di responsabilità per colpa. La violazione del dovere di predisporre le misure di cautela può integrare la condotta tipica nel caso di mero accadimento dell’evento catastrofale astrattamente previsto dalla norma di protezione.
In tema di colpa generica, la Suprema Corte ha specificato che il giudizio di prevedibilità del verificarsi dell’evento lesivo del bene giuridico non attiene alla possibilità che l’evento possa replicarsi naturalisticamente nel tempo, quanto che l’evento abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi. In caso, invece, di colpa specifica, per cui l’evento risulta specificamente oggetto della previsione normativa, la colpa specifica è integrata dalla mera violazione del precetto che imponeva la precauzione che non si è attuata.
Con riguardo alle posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, la Corte ha ritenuto che l’individuazione delle posizioni di garanzia sulla base del mero dato legislativo non delimita efficacemente l’area di rilevanza penale, più estesa per il caso specifico attinente alla responsabilità per colpa della morte e delle lesioni dei dipendenti ed ospiti di una struttura alberghiera, determinate da una valanga.
In tema di nesso di causalità, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che la valanga è stata una concausa, e non la causa, della morte di ventinove persone e delle lesioni di altre nove.
L’accertamento causale è stato eseguito secondo i principi enunciati nella sentenza “Franzese” n. 30328/2002 pronunciata dalle Sezioni Unite. In particolare, è stato dichiarato che nel diritto penale la plausibilità scientifica dell’ipotesi si basa: a) sulla probabilità statistica dell’evento, che può essere anche bassa, e b) sulla verifica della probabilità logica dell’evento, che, invece, deve essere vicina alla certezza.