L’Unione Europea risarcisce i danni per la durata del processo

L’Unione Europea risarcisce i danni per la durata del  processo
L’Unione Europea risarcisce i danni per la durata del processo

Per la prima volta nella storia, l’Unione Europea, tramite il Tribunale di primo grado dell’Unione Europea, condanna se stessa al risarcimento danni a causa di una eccessiva durata del processo, che ha provocato non solo un danno materiale ma anche un danno morale nei confronti delle società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne. 

La sentenza riguarda per l’esattezza l’eccessiva durata del procedimento con la conseguente violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in materia della ragionevole durata del processo e la possibilità di una eventuale responsabilità extracontrattuale a carico dell’Unione europea. 

 

Il fatto 

La controversia in esame vede come parti due società tedesche: la Gascogne Sack Deutschland (ex Sachsa Verpackung) e la Gascogne (ex Groupe Gascogne). 

Prima della pronuncia del Tribunale nel gennaio del 2017, ci sono state varie cause riguardanti la stessa controversia. 

Innanzitutto, nel 2006 le società si rivolgono al Tribunale dell’Unione europea per chiedere l’annullamento di una decisione che era stata presa dalla Commissione europea nella sentenza del 30 novembre 2005 relativa al settore dei sacchi industriali. Nel 2011, il Tribunale respinge i ricorsi e condanna le due società al pagamento di una ammenda. 

La Gascogne Sack Deutschland e Gascogne si rivolgono, in appello, alla Corte di giustizia ma anche quest’ultima, con sentenze del 26 novembre 2013, sposa lo stesso orientamento del Tribunale dell’Unione europea, ma con una grandissima differenza. La corte individua un punto fondamentale: si tratta della questione inerente al risarcimento danni dovuto all’eccessiva durata del procedimento. Infatti, tale istituzione sottolinea che entrambe le società avrebbero dovuto sollevare la questione dell’eccessiva durata del processo, in quanto la Corte constata la violazione del termine ragionevole di durata. 

Per questo motivo, le due società tedesche si rivolgono al Tribunale per ottenere la condanna dell’Unione europea a risarcire sia il danno materiale, relativo al pagamento delle spese di garanzia bancaria, sia il danno morale, relativo allo stato di incertezza in cui si sono ritrovate entrambe le società per via della durata del procedimento eccessivamente lunga. 

La decisione 

Con la sentenza del 10 gennaio 2017, il Tribunale dell’Unione europea accoglie, ma solo in parte, i ricorsi per risarcimento del danno materiale e morale a beneficio delle due società tedesche.

Analizzando il caso, il Tribunale fa una ulteriore osservazione e per l’appunto prevede la possibilità di sollevare una questione di responsabilità extracontrattuale, ma ad una sola condizione: devono essere presenti tre requisiti cumulativi. Si tratta: 

  1. dell’illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata. Per il termine “istituzione interessata” si intende la Corte di giustizia dell’Unione europea che si era pronunciata nelle sentenze del 26 novembre 2013,
  2. dell’effettività del danno subito,
  3. della sussistenza di un nesso di causalità tra comportamento e danno lamentato.

 

Analisi dei requisiti 

Nella causa T-577/14 del gennaio 2017, il Tribunale dell’Unione europea analizza tutti e tre i requisiti per verificare se eventualmente vi è una effettiva responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea. 

1. Primo requisito: “Illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata”

Il tribunale afferma che è stato violato il diritto che una controversia venga risolta e che una decisione venga decisa entro un termine ragionevole. La causa è dovuta alla eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06 ed il diritto di cui si parla viene regolato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea

Si può constatare la violazione sulla base di due considerazioni. Innanzitutto, il processo era durato circa cinque anni e nove mesi e tale termine è considerato irragionevole qualunque sia l’oggetto della controversia. La seconda considerazione è la seguente: il Tribunale analizza che tra la fine della fase scritta del procedimento all’apertura della fase orale passano circa 46 mesi rendendo “manifesto un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi” nelle cause T-72/06 e T-79/06. 

2. Secondo requisito: “effettività del danno subito”

Secondo il Tribunale, anche tale requisito è presente nel caso di specie. Si ritiene che la Gascogne abbia subito un danno materiale considerato reale ed effettivo a causa della perdita che ha dovuto affrontare per le spese di costituzione della garanzia bancaria. Tali spese erano state svolte a beneficio della Commissione e, poiché era stata soltanto la Gascogne ad effettuarle, non viene riconosciuta la condizione di effettività del danno subito per l’altra società, ovvero per la Gascogne Sack Deutschland.   

3. Terzo requisito: “sussistenza di un nesso di causalità tra comportamento e danno lamentato”

L’ultima condizione persiste. Se nelle cause T-72/06 e T-79/06 il procedimento non fosse durato così a lungo violando in questo modo il principio di ragionevole durata, allora la società tedesca “Gascogne” non avrebbe dovuto pagare le spese di garanzia bancaria a beneficio della Commissione per un tempo eccessivamente lungo. 

Decisione 

Il Tribunale dell’Unione europea trova una soluzione a questa eccessività arrivando addirittura a condannare tale comportamento dell’Unione europea. Infatti, alla Gascogne viene riconosciuta una indennità di 47.064,33 euro a titolo di danno materiale. Tale risarcimento consiste semplicemente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria rivalutato poi con gli interessi compensativi e maggiorato con interessi di mora

Non solo vengono riconosciuti i danni materiali, ma vi è anche la presenza di uno stato di incertezza maggiore che entrambe le società tedesche hanno subito sul piano finanziario e gestionale. Per cui, sulla base di queste considerazioni, il Tribunale riconosce il danno morale a carico sia della Gascogne Sack Deutschland sia della Gascogne attribuendo a ciascuna un risarcimento di circa 5.000 euro maggiorato poi con interessi di mora

 

Note sulla responsabilità extracontrattuale 

I ricorsi avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale e le controversie tra l’Unione europea  ed i suoi agenti appartengono all’ambito dei ricorsi diretti. Oltre alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione, le altre competenze della Corte di giustizia riguardano: 

  • le controversie fra l’Unione europea ed i suoi agenti
  • le controversie fra gli stati membri dell’Unione europea
  • le controversie riguardanti la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti (BEI)
  • le controversie riguardanti le sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione europea
  • le competenze da trattare sulla base di una clausola compromissoria

L’articolo 340, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) afferma che la Corte di giustizia è competente sulle controversie relative al risarcimento danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 

Il terzo comma estende tale disciplina anche ai danni causati dalla Banca centrale europea e dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, con la particolarità che l’obbligo di risarcimento ricada direttamente sulla Banca centrale europea e non sull’Unione: si tratta di una competenza esclusiva della BCE. 

È la Corte di giustizia dell’Unione europea ad essere competente in materia di controversie relative al risarcimento danni causati dalle istituzioni o dagli agenti dell’Unione europea nell’esercizio delle loro funzioni. Fondamentale è la presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi. I primi consistono in un comportamento colposo che può essere dato anche da atti normativi illegittimi

I secondi, come abbiamo visto nella sentenza T-577/14, riguardano il concetto di danno e le condizioni di illiceità del comportamento, di danno effettivo e del nesso di causalità tra comportamento e danno lamentato. 

Per quanto riguarda il concetto di danno, quest’ultimo deve essere individualizzato, certo, reale ed attuale. Nel danno è opportuno includere anche i danni materiali, i danni morali, il danno emergente ed il lucro cessante. Come nel caso di specie, occorre prendere in considerazione anche  i relativi interessi compensativi e moratori e la questione della svalutazione monetaria successiva all’evento dannoso. 

(Tribunale dell’Unione europea -  Terza sezione ampliata, Sentenza 10 gennaio 2017, causa T-577/14)